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PDL 2279

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2279



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MORONI, BELLILLO, CANCRINI, COLUCCI, DATO, GRASSI, PELINO, SANZA

Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna

Presentata il 19 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La parità tra donne e uomini è ormai riconosciuta quale principio fondamentale di ogni democrazia e base del rispetto dei diritti della persona.
      L'Italia, nella propria Carta costituzionale, all'articolo 3 sancisce il diritto delle persone all'eguaglianza, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Per quanto riguarda gli enti locali, l'articolo 117 della Costituzione prevede tra l'altro, al settimo comma, che: «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».
      Infine, di grande importanza è la modifica apportata dalla legge costituzionale n. 1 del 2003 all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, che ora recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Questa modifica all'articolo 51 è un risultato di grande importanza, perché dà «copertura»
 

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costituzionale a tutte le necessarie future norme volte a garantire il riequilibrio fra i sessi nelle cariche elettive e nell'accesso agli uffici pubblici.
      Nella seconda parte del secolo scorso si è assistito a un veloce progresso, civile e culturale, che ha visto una difficile ma continua emancipazione della donna portando, per esempio, le percentuali di scolarizzazione e di conseguimento di diplomi e di lauree a livelli superiori di quelli maschili sia nel dato numerico assoluto, sia nelle votazioni conseguite. Ma l'emancipazione della donna non è stata accompagnata da un'adeguata presenza nei luoghi decisionali.
      Nelle istituzioni, in ambito culturale, nelle amministrazioni dello Stato e nel management pubblico e privato, la scarsa presenza femminile è un denominatore comune.
      I risultati ottenuti in altri Paesi europei sono maggiori grazie all'attuazione di una coerente politica di pari opportunità, con un corpus di conoscenze, norme e prassi che hanno conferito al mondo femminile diritti sostanziali.
      Alla IV Conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a Pechino nel settembre 1995, furono proclamati due princìpi guida. Il primo è l'«empowerment», cioè perseguire le condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, promuovendo tale presenza negli organismi di nomina governativa e negli incarichi di responsabilità della pubblica amministrazione. Il secondo è il «mainstreaming», cioè l'integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative, da realizzare attraverso il coordinamento strutturale e permanente dell'azione dei Ministeri e verificando l'attuazione delle normative vigenti in materia di parità. Tali princìpi sono stati recepiti solo in parte dalla legislazione dei Paesi membri dell'Unione europea e sono pochi i casi di eccellenza dove si riscontra attuato il principio di pari opportunità tra uomo e donna.
      Diventa, quindi, un'assoluta priorità, come anche più volte sottolineato da Governi e istituzioni dell'Unione europea, la questione del riequilibrio della rappresentanza femminile in campo politico, economico e professionale.
      In questi anni, la Commissione europea ha stimolato gli Stati membri a tutti i livelli istituzionali, affinché dessero concreta attuazione ai princìpi contenuti nei Trattati e nella Carta dei princìpi fondamentali dell'Unione europea ed è giunta a promuovere l'adozione della decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che istituisce nel 2007 l'anno europeo delle pari opportunità per tutti, prendendo le mosse proprio dall'esperienza maturata nell'ambito delle pari opportunità di genere.
      Ma ancora una volta, nella decisione n. 771/2006/CE le istituzioni comunitarie hanno ribadito con forza la necessità di rispettare il «gender mainstreaming». All'articolo 4, infatti, si precisa che «L'anno europeo tiene conto dei diversi modi in cui donne e uomini subiscono discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali».
      Le donne sono infatti, spesso, oggetto di doppia discriminazione: razza od origine etnica e genere, religione o convinzioni personali e genere, handicap e genere, età e genere. La discriminazione di genere ha quindi una sua specificità che attraversa e che può combinarsi con tutte le altre forme di discriminazione.
      Con questa ratio sono stati definiti i contenuti della proposta di legge in oggetto. La parità tra i sessi, infatti, non è ancora raggiunta, molte sono le cause di discriminazione anche multiple che colpiscono le donne, ed è proprio per questo che è importante guardare al tema delle pari opportunità per tutti con una «lente» che consenta di vedere e di tenere conto della dimensione di genere all'interno di tutte le forme di discriminazione.
      Occorre dunque un'azione più incisiva delle politiche di parità, che copra trasversalmente tutti i settori interessati.
 

