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PDL 2501

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2501



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ADOLFO

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale

Presentata il 4 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel 1994 la normativa in materia portuale è stata interessata da un importante intervento di riforma, attuato con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, diretto ad adeguare la disciplina vigente alle mutate esigenze del settore, connesse con l'intensificarsi dei traffici marittimi, con la crescente competizione tra scali portuali nazionali e internazionali, nonché con la necessità di favorire gli investimenti secondo logiche coerenti con gli obiettivi del Piano generale dei trasporti e funzionali ad un equilibrato sviluppo del sistema portuale nazionale e alla realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «autostrade del mare». Nel corso degli ultimi anni, il contesto economico e normativo nel quale i porti italiani si sono trovati a operare ha subìto ulteriori, molteplici trasformazioni, derivanti da una pluralità di fattori come la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, con il passaggio di alcune importanti competenze alle regioni, la disciplina introdotta in sede comunitaria con riferimento ai servizi portuali, la progressiva apertura dei mercati internazionali, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo dell'intermodalità e la promozione della realizzazione di corridoi plurimodali, la crescente consapevolezza della necessità di tutelare adeguatamente l'ambiente, che hanno reso necessaria l'adozione di nuove regole in materia portuale.
      Oggi, a oltre tredici anni di distanza dall'approvazione della legge n. 84 del 1994, appare opportuno procedere a un'attenta verifica dello stato di attuazione della riforma e a un suo aggiornamento. In primo luogo, sotto il profilo istituzionale, occorre verificare le effettive funzionalità ed efficacia dell'assetto organizzativo
 

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del ruolo e delle funzioni delle autorità portuali, anche nel quadro del nuovo riparto di competenze delineato con la ricordata riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. In questa stessa ottica, notevole interesse riveste anche l'adeguatezza dell'autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria riconosciuta alle autorità portuali dall'articolo 6 della legge n. 84 del 1994. Specifica attenzione dovrà essere, inoltre, dedicata alle questioni inerenti alla prestazione dei servizi portuali, valutandone la coerenza con la disciplina comunitaria vigente in materia, nonché con le esigenze di assicurare adeguati standard di affidabilità e di efficienza delle prestazioni e di tutelare - sotto il profilo della sicurezza e del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori - le maestranze ivi impiegate.
      Queste problematiche devono essere quindi affrontate anche alla luce degli indirizzi desumibili dalla proposta di direttiva dell'Unione europea che ha come scopo quello di istituire un quadro giuridico comunitario che garantisca l'accesso al mercato dei servizi portuali.
      Infine, è necessario definire le questioni economico-finanziarie e l'effettiva capacità di programmazione e di realizzazione delle infrastrutture e degli investimenti, diretti e indiretti, necessari allo sviluppo della portualità nazionale. A tale scopo si è ritenuto necessario procedere con alcuni interventi di modifica alla citata legge n. 84 del 1994, che sottopongo alla vostra attenzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità e definizioni). - 1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attività del sistema portuale marittimo nazionale per adeguarli agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e inquadrarli in una prospettiva di sviluppo a livello europeo, dettando contestualmente i princìpi direttivi in ordine all'adozione e alla modifica degli strumenti attuativi del Piano stesso, nonché dei piani regionali dei trasporti e dei programmi regionali dei singoli sistemi portuali regionali di cui all'articolo 4-bis.
      2. Ai fini della presente legge, per sistema portuale marittimo nazionale si intende l'insieme dei sistemi portuali marittimi regionali di rilevanza internazionale, comprendenti i porti commerciali terminali o nodi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) o interconnessi alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Tale aggregazione è mirata ad ottimizzare l'organizzazione dei singoli porti, a rafforzarne la competitività e a favorirne lo sviluppo nel rispetto delle relative peculiarità paesistico-ambientali.
      3. I porti facenti parte del sistema portuale marittimo nazionale sono da ritenere infrastrutture strategiche a livello nazionale e alle relative opere di grande infrastrutturazione si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
      4. Ai fini della presente legge, per sistema portuale marittimo regionale si intende l'insieme dei porti marittimi regionali non compresi nei sistemi portuali regionali di rilevanza internazionale di cui al comma 2».

