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PDL 2590

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2590



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SGOBIO, PAGLIARINI, DILIBERTO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Abrogazione del comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per la perequazione dei trattamenti pensionistici di invalidità

Presentata il 3 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende sanare le disparità di trattamento in materia di invalidità pensionabile determinatesi in seguito all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha riordinato l'intera materia, sostanzialmente sopprimendo, ai fini del riconoscimento della pensionabilità, ogni riferimento a fattori socio-economici.
      La legge n. 222 del 1984, che ha superato la disciplina precedentemente dettata dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ha istituito due prestazioni, l'assegno ordinario di invalidità, connesso alla diminuita capacita lavorativa, e la pensione ordinaria di inabilità, connessa al grado di assoluta incapacità, con la previsione, per ciascuna di tali prestazioni, di specifici presupposti e condizioni per il riconoscimento e il mantenimento del relativo diritto. La legge si occupa anche delle ipotesi di incompatibilità dei citati trattamenti con gli altri trattamenti previdenziali.
      Per quanto concerne l'assegno ordinario di invalidità, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno stesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984, si considera invalido l'iscritto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale.
      Il diritto alla pensione di inabilità si consegue, invece, a domanda, purché l'iscritto o l'ex iscritto possa far valere una
 

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situazione contributiva identica a quella richiesta per l'assegno di invalidità e a condizione che il medesimo cessi del tutto l'attività lavorativa, che il suo nominativo risulti cancellato da qualsiasi elenco o albo professionale e che rinunci espressamente al trattamento di disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, senza l'integrazione al trattamento minimo, calcolato secondo le norme in materia di contribuzione, e da una maggiorazione determinata in base a specifici criteri.
      Inoltre, all'articolo 6 della legge n. 222 del 1984 viene stabilito che l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità possono essere attribuiti anche a prescindere dagli indicati requisiti contributivi, se l'invalidità o l'inabilità dipendono da cause connesse con le finalità di servizio da cui non derivi il diritto alla rendita a carico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o ad altro trattamento assistenziale o previdenziale a carico dello Stato o di altro ente pubblico.
      L'articolo 12, comma 1, della legge n. 222 del 1984 ha previsto che le norme contenute nella legge abbiano effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge stessa; ha quindi, in sostanza, stabilito la non retroattività della nuova normativa.
      Questa scelta normativa ha comportato un trattamento differenziato fra i diversi beneficiari di pensioni di invalidità, determinando una situazione di iniquità e di disuguaglianza. Infatti, i trattamenti pensionistici riconosciuti e liquidati con decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, non rientrando la loro disciplina in tale normativa, sono decurtati nella misura di quasi il 50 per cento rispetto, invece, a quelli per i quali si applica la stessa legge. Si tratta di un'evidente situazione di iniquità e di disuguaglianza, tale da richiedere un'urgente misura correttiva.
      La presente proposta di legge si compone di un articolo unico, al cui comma 1 si prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1984 n. 222, eliminando la non retroattività della normativa prevista dalla legge stessa, mentre al comma 2 si prevede la copertura degli oneri finanziari del provvedimento con la reintroduzione della tassa di stazionamento per le unità da diporto, prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, del quale si stabilisce la reviviscenza (l'articolo è stato abrogato dall'articolo 15 della legge n. 172 del 2003).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è abrogato.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante quota parte del gettito derivante dalla tassa di stazionamento per le unità da diporto, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli importi e secondo le modalità previsti dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 8 luglio 2003, n. 172.
      3. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) del comma 1, le parole: «articoli 15, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 15 e 18»;

          b) il comma 2 è abrogato.


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