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PDL 1023

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1023



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Disposizioni per la semplificazione delle procedure di autenticazione di scritture contabili

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto il cosiddetto «procedimento per ingiunzione» di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile è uno strumento che il legislatore ha previsto per assicurare, tramite la rapida formazione di un titolo esecutivo, il soddisfacimento di un diritto che appaia altamente probabile in capo al richiedente sulla base di una sommaria cognizione e inaudita altera parte.
      Si tratta di un procedimento di cui commercianti e artigiani usufruiscono largamente per ottenere il più velocemente possibile il pagamento di un credito insoluto, evento - purtroppo - molto frequente nella pratica dell'attività d'impresa.
      Per ottenere l'ingiunzione di pagamento è prevista, tra le ipotesi utili, la produzione con la domanda giudiziale di «idonea prova scritta» che, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono gli «estratti autentici delle scritture contabili» di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti (articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile).
      Tali scritture contabili, nella pratica quotidiana, sono gli estratti autentici del registro IVA delle fatture emesse, da cui risulta la fattura oggetto del mancato pagamento; a tale autenticazione provvede ordinariamente un notaio, ovvero il pubblico ufficiale che la legge ritiene maggiormente qualificato. A causa però dei costi elevati di autenticazione notarile e ai
 

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tempi lunghi per ottenerla, alcuni imprenditori si sono rivolti a tale fine a funzionari comunali nelle vesti di incaricati dal sindaco, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico sulla documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Non tutti i giudici, però, accettano come efficace tale autenticazione, non ritenendo i funzionari comunali in possesso delle necessarie cognizioni per verificare non solo la conformità dell'estratto contabile all'originale, ma anche la regolare vidimazione e bollatura nelle forme di legge e la regolare tenuta delle scritture contabili. Va però osservato che, al pari del funzionario comunale, il notaio che autentica l'estratto non è in grado di conoscere la regolarità delle scritture contabili dell'imprenditore richiedente, potendo conoscere direttamente il solo documento sottopostogli. Si ricorda, infatti, come gli stessi notai, dopo l'abolizione dell'obbligo di bollatura e vidimazione di alcuni libri contabili obbligatori ad opera della legge n. 383 del 2001, rifacendosi agli articoli 634 e 2214 del codice civile, che impongono loro l'autentica dei soli registri bollati e vidimati, si erano inizialmente rifiutati di procedere all'autenticazione degli estratti. È poi intervenuto il Consiglio nazionale del notariato che ha stabilito la possibilità di autenticare l'estratto anche se quest'ultimo non appare idoneo come documento probatorio.
      Stante l'attuale situazione appare ingiustificato limitare al solo notaio il potere di certificare l'autenticità degli estratti ai fini probatori di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.
      Da tale situazione di disagio per gli imprenditori utenti del servizio di giustizia - sia per i ricordati costi elevati sia per i tempi eccessivi delle autenticazioni notarili - deriva il fondamento della proposta di legge che mi onoro di presentare all'attenzione del Parlamento.
      L'intervento interessa il citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nel quale si propone di inserire una norma che prevede che l'autenticazione delle scritture contabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, possa essere effettuata anche dal segretario comunale o dal funzionario comunale allo scopo incaricato dal sindaco. Tale semplificazione della procedura viene poi integrata, intervenendo sulla tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962, dalla previsione del pagamento agli uffici comunali del relativo diritto di segreteria, che si ritiene congruo quantificare in 20 euro per ogni autenticazione effettuata.
      Ciò consentirebbe, da un lato, all'imprenditore un notevole risparmio economico (un'autenticazione costa in media un centinaio di euro) e una maggiore rapidità nell'ottenere l'estratto a fronte dei tempi più lunghi della pratica notarile; dall'altro, ai comuni, a fronte del maggior onere di lavoro cui sarebbero chiamati, di giovarsi di una risorsa economica che l'enorme quantità di decreti ingiuntivi emessi ogni anno a favore degli imprenditori fa ritenere non trascurabile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. (L) - (Copie autentiche di scritture contabili). - 1. Il segretario comunale o un altro funzionario incaricato dal sindaco può autenticare gli estratti delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile».

Art. 2.

      1. Alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, dopo il numero 6-bis è inserito il seguente:

      «6-ter. Autenticazione di scritture contabili euro 20,00».


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