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      A questa conclusione sono giunte anche esperienze maturate in altri Paesi europei, come Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia, Germania, Spagna e Svezia, che hanno attuato, attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi, un equilibrio tra uomini e donne nel processo decisionale.
      La proposta di istituire una Commissione parlamentare per le pari opportunità nasce proprio dall'esperienza europea.
      La Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna, che la presente proposta di legge intende istituire, si prefigge di affrontare tutti gli aspetti della ineguaglianze e delle discriminazioni.
      L'organo, a composizione paritetica, costituirà momento fondamentale di raccordo anche tra il livello parlamentare e le istanze provenienti dai vari settori in cui tale problematica si presenta in maniera più acuta.
      La Commissione procederà, periodicamente, a un'attenta attività di ricognizione e di monitoraggio dello stato della rappresentanza femminile nei settori chiave, al fine di documentare i progressi o l'emergere di ulteriori problematiche. Una tale attività consentirà all'intero Parlamento di procedere, poi, a un lavoro legislativo più consapevole e incisivo. La Commissione potrà formulare, infatti, osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti della legislazione vigente e sull'eventuale necessità e opportunità di adeguare le norme vigenti.
      Di seguito si illustra il contenuto della proposta di legge, che si compone di tre articoli, tra cui riveste particolare rilievo l'articolo 2.
      L'articolo 1 (Istituzione della Commissione), stabilisce i princìpi su cui è fondata la Commissione e preveda la sua composizione paritetica fra rappresentati della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essa costituirà un momento fondamentale di raccordo anche tra il livello parlamentare e le istanze provenienti dai vari settori in cui tale problematica si presenta in maniera più acuta.
      L'articolo 2 (Compiti) contiene una serie di obiettivi e definisce gli ambiti di intervento della Commissione in materia di pari opportunità: dalla sensibilizzazione e promozione di una cultura di pari opportunità, alla cura dei rapporti con analoghi organismi di rilievo parlamentare europei e internazionali, passando attraverso una serie di obiettivi specifici intermedi che riguardano, tra gli altri, il favorire il riequilibrio della rappresentanza in campo politico ed economico, la condivisione delle responsabilità familiari, l'empowerment delle donne migranti, la promozione dell'imprenditorialità femminile.
      Questi obiettivi, che la Commissione si pone, ricomprendono gli ambiti di intervento prioritari proposti dalla Commissione europea nella comunicazione «A Roadmap for equality between women and men 2006-2010» SEC(2006) 275, in cui è sottolineata la necessità di accelerare i progressi verso la parità tra donne e uomini e di rafforzare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo donna, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione dei princìpi di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione, dei Trattati istitutivi e della normativa dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in materia.
      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, con oneri a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

Art. 2.
(Compiti).

      1. La Commissione ha i seguenti compiti:

          a) acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere;

 

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          b) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, ai fini dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sociale, economico e culturale;

          c) promuove studi e ricerche al fine di monitorare periodicamente la partecipazione femminile alla vita politico-istituzionale del Paese nonché nel mondo del lavoro e in ogni altro ambito pubblico e privato;

          d) svolge attività di indagine e di monitoraggio sulla presenza femminile nella vita politico-istituzionale e nel mondo del lavoro pubblico e privato del Paese;

          e) promuove l'equilibrio tra l'attività professionale e la famiglia per donne e uomini attraverso la realizzazione di politiche di conciliazione tra il lavoro e la vita privata e l'utilizzo di strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;

          f) promuove iniziative di sensibilizzazione e di integrazione sulla condizione femminile in ambito mondiale;

          g) cura i rapporti con analoghi organismi di rilievo parlamentare europei e internazionali.

      2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità riferisce alla Commissione, ogni sei mesi, sulle iniziative, anche di carattere normativo, assunte o che intende assumere e sulle altre attività comunque dirette a dare attuazione al principio di parità.
      3. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per valutare i risultati raggiunti nell'applicazione dei programmi di azione adottati nelle Conferenze mondiali

 

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sulle donne e della normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    


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