 

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Art. 2.

      1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Classificazione del sistema portuale marittimo). - 1. Il sistema portuale marittimo è articolato nelle seguenti categorie:

          a) categoria I: comprende il sistema portuale marittimo di difesa, costituito dagli ambiti portuali destinati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

          b) categoria II: comprende il sistema portuale marittimo nazionale;

          c) categoria III: comprende i sistemi portuali marittimi regionali.

      2. Per il sistema portuale marittimo di cui alla categoria I, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture, procede all'individuazione degli ambiti, ne determina le caratteristiche e ne disciplina le attività.
      3. I sistemi portuali marittimi di cui alle categorie II e III sono caratterizzati dalle seguenti funzioni:

          a) commerciale;

          b) industriale:

              1) petrolifera;

              2) petrolchimica;

          c) di servizio passeggeri;

          d) peschereccia;

          e) turistica e da diporto;

          f) terminali del sistema integrato di trasporto denominato "autostrade del mare";

          g) terminali delle "autostrade viaggianti".

 

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      4. Il Ministero dei trasporti determina, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli ambiti territoriali e le caratteristiche tipologiche e funzionali di ciascun sistema portuale marittimo regionale costituente il sistema portuale marittimo nazionale di cui alla categoria II, nonché le linee-guida per lo sviluppo del medesimo sistema portuale marittimo nazionale. Gli ambiti di intervento possono estendersi oltre il perimetro demaniale.
      5. Gli ambiti e le caratteristiche tipologiche e funzionali dei sistemi portuali di cui alla categoria III sono determinati dalle regioni.
      6. Le regioni possono definire, attraverso appositi accordi, sistemi portuali marittimi interregionali. Per i sistemi portuali marittimi di cui alla categoria II l'accordo è definito d'intesa con il Ministero dei trasporti».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Programma regionale del sistema portuale marittimo). - 1. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee di indirizzo per la formazione dei programmi regionali dei sistemi portuali marittimi regionali costituenti il sistema portuale marittimo nazionale di cui alla categoria II. %      2. Il programma regionale è finalizzato alla definizione delle scelte strategiche sotto i profili trasportistici, logistici e infrastrutturali, da assumere, anche in assenza del rispettivo piano territoriale regionale e del rispettivo piano regionale dei trasporti, come indirizzo per la predisposizione

 

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dei piani regolatori portuali di cui all'articolo 5.
      3. Il programma regionale individua, inoltre, le relazioni con le piattaforme logistiche di riferimento e il relativo sistema infrastrutturale, anche in altri ambiti regionali.
      4. Ciascuna regione definisce, in coerenza con le linee di indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo, il programma del proprio sistema portuale marittimo costituente il programma portuale marittimo nazionale di cui alla categoria II.
      5. La regione, al fine di predisporre una prima ipotesi di programma del proprio sistema portuale marittimo, invita le autorità portuali a elaborare adeguate proposte, sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dalla regione stessa.
      6. La regione, acquisite sull'ipotesi progettuale di cui al comma 5, in una apposita conferenza, le proposte e le valutazioni delle autonomie locali sul cui territorio incide il sistema portuale marittimo, adotta il proprio programma, dandone adeguata pubblicità.
      7. Nel caso di mancata proposta di programma regionale da parte delle autorità portuali nel termine assegnato, la regione attiva i poteri sostitutivi e ne predispone la proposta.
      8. La proposta di programma regionale è trasmessa al Ministero dei trasporti corredata dalle valutazioni regionali in merito alle osservazioni pervenute.
      9. Il Ministero dei trasporti approva il programma regionale nei successivi due mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata".
      10. La regione procede alla revisione del proprio programma con le procedure di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.
      11. Ciascuna regione definisce con le regioni confinanti, a seguito dell'approvazione dei rispettivi programmi regionali, appositi accordi in merito agli aspetti
 

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logistici relativi al proprio sistema portuale marittimo».

Art. 4.

