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PDL 2575

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2575



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NACCARATO

Nuove norme per contrastare la prostituzione

Presentata il 2 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla volontà di trovare una risposta concreta ai problemi connessi all'esercizio della prostituzione. In particolare si intende contrastare e sanzionare la domanda di prestazioni sessuali. Inoltre si perfezionano gli strumenti legislativi introdotti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota anche come «legge Merlin», introducendo due nuovi divieti: il divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e il divieto di chiedere prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione.
      La ragione principale di questo approccio muove dalla consapevolezza che qualsiasi tentativo di contrastare la prostituzione deve considerare non solo l'offerta, ma anche la domanda di prestazioni sessuali. Infatti, prevedere misure legislative per contrastare l'esercizio della prostituzione senza occuparsi di quanti si avvalgono delle prestazioni rischia di essere un approccio superficiale, carico di ipocrisia, ma, soprattutto, inefficace e inadeguato. La prostituzione ha due componenti inscindibili e complementari: chi offre e chi chiede le prestazioni sessuali. Ed è per questo che qualsiasi provvedimento con la finalità di contrastare la prostituzione deve sanzionare entrambe le componenti.
      Nella legislazione sulla prostituzione deve essere superato e accantonato il punto di vista di chi vorrebbe difendere la libertà di coloro che si avvalgono del sesso a pagamento. Infatti deve essere affermato con forza che queste presunte «libertà» sono esercitate nei confronti di persone che libere non sono. Si tratta di soggetti deboli, a volte poco più che adolescenti, privati spesso dei documenti, sradicati dal loro Paese, non in grado di difendersi e di reagire; donne in alcuni casi vendute ripetutamente come oggetti, a volte costrette con la forza o «esportate» con l'inganno. Il cliente agisce, forse persino conoscendo questa situazione, e diventa lui stesso uno sfruttatore, poiché induce con la sua domanda
 

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quel traffico di donne che porta con sé delinquenza e criminalità.
      La presente proposta di legge ha anche l'obiettivo di fornire alle amministrazioni locali, che sono in prima linea nel fronteggiare gli effetti della prostituzione, strumenti efficaci e praticabili di contrasto. Appare necessario e urgente, infatti, che il legislatore aiuti e sostenga gli interventi degli enti locali inserendo nell'ordinamento legislativo norme e sanzioni specifiche.
      Con queste premesse la proposta di legge introduce i due divieti precedentemente illustrati e sanziona i comportamenti vietati con adeguate pene pecuniarie e con la previsione del sequestro dell'automezzo del cliente. Nel caso di prostitute clandestine o minorenni, la pena per il cliente è particolarmente severa e prevede anche la reclusione per contrastare sia il fenomeno dell'immigrazione clandestina sia quello, ancora peggiore, della pedofilia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto di esercizio della prostituzione).

      1. È vietato l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 2.
(Divieto di chiedere prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione).

      1. È vietato chiedere prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione.

Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero nei luoghi e nelle forme vietati ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, chiede prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione è punito con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro.
      2. Chiunque, a bordo di un autoveicolo, chiede prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione è punito con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro e con il sequestro dell'autoveicolo per tre mesi.
      3. Chiunque, al fine di esercitare la prostituzione, sosta in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro.
      4. Chiunque si avvale delle prestazioni sessuali di una persona di età inferiore ad anni diciotto, ovvero di una persona straniera presente in Italia e non in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.


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