Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2519

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2519



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTINELLO

Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente l'inserimento del colombo torraiolo nell'elenco delle specie cacciabili

Presentata il 17 aprile 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - In tema di attività venatoria, il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale, sicché ne è vietata la caccia o la cattura. Così si afferma nella sentenza della Corte di cassazione, Sezione III penale, n. 2598 del 26 gennaio 2004.
      Per la definizione della fauna selvatica non è rilevante la nocività dell'animale. È noto anzi che alcune specie protette della fauna selvatica sono nocive: si pensi al cinghiale, che reca gravi danni alle colture.
      L'unico elemento giuridicamente rilevante è dato dallo stato di libertà naturale, atteso che secondo l'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della legge, «le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale».
      Sotto il profilo giuridico lo stato di libertà naturale coincide con una condizione di vita indipendente dall'uomo per quanto attiene alla riproduzione, all'alimentazione e al ricovero.
      La fauna diventa domestica solo quando la sua condizione di vita è interamente governata dall'uomo in ordine ai profili riproduttivi, alimentari e abitativi.
      Sotto questo aspetto non può dirsi che il piccione torraiolo appartenga a una specie animale domestica, giacché - pur vivendo prevalentemente in città - si riproduce, si alimenta e si ricovera in modo autonomo, indipendente dall'intervento umano.
      Ne deriva che la distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica non coincide con la classificazione in uso nella
 

Pag. 2

scienza zoologica, che tendenzialmente assegna alla fauna selvatica solo la specie Columba livia.
      Al contrario, secondo la nozione adottata dal legislatore, anche il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici, in quanto «vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale», mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi.
      La conseguenza di questa affermazione è sotto gli occhi di tutti: i colombi continuano a proliferare nelle nostre città e nelle nostre campagne con la conseguenza che i danni provocati a cose, coltivazioni e persone sono gravissimi.
      Infatti la presenza di elevate densità di colombi pone una serie di problematiche alle attività umane e non solo. Si pensi ad esempio all'inquinamento genetico delle popolazioni di piccione selvatico; ai danni alla vegetazione e all'agricoltura e alla sottrazione di derrate alimentari, danni non risarcibili agli agricoltori in quanto causati da animali ritenuti «fauna domestica», per cui di conseguenza non è applicabile quanto disposto dalla legge n. 157 del 1992 in materia; ai danni irreversibili a monumenti e fabbricati storici; ai danni provocati a chiese e oratori; alla sporcizia e al degrado che le deiezioni provocano a immobili e strade e ai maggiori costi per la loro manutenzione e per la posa in opera di dissuasori; ai rischi, infine, sanitari per l'uomo e per gli animali.
      Da queste osservazioni si può ben comprendere che la specie del colombo torraiolo sta provocando una serie sempre maggiore di problemi che non si possono risolvere con interventi disorganici e che si sono dimostrati poco efficaci. Si deve quindi prendere atto della necessità di inserirla tra le specie cacciabili, il che ne provocherebbe una riduzione numerica che mitigherebbe almeno in parte l'impatto di tale specie sulle attività agricole, urbane e umane.
      Con la presente proposta di legge si prevede dunque di intervenire, con una modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, includendo la Columba livia tra le specie cacciabili con la conseguente applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di attività venatoria.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: «colombaccio (Columba palumbus);» sono inserite le seguenti: «colombo torraiolo (Columba livia);».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su