      1. L'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Programmazione e realizzazione delle opere portuali e piano regolatore portuale). - 1. Nei porti appartenenti ai sistemi di cui alla categoria II, l'assetto complessivo, sotto i profili trasportistici delle merci e dei passeggeri, di movimentazione e di manipolazione delle merci, infrastrutturali, ferroviari e autostradali, e logistici, relativi a piattaforme, interporti, aree produttive e strutture similari, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale e all'attività cantieristica, è definito dal piano regolatore portuale, che individua altresì le caratteristiche volumetriche, dimensionali e funzionali, nonché la destinazione delle aree interessate in tutto l'ambito territoriale individuato.
      2. Sulla base delle scelte strategiche operate con il programma regionale di cui all'articolo 4-bis, il piano regolatore portuale è adottato dal comitato portuale, anche in variante agli strumenti urbanistici dei comuni, dopo aver acquisito, in una apposita conferenza, il parere dei comuni interessati per le parti non demaniali comprese nell'ambito territoriale individuato.
      3. Il piano regolatore portuale è approvato dalla regione a seguito della conclusione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale regionale, ai sensi della normativa vigente in materia.
      4. Qualora non si raggiunga l'intesa, il Ministro dei trasporti, su proposta dell'autorità portuale, convoca entro quindici giorni una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, entro novanta giorni, assume, a maggioranza, le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale.

 

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      5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), numeri 1) e 2), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
      6. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai sistemi portuali marittimi regionali di cui alla categoria III.
      7. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nel sistema portuale di cui alla categoria I e delle opere di grande infrastrutturazione nel sistema portuale di cui alla categoria II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nel sistema portuale di cui alla categoria II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei sistemi portuali di cui alla categoria III. Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.
      8. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzati, le opere riguardanti la viabilità interna e le reti di collegamento al sistema ferroviario e stradale, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
      9. Il Ministro dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità portuali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), individua annualmente le opere
 

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previste dal comma 7 del presente articolo, da realizzare nel sistema portuale di cui alla categoria II».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Riparto dei finanziamenti). - 1. Per ogni sistema portuale marittimo regionale costituente il sistema portuale marittimo nazionale di cui alla categoria II, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, definisce:

          a) i criteri di riparto fra le regioni dei finanziamenti di specifica competenza, di cui all'articolo 28;

          b) i criteri di riparto fra le autorità portuali dei finanziamenti di specifica competenza, di cui all'articolo 28».

Art. 6.

      1. L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Autorità portuale). - 1. All'autorità portuale sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività e alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;

          b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale,

 

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ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei trasporti che preveda l'utilizzazione delle risorse allo scopo disponibili nello stato di previsione del medesimo Ministero;

          c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

      2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatta eccezione per quanto specificatamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge.
      3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il conto consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.
      4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.
      5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.
      6. Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse.

 

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Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche».

Art. 7.

      1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la parola: «segretariato» è sostituita dalla seguente: «segretario».

Art. 8.

      1. L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Presidente dell'autorità portuale). - 1. Il presidente dell'autorità portuale è nominato, con decreto del Ministro dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti, proposti dalla regione, sentiti gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. La terna è comunicata al Ministro dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato.
      2. Per le autorità portuali il mandato del cui presidente è scaduto alla data di entrata in vigore del presente articolo, la comunicazione della terna e la nomina devono essere compiute entro un mese dalla medesima data di entrata in vigore. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna designazione, il Ministro dei trasporti nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, scegliendolo tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.
      3. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica quattro

 

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anni e può essere riconfermato per una sola volta.
      4. Il presidente dell'autorità portuale:

          a) presiede il comitato portuale di cui all'articolo 9;

          b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a);

          c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale di cui all'articolo 5;

          d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a);

          e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

          f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e a concessione e dei servizi portuali;

          g) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;

          h) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale ai sensi degli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni previste dai medesimi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei

 

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decreti del Ministro dei trasporti emanati, rispettivamente, ai sensi dei citati articoli 16, comma 4, e 18, commi 1 e 4;

          i) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;

          l) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali e, in via subordinata, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 5, al mantenimento e all'approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede anche ricorrendo a modalità diverse da quelle previste dal citato articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e di manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con le amministrazioni interessate;

          m) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;

          n) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale».

