Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1290

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1290



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALBERTO GIORGETTI

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, in materia di disposizioni processuali per il risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali

Presentata il 5 luglio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 3 della legge n. 102 del 2006 aveva l'intento di introdurre uno strumento per accelerare e semplificare i processi relativi ai casi di risarcimento dei danni alla persona conseguenti a incidente stradale.
      Peraltro, nella pratica si sono riscontrati gravi problemi interpretativi, con discordanti orientamenti con riferimento sia all'ambito di applicazione delle nuove norme (poiché esse non sono accompagnate da ben delineate norme transitorie), sia all'applicabilità del rito del lavoro alle cause in cui, unitamente da quello per danno a persone, è domandato anche il risarcimento per danno a cose.
      Va rilevato che la proliferazione dei modelli processuali (diversificati per i vari diritti coinvolti) non corrisponde alla dichiarata finalità di semplificazione; l'unificazione dei riti sarebbe, al contrario, un passo avanti sulla strada dell'efficienza e risponderebbe alla salvaguardia del principio costituzionale di uguaglianza dei diritti.
      I soli interventi sul rito non sono di per sé capaci di produrre risultati utili senza un adeguamento e una razionalizzazione delle risorse impiegate e destinate al sistema giustizia; per cui il rito introdotto con al legge n. 80 del 2005 pare consentire al giudice e all'avvocato, per la sua flessibilità, di articolare i tempi del processo in relazione alla complessità della singola controversia.
      Richiamo qui le osservazioni a suo tempo formulate in sede di approvazione dell'articolo 3 della legge n. 102 del 2006 dal presidente della Commissione giustizia del Senato, il quale riteneva che il rinvio all'applicabilità delle norme concernenti il rito del lavoro, ivi previsto, non appariva una soluzione convincente nella materia specificatamente considerata, in quanto le potenzialità acceleratorie di tale rito rispetto
 

Pag. 2

al rito ordinario si erano significativamente ridotte con l'introduzione del giudice unico di primo grado e che ancor di più erano state ridotte con l'entrata in vigore delle modifiche al processo civile ordinario di cognizione previste dalla citata legge n. 80 del 2005, anche con riferimento, tra l'altro, all'introduzione dello strumento della consulenza tecnica preventiva, che poteva risultare particolarmente utile nelle cause relative al risarcimento dei danni per lesioni conseguenti a incidenti stradali.
      Appare condivisibile anche con l'ulteriore osservazione del presidente della Commissione giustizia del Senato, per cui la previsione del ricorso, come strumento introduttivo del processo nell'ambito del rito del lavoro, potrebbe in concreto produrre il rischio di effetti controproducenti sulla durata del rito del processo medesimo, rischio che invece risulterebbe attenuato con l'utilizzo dello strumento della citazione a comparire a udienza fissa, ai sensi dell'articolo 163 del codice di procedura civile, proprio dell'ordinario processo di cognizione.
      Per tali motivi, onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge si intende abrogare il citato articolo 3 della legge n. 102 del 2006, fissando al contempo una norma transitoria che disciplini il mutamento di rito per i ricorsi nel frattempo introdotti.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

Art. 2.

      1. La disciplina vigente a seguito dell'abrogazione disposta dall'articolo 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per i giudizi pendenti promossi, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 427 del codice di procedura civile.
      3. La riassunzione della causa effettuata ai sensi del comma 2 è esente dal versamento del contributo unificato.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su