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PDL 2518

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2518



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELO PIAZZA

Interpretazione autentica degli articoli 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rilevanza degli assegni vitalizi per i perseguitati politici e per gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti agli effetti della determinazione dei limiti di reddito per il riconoscimento della pensione sociale e dell'assegno sociale

Presentata il 16 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a risolvere normativamente la difficile e incresciosa situazione verificatasi a seguito della recente determinazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di revocare alcune pensioni sociali ai beneficiari di assegni vitalizi riconosciuti in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e degli internati nei campi di sterminio.
      Il vitalizio di benemerenza che - come è noto - è stato attribuito con la legge 10 marzo 1955, n. 96, a coloro che furono discriminati dalla legislazione antisemita del 1938, solo di recente, e grazie all'intervento della Corte dei conti a sezioni riunite, è stato conseguito dai legittimi beneficiari che ne hanno fatto richiesta.
      Nei mesi scorsi, tuttavia, l'INPS ha provveduto a revocare alcune pensioni sociali e, addirittura, a richiedere la restituzione degli assegni vitalizi già corrisposti. L'Istituto di previdenza ha ritenuto, in particolare, che, poiché il presupposto per l'ottenimento della pensione sociale è costituito dal non possedere redditi di sorta da parte del suo fruitore, la concessione dell'assegno vitalizio verrebbe in qualche modo a contrastare con tale principio e, pertanto, coloro i quali già beneficiano della pensione sociale non potrebbero percepire l'assegno di benemerenza.
      La predetta iniziativa ha interessato, altresì, anche coloro che godono del vitalizio riconosciuto ai sopravvissuti nei
 

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campi di sterminio o di concentramento dalla legge 18 novembre 1980, n. 791.
      Ciò ha comportato, com'è facile immaginare, ancora una volta una inaccettabile discriminazione, anziché un doveroso risarcimento, per le vittime delle persecuzioni razziali.
      Per superare queste gravissime conseguenze si rende doverosa, dunque, una soluzione legislativa alla difficile e delicata questione. In tale senso, si palesa l'opportunità di una norma chiarificatrice della portata e del significato delle disposizioni che hanno riconosciuto, in favore di chi ha subìto un'esperienza persecutoria nota a tutti, il vitalizio di benemerenza e quello cosiddetto «KZ», dal nome dei campi di sterminio nazisti.
      Non può, al riguardo, non ritenersi, in via di interpretazione autentica, che gli assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali, nonché gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio, non possono rilevare ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l'erogazione delle pensioni sociali e degli assegni sociali, e ciò in ragione della natura indennitaria degli stessi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegni vitalizi per i perseguitati politici antifascisti o razziali e per gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti).

      1. Le disposizioni relative alla pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché alle maggiorazioni dei rispettivi importi, si interpretano nel senso che al raggiungimento dei limiti di reddito cui è subordinata la loro erogazione non concorrono gli assegni vitalizi previsti in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 5,6 milioni di euro per l'anno 2007, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2008 e in 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, quanto a 2,6 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché, quanto a

 

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5,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 4,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero del- la solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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