Art. 9.

      1. L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Comitato portuale). - 1. Il comitato portuale è composto:

          a) dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede;

 

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          b) dal comandante del porto sede dell'autorità portuale;

          c) da un dirigente dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio; qualora la circoscrizione dell'autorità portuale rientri nell'ambito di più circoscrizioni doganali, il rappresentante è designato dall'Agenzia delle dogane;

          d) da un dirigente del Ministero delle infrastrutture;

          e) dal presidente della regione o da un suo delegato;

          f) dal presidente della provincia sede dell'autorità portuale o da un suo delegato;

          g) dal sindaco del comune sede dell'autorità portuale o da un suo delegato;

          h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

          i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

              1) armatori;

              2) industriali;

              3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

              4) spedizionieri;

              5) agenti e raccomandatari marittimi;

              6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale;

          l) da sette rappresentanti dei lavoratori che operano nel porto impiegati presso le imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

      2. I componenti di cui alle lettere i) e l) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in sede di prima costituzione

 

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o a seguito di rinnovo. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti del comitato portuale spetta in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima attuazione del presente articolo, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro un mese dalla data di nomina del presidente.
      3. In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'autorità portuale, il comitato portuale è presieduto dal comandante del porto sede dell'autorità portuale.
      4. Il comitato portuale:

          a) approva, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

          b) adotta il piano regolatore portuale di cui all'articolo 5;

          c) approva il programma triennale delle opere previsto dall'articolo 128 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

          d) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa e operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro

 

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il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti;

          e) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;

          f) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

          g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle eventuali soprattasse di cui all'articolo 5, comma 7;

          h) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti emanati, rispettivamente, ai sensi dei citati articoli 16, comma 4, e 18, commi 1 e 4;

          i) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;

          l) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

          m) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a);

          n) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 5;

          o) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23;

          p) approva, su proposta del presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti;

          q) approva, su proposta del presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'articolo 6, comma 6.

      5. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una

 

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volta al mese e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.
      6. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle leggi vigenti, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti».

Art. 10.

      1. L'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale ha, in via prioritaria, un rapporto fiduciario con il presidente dell'autorità portuale ed è nominato dal comitato portuale, su proposta dello stesso presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge.
      2. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato della durata quadriennale, rinnovabile. Può essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su indicazione e su proposta motivata del presidente, con delibera del comitato portuale.
      3. Il segretario generale:

          a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;

          b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità portuale;

          c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato portuale;

 

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          d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

          e) cura l'attuazione delle direttive del presidente e del comitato portuale;

          f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;

          g) riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;

          h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2.

      4. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorità portuale, il segretario generale si avvale del personale della medesima autorità».

Art. 11.

      1. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Vigilanza sull'autorità portuale). - 1. L'autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti a cui ogni anno presenta una relazione generale sulle attività svolte, con particolare riferimento agli interventi realizzati, ai programmi attuati e al volume annuo dei traffici effettuati.
      2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative:

          a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;

          b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a).

      3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), è esercitata dal Ministro

 

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dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Qualora l'approvazione o la reiezione dell'autorità di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.
      5. Il comitato portuale può essere sciolto con decreto del Ministro dei trasporti nel caso di gravi violazioni di legge, sentita la regione interessata. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straordinario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, deve essere nominato il nuovo presidente e costituito il nuovo comitato portuale».

Art. 12.

