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PDL 1774

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1774



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ULIVI, MAZZOCCHI, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, PELINO

Modifica all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi

Presentata il 4 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge nasce dalla necessità di un chiarimento definitivo in ordine all'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Sebbene già chiarito da una circolare del Ministro dei trasporti e da un parere del Consiglio di Stato, il tema oggetto del presente progetto di legge ci appare degno di una norma giuridica avente dignità di legge, in quanto alcuni esponenti delle Forze dell'ordine continuano, probabilmente per una forma di intransigenza priva di ogni malevolenza, a penalizzare i tassisti.
      Il problema consiste nella situazione che si crea quando un tassista viene ingaggiato da un cliente che vuole essere preso o portato in località lontane dal comune in cui è stata rilasciata la licenza, e i cui confini limitano il raggio d'azione del tassista medesimo. Orbene, la norma che regolamenta questa eventualità è il citato articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che testualmente prevede che «il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale». Ciò che ha comportato, e comporta ancora, qualche equivoco è che da questo periodo evidentemente non si evince con sufficiente chiarezza che ciò che conta è il luogo ove ha inizio il servizio. Il tassista, nei casi in cui raccoglie il passeggero fuori del comune di appartenenza, ha solamente l'obbligo di dimostrare che il viaggio ha avuto inizio all'interno dell'area comunale di appartenenza.
      Pertanto la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, mira a eliminare le incertezze e tutelare l'operato del tassista che esce dai confini del proprio comune sulla base di una lettera, consegnatagli all'atto del conferimento dell'incarico, in cui si richieda il prelevamento in un altro comune.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il servizio, iniziato nel comune in cui è stata rilasciata la licenza, preveda il prelevamento dell'utente in un comune diverso da quello di partenza, la richiesta di prestazione deve essere comprovata da lettera di incarico sottoscritta dall'utente».


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