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PDL 1404

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1404



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARBIERI

Modifica al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in materia di rideterminazione delle graduatorie permanenti per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola

Presentata il 18 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2004, n. 143, prevede che l'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, siano rideterminate in base a una Tabella allegata al decreto-legge stesso. In particolare, la lettera h) del punto B.3) di tale Tabella assegna un valore doppio al servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1o marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari.
      Tale disparità di trattamento ha sollevato numerosi dubbi di legittimità e recentemente ha trovato ulteriore sostegno anche nella giurisprudenza. Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Catania, infatti, con ordinanza del 10 gennaio 2006, ha individuato «la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale» delle citate norme sul raddoppio del punteggio per il servizio nei comuni di montagna. Il TAR di Catania esplicita anche ulteriori dubbi di legittimità rispetto alla trasformazione della Tabella di valutazione da atto amministrativo in legge dello Stato, che determinerebbe «una compressione delle attribuzioni dell'Amministrazione». L'attenzione degli insegnanti precari, che hanno promosso l'azione legale,
 

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è ora rivolta al TAR del Lazio, dove sono pervenuti fin dallo scorso anno i ricorsi dei precari di tutte le regioni italiane. Se il Tribunale laziale dovesse sottoporre la questione alla Consulta, occorrerebbero tempi lunghi perché questa si pronunci e, quindi, perché un eventuale intervento nel merito divenga realmente applicabile. Scopo della presente proposta di legge è quindi quello di eliminare questa palese fonte di discriminazione, introdotta dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, modificando in parte la citata lettera h) del punto B.3) della Tabella. Si è ritenuto, infatti, che per gli insegnanti che svolgono il servizio nelle isole minori debba essere mantenuta una sorta di «risarcimento» per il servizio ivi prestato. Nel nostro immaginario collettivo siamo soliti associare l'idea di isola all'elemento turistico e vacanziero; purtroppo, se tale idea è vera nei periodi estivi, nei periodi invernali le condizioni di vita spesso non sono idilliache, a causa delle difficoltà di comunicazione e delle condizioni climatiche.
      Abbiamo, tuttavia, ritenuto che, anche all'interno della categoria «isole minori», fosse necessario introdurre una differenziazione, escludendo dalla disciplina derogatoria il servizio prestato in isole con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Il presente testo, ove approvato, consentirebbe, da un lato, il ripristino di una condizione di uguaglianza nelle determinazione delle graduatorie, anticipando peraltro una possibile pronuncia di incostituzionalità della Consulta, e rispondendo alle attese di migliaia di insegnanti, e, dall'altro, verrebbe incontro alle richieste di quegli insegnanti che si trovano a svolgere il loro servizio in condizioni ambientali oggettivamente difficili.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera h) del punto B.3) della Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 204, n. 143, è sostituita dalla seguente:

          «h) il servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nelle isole minori con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è valutato in misura doppia, anche in deroga al limite massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico di cui al punto B.1)».


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