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PDL 2606

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2606



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANOTTI

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

Presentata l'8 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I servizi istituzionali preposti a tutelare la salute pubblica sono ritagliati sui bisogni e sulle capacità del cosiddetto «cittadino normale»: durante i ricoveri ospedalieri si dà per scontata l'assistenza dei familiari come pure, una volta dimesso il paziente, si dà per certa la possibilità per costui di trascorrere a «casa» un'adeguata convalescenza. Per essere utenti del Servizio sanitario nazionale bisogna poi essere fedeli all'appuntamento, anche a distanza di mesi, disporre di una precisa documentazione cartacea; bisogna infine rimanere ancorati a un preciso territorio con un relativo medico di fiducia. Chi, per qualsiasi motivo è fuori da questa «normalità» difficilmente potrà accedere ai presìdi della sanità pubblica. Il fenomeno dei cosiddetti «senza fissa dimora» rappresenta una grave manifestazione di emarginazione sociale presente soprattutto nei grandi centri urbani.
      Si tratta di uno dei più gravi fenomeni di esclusione sociale presente nelle società industrializzate: i senza fissa dimora si collocano nell'area della povertà estrema sia per la gravità oggettiva delle condizioni di vita sia per quanto riguarda l'invisibilità sociale e istituzionale. Oltre alla carenza di un alloggio adatto e stabile e alla difficoltà di reperire i mezzi necessari per la sopravvivenza quotidiana, ciò che caratterizza questa fascia sociale è la totale mancanza di una rete formale e informale di sostegno.
      Il requisito della residenza anagrafica però diventa una vera e propria barriera alla ricettività dei servizi pubblici, una barriera paradossale per chi, bisognoso di assistenza, non ha più una dimora abituale, né una carta d'identità: per chi è un «utente che non c'è».
      Anche per il servizio sanitario pubblico la residenza anagrafica è sinonimo di barriera per accedere ai servizi. Infatti, la
 

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legge n. 833 del 1978, che istituisce il Servizio sanitario nazionale (SSN), individua nella residenza il criterio normale di collegamento tra utente e azienda sanitaria locale (ASL). In base all'articolo 19, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, il criterio di collegamento fra l'utente e la ASL è, infatti, la residenza anagrafica. Alla persona sprovvista di residenza è quindi di fatto precluso l'esercizio del diritto alla salute, poiché il citato articolo 19 della legge n. 833 del 1978 stabilisce che per accedere alle prestazioni del SSN occorre essere iscritti in appositi elenchi presso l'ASL nel cui territorio l'utente ha fissato la sua residenza (è prevista la possibilità di accedere ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale del territorio nazionale, ma solo ove sussistano motivate ragioni, nei casi di urgenza ovvero in caso di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge n. 833 del 1978). Questo comporta che le persone senza fissa dimora, non potendo essere iscritte al SSN, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di base e quindi ne deriva che per loro l'assistenza di base è garantita dagli ambulatori gestiti da medici volontari e l'assistenza ospedaliera è limitata alla gestione delle situazioni di emergenza attraverso le prestazioni erogate dal servizio di pronto soccorso. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vuoto di tutela in contrasto sia con l'articolo 3 che con l'articolo 32 della Costituzione, ma anche con i princìpi ispiratori del sistema sanitario pubblico indicati nell'articolo 1, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, in base ai quali l'assistenza sanitaria va garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano sul territorio della Repubblica italiana, siano essi cittadini, stranieri o apolidi e senza distinzioni di condizioni individuali o sociali. Ecco perché ritengo opportuno raccogliere il sollecito indicatomi dall'associazione del progetto «Avvocato di strada» di Bologna e presentare la presente proposta di modifica alla legge n. 833 del 1978 e dare a tutti, indipendentemente dalla residenza anagrafica, la possibilità che i livelli essenziali di assistenza siano rispettati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto a iscriversi negli elenchi relativi al comune in cui si trovano».


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