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PDL 1893

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1893



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPITANIO SANTOLINI, VOLONTÈ

Istituzione della «Giornata nazionale della famiglia»

Presentata l'8 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende istituire la «Giornata nazionale della famiglia», in quanto nucleo fondamentale della nostra collettività, al centro della pubblica attenzione fin dai tempi più antichi (non a caso Cicerone la definisce seminarium rei publicae).
      Secondo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, la famiglia rappresenta il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato; anche la Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, stabilisce che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolar modo dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo educativo nella collettività.
      I modelli comportamentali che si sono andati via via affermando, grazie anche alla propaganda dei media, mostrano un modello egoistico di società fondato esclusivamente sul singolo. Ulteriori elementi di disgregazione sono, senza dubbio, il ritmo frenetico che la vita di oggi ci impone e i mille impegni quotidiani che gravano sui componenti della famiglia: per i genitori è molto difficile ritagliarsi spazi di tempo da trascorrere assieme ai figli o per assistere i propri anziani, patrimonio inesauribile di esperienza per i più giovani.
      Proprio alla luce di queste considerazioni, la Giornata vuole rappresentare un momento di riflessione sui valori fondanti la famiglia e, al contempo, essere un'occasione per stare insieme con i propri cari con rinnovata gioia.
      La data prescelta per festeggiare questo evento è il 15 maggio, Giornata internazionale della famiglia. Proclamata dall'Assemblea
 

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generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 47/237 del 20 settembre 1993, questa celebrazione annuale riflette l'importanza che la comunità internazionale attribuisce alla famiglia, intesa come unità fondamentale della società.
      La famiglia, «unità fondamentale della vita sociale», riflette - così è scritto nel preambolo della risoluzione delle Nazioni Unite - le debolezze e le energie della società, ed è allo stesso tempo motore e destinatario dello sviluppo della comunità. La Giornata internazionale della famiglia vuole costituire una preziosa occasione per discutere delle tematiche e degli interventi a favore dei nuclei familiari, con una particolare attenzione al sostegno delle giovani coppie, per l'attuazione di nuove politiche che diano un rinnovato slancio verso i percorsi di genitorialità.
      In occasione di tale avvenimento, a livello nazionale si intende porre all'attenzione del Paese il tema della centralità della famiglia, per avviare azioni di sostegno alla natalità, attraverso una rete di servizi diversificati e dislocati sul territorio, allo scopo di attuare politiche di intervento orientate al riguardo.
      Tra le iniziative volte a celebrare questa Giornata, grande spazio dovrà essere riservato alle scuole, che si attiveranno al fine di sensibilizzare gli alunni sul suo significato tramite attività didattiche specifiche, legate alle peculiari tradizioni delle diverse aree territoriali del Paese.
      Inoltre, al fine di sensibilizzare i cittadini in merito a questa nuova Giornata e al suo preciso significato, si prevede una campagna di comunicazione su tutti i principali media, da svolgersi nella settimana precedente.
      Per disporre di uno strumento atto a monitorare le esigenze specifiche che si manifestano nelle diverse aree del Paese e per poter dare, in tale modo, risposte mirate ed efficaci, in occasione dell'avvio delle celebrazioni dell'anno internazionale della famiglia, è stato istituito il nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia, del quale fanno parte, fra l'altro, venticinque comuni rappresentativi di tutte le regioni italiane, con l'obiettivo di costituire una rete di conoscenze e di scambio di esperienze delle politiche per la famiglia tra livello nazionale, regionale e locale, e di superare, attraverso una mappa della realtà sociale italiana, le persistenti differenziazioni territoriali che ancora sussistono.
      La «Giornata nazionale della famiglia» deve, così, rappresentare un momento di riflessione e di rilancio della politica di sostegno alla stessa, priorità e obiettivo strategico per lo sviluppo della coesione sociale: occorre una vera e propria rivoluzione culturale e politica in Italia per arrivare a riconoscere la famiglia non come un gruppo di consumatori o di poveri da aiutare in casi estremi, ma come soggetto produttivo di beni importanti per la società, come l'educazione e la solidarietà. In tal modo, s'intende sottolineare il ruolo di volano della famiglia, destinataria non tanto di politiche assistenziali, quanto protagonista e partecipe dei processi decisionali che la riguardano.
      Come simbolo grafico di questa Giornata e delle iniziative ad essa collegate è stata scelta la ginestra, utilizzata già nel 2002 come simbolo della famiglia. Modesto e virtuoso, il fiore del deserto sopravvive sfidando le asperità del terreno e le avversità del clima. Allo stesso modo la famiglia, resistente e tenace, diventa oggi l'unico punto fermo di fronte a una società che cambia e che logora i legami.
      Amore, rispetto, tolleranza e altruismo sono i valori che fanno della famiglia luogo privilegiato di solidarietà tra le generazioni, che si esprime nella cura e nell'educazione della prole, nonché nell'assistenza ai malati e agli anziani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale della famiglia», di seguito denominata: «Giornata», quale momento per celebrare la famiglia in quanto nucleo fondamentale della nostra società ed essenziale per il suo equilibrato sviluppo.
      2. La Giornata si celebra il 15 maggio di ogni anno, nella ricorrenza della Giornata internazionale della famiglia, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 47/237 del 20 settembre 1993.
      3. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

      1. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, riservano adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche, eventualmente legate alle peculiari tradizioni delle diverse aree territoriali del Paese, volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa.

Art. 3.

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nella settimana antecedente la Giornata, promuove una campagna di comunicazione su tutti i principali mezzi d'informazione nazionali,

 

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al fine di mettere in luce i valori a fondamento di questa ricorrenza.
      2. Come simbolo della Giornata è scelta la ginestra, da utilizzare come logo per tutte le iniziative e gli eventi connessi alla celebrazione della ricorrenza.

Art. 4.

      1. Il Governo, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, determina le modalità di svolgimento della Giornata senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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