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PDL 2602

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2602



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELI

Norme in materia di assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 7 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il diritto all'assistenza sanitaria e a cure appropriate è un diritto primario di ogni connazionale in Italia e all'estero, un obiettivo che deve essere perseguito con energia, in particolare nei confronti dei più deboli, degli anziani e degli indigenti, individuando e investendo senza risparmio le risorse che risulteranno necessarie.
      I cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea hanno raggiunto livelli di erogazione dei servizi e di integrazione di elevato livello, anche se vi sono talune zone d'ombra cui è opportuno dedicare attenzione.
      Mi preme qui tuttavia sottolineare la particolare situazione dei connazionali residenti nei Paesi dell'area mediterranea che non appartengono all'Unione europea, per i quali un'assistenza sanitaria adeguata, sicura e continuativa è una esigenza vitale.
      Molti dei residenti storici in questi Paesi sono anziani, indigenti e in condizioni di isolamento e di solitudine.
      Appare indispensabile, come d'altra parte è stato auspicato nella recente riunione della Commissione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) dell'America Latina, un urgente intervento a protezione della salute di questi concittadini che sono fuori del sistema sanitario locale o che, per le loro condizioni disagiate o di indigenza, non possono affrontare le spese ospedaliere e per i medicinali.
      È importante a questo riguardo individuare uno strumento legislativo che consenta di passare dall'assistenzialismo a
 

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un'assicurazione della salute a carattere permanente, indirizzato alla tutela degli emigrati poveri o indigenti che risultano privi delle elementari risorse per la tutela della propria salute.
      I connazionali la cui disponibilità economica ha raggiunto un livello soddisfacente per il Paese di accoglienza ricorrono alle strutture sanitarie presenti nel Paese di residenza, in genere a quelle private, dotate di strutture e personale adeguati.
      Tuttavia, in occasione di cure urgenti per infermità di particolare gravità anche questi concittadini preferiscono ricorrere all'assistenza fornita dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, rientrando per l'occasione in Italia.
      Sebbene l'articolo 19, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disponga che: «Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano», l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 1 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996, prevede che: «Ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie». È quindi previsto un limite temporale massimo durante il quale il connazionale può accedere all'assistenza gratuita del Servizio sanitario. Una limitazione che penalizza gravemente i soggetti interessati.
      Appare quindi opportuno soddisfare, con un adeguato intervento legislativo, le richieste in materia, prevedendo che tali prestazioni siano corrisposte senza alcun limite temporale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente e per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti per malattia, infortunio o maternità sono erogate a titolo gratuito, per la durata necessaria e senza limiti temporali, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le medesime prestazioni sanitarie.
      2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 1o febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996, per adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.


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