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PDL 2609

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2609



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRUGGER

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età

Presentata l'8 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta ad introdurre nel nostro ordinamento l'elettorato attivo per i giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, in occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
      Lo spunto da cui trae origine la proposta di legge proviene dalla recente legge costituzionale federale austriaca, che prevede l'abbassamento dell'età per l'elettorato attivo a sedici anni. In virtù di tale legge tutti i cittadini austriaci che il giorno delle consultazioni elettorali e referendarie di ogni tipo abbiano compiuto il sedicesimo anno di età potranno esercitare il proprio diritto di voto, a condizione che tale legge sia recepita nelle singole leggi elettorali che disciplinano le varie consultazioni.
      Per l'Italia la presente proposta di legge introduce l'abbassamento dell'età a sedici anni in occasione di elezioni regionali o amministrative, quale strumento per avvicinare i giovani alla politica e responsabilizzandoli attraverso la concessione del diritto di voto per l'elezione dei candidati a loro più vicini, anche in risposta alla generale disaffezione alla politica che è stata registrata negli ultimi anni e in particolare nelle consultazioni politiche del 2006.
      Per gli scopi indicati, la presente proposta di legge introduce alcune modifiche
 

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al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. In particolare, si introduce un articolo 1-bis, che stabilisce l'elettorato attivo a sedici anni per tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per votare in occasione di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
      L'articolo 2 apporta alcune conseguenti modifiche al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967. In particolare, la modifica all'articolo 7 comporta l'iscrizione nelle liste elettorali, in occasione delle revisioni semestrali previste dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre di ogni anno, anche di coloro che compiono il sedicesimo anno di età.
      La proposta di legge in oggetto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui non è stata prevista un'apposita norma di copertura finanziaria.
      L'articolo 3 stabilisce infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. - 1. In occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2».

Art. 2.

      1. Agli articoli 7, primo comma, 8, primo comma, lettere a) e b), 10, comma 1, e 33, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,».
      2. All'articolo 32, primo comma, numero 5), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal compimento del 18o anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero del sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali».

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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