      1. Dopo l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Sistemi portuali). - 1. I porti che appartengono al medesimo mercato geograficamente rilevante sono organizzati, con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti sistemi portuali: sistema del nord-Tirreno, sistema del centro, sistema del sud, sistema del sud-Adriatico e sistema del nord-Adriatico.
      2. I presidenti delle autorità portuali di ciascun sistema di cui al comma 1 eleggono, in sede di prima convocazione della conferenza del sistema di cui al comma 3, presieduta dal presidente dell'autorità portuale anziano, un coordinatore. La funzione, che può essere svolta solamente da un presidente in carica, è assegnata annualmente a uno dei presidenti delle autorità portuali facenti parte del sistema, secondo una rotazione stabilita nella prima riunione della conferenza.
      3. La conferenza del sistema portuale, presieduta e convocata dal coordinatore

 

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individuato ai sensi del comma 2 e composta dai presidenti delle regioni, o da loro delegati, e dai presidenti delle autorità portuali interessate, emana le linee di indirizzo per lo sviluppo del medesimo sistema, cui devono conformarsi i piani triennali dei singoli porti e gli indirizzi commerciali e di marketing».

Art. 13.

      1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Risorse finanziarie delle autorità portuali). - 1. Le entrate delle autorità portuali sono costituite:

          a) dai canoni di concessione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nella circoscrizione territoriale, nonché dai canoni per le autorizzazioni per operazioni e servizi portuali di cui all'articolo 16. Le autorità portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;

          b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c);

          c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355;

          d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti e organismi pubblici;

          e) da entrate diverse.

      2. Dal 1o gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi

 

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istitutive, nonché gli stanziamenti per le spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina.
      3. Le autorità portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

Art. 14.

      1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori».

Art. 15.

      1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Concessione di aree e di banchine). - 1. L'autorità portuale, con le modalità definite d'intesa con la regione, dà in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a

 

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mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tale fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati a operazioni di imbarco e di sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

          a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e di controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

          b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.

      2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
      3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.
      4. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e di banchine alle normative comunitarie.
      5. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

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      6. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 5 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.
      7. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

          a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

          b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

          c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

      8. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.
      9. Il mancato esercizio diretto della concessione modifica l'atto concessorio di cui al comma 5 dell'articolo 6 e presuppone l'autorizzazione dell'autorità portuale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, lettera h), sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 15.
      10. L'autorità portuale, o, laddove non istituita, l'autorità marittima, è tenuta a effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 7, lettera a).

 

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      11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 7, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorità portuale, o, laddove non istituita, l'autorità marittima, revoca l'atto concessorio.
      12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e agli stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».

Art. 16.

      1. L'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è abrogato.

Art. 17.

      1. Dopo l'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 28-bis. - (Autonomia finanziaria delle autorità portuali). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007 è devoluto a ciascuna autorità portuale, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117. Con la medesima decorrenza, il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, introitato nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, affluisce a un fondo istituito presso il Ministero dei trasporti ed è interamente ripartito tra le autorità portuali dal medesimo Ministero, sentita l'Associazione porti italiani (Assoporti), tenendo conto delle spese sostenute dalle autorità stesse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali. A decorrere dall'anno 2008 cessa l'erogazione dei

 

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contributi assegnati dallo Stato alle autorità portuali per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere realizzate nella circoscrizione territoriale di competenza.
      2. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e di consentire alle stesse, progressivamente a decorrere dall'anno 2008, di sostenere, in luogo dello Stato, l'onere della realizzazione delle opere infrastrutturali previste nei piani regolatori portuali, nonché delle opere infrastrutturali, stradali, autostradali e ferroviarie di interesse per lo sviluppo delle attività logistico-portuali previste negli altri strumenti di programmazione, è determinata, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita l'Assoporti, la quota dei tributi, diversi dalle tasse e dai diritti portuali, riscossi dalla dogana per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle medesime autorità portuali, da devolvere a ciascuna autorità portuale.
      3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo alimentato a carico di quota parte dei tributi di cui al medesimo comma, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con apposito decreto del Ministro dei trasporti.
      4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità attuative per l'assegnazione alle autorità portuali di una quota, non inferiore al 25 per cento, del gettito fiscale prodotto dall'attività portuale. Tale quota, finalizzata, in maniera vincolante, alla realizzazione di infrastrutture, considerate strategiche, interne ed esterne all'area portuale e destinate all'ammodernamento e allo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale, è gestita d'intesa con la regione e con gli enti locali competenti in materia ed è ripartita in proporzione al gettito fiscale prodotto da ciascuno scalo portuale.
      5. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane provvedono alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito».    
    


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