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PDL 2585

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2585



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FABRIS, CAPOTOSTI

Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte di appello di Venezia e di una sezione di corte d'assise di appello

Presentata il 3 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - È fortemente avvertita l'esigenza di istituire a Verona una sezione distaccata della corte di appello e della corte d'assise di appello di Venezia.
      La proposta in oggetto ha come principale obiettivo quello del potenziamento e della razionalizzazione del servizio giustizia attraverso un maggiore adeguamento delle strutture giudiziarie alle dinamiche processuali.
      La sproporzione tra i mezzi di cui l'amministrazione giudiziaria dispone e la quantità di lavoro che essa è chiamata a svolgere contribuiscono a rendere insopportabilmente lunghi i tempi tra l'inizio del processo e la sua conclusione.
      Se, nello specifico, concentriamo la nostra attenzione su quella che è la situazione delle corti di appello, ci rendiamo conto della particolare urgenza di provvedere a razionalizzarne la distribuzione sul territorio, dal momento che il carico di lavoro delle stesse è ovunque particolarmente gravoso.
      Tale evenienza si deve anche a una ragione squisitamente geografica, cioè al fatto che spesso vaste regioni, come nel caso del Veneto, sono servite da un'unica corte di appello.
      Si tratta di un problema che merita di essere affrontato e risolto non solo per le aspettative che intorno ad esso si sono create da parte dei cittadini e degli operatori del diritto del Veneto, ma anche e principalmente perché l'esigenza stessa è misurabile oggettivamente nel quadro di una visione globale delle scelte di geografia giudiziaria del Paese.
      La regione Veneto è tra le regioni italiane di maggiori dimensioni, ma ha un'unica sede di corte di appello - ubicata
 

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a Venezia - e un contenzioso giudiziario molto rilevante, che determina un sovraccarico che rende di fatto impossibile una celere ed efficiente amministrazione della giustizia: infatti, un processo civile in fase di appello a Venezia richiede non meno di sei anni per essere definito e, pertanto, da solo assorbe e supera la tempistica massima prevista dalla bozza ministeriale relativa alla durata complessiva di tutti e tre i gradi di giudizio (cinque anni).
      Questo perché, sulla base dei dati dell'anno giudiziario 2005-2006, sommando i procedimenti dei tribunali di Bassano del Grappa, di Verona e di Vicenza (senza Rovigo e - pertanto - di soli tre tribunali sugli otto veneti), si perviene a una percentuale di procedimenti per le tre circoscrizioni pari al 37 per cento dell'importo complessivo dei procedimenti civili dell'intero distretto della corte di appello di Venezia.
      La recrudescenza della grande e della piccola criminalità, la diffusione di altri e diversi livelli di illegalità hanno determinato, anche nelle province di Verona e di Vicenza, un tale aumento di domanda di giustizia da rendere insufficiente la sola corte di appello di Venezia.
      La regione Veneto ha dunque urgente bisogno di altre sedi di corte di appello che, affiancandosi alla sede di Venezia, risolvano i problemi rilevati, in particolare tenendo conto dei disagi materiali che derivano ai cittadini e agli operatori dalla specifica situazione logistica veneziana.
      La presente proposta di legge, istituendo una sezione distaccata di corte di appello e della corte d'assise di appello di Venezia, nella città di Verona, si colloca proprio in questa ottica, dando attuazione a un elementare principio di buona amministrazione che vuole gli uffici giudiziari allocati là dove sono situati gli affari giudiziari da trattare, così da evitare migliaia di spostamenti di persone e innumerevoli spedizioni di carte e di fascicoli, con dispendio di tempo, energie e denaro per tutti i soggetti interessati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite nella città di Verona una sezione distaccata della corte di appello di Venezia e una sezione distaccata della corte di appello di Venezia in funzione di corte d'assise di appello.
      2. Le sezioni distaccate di cui al comma 1 hanno giurisdizione sui circondari dei tribunali di Verona, Vicenza e Bassano del Grappa.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici delle sezioni di cui all'articolo 1 sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nelle circoscrizioni di cui all'articolo 1.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione delle sezioni di cui all'articolo 1.
      3. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, fissandola comunque entro il successivo anno.

Art. 3.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello e alla corte d'assise di appello di Venezia e rientranti, ai sensi

 

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della presente legge, nella competenza territoriale rispettivamente della sezione distaccata della corte di appello e della sezione distaccata della corte d'assise di appello di Venezia con sede in Verona sono devoluti alla competenza di questi ultimi uffici, ad eccezione della cause civili già passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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