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PDL 1773

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1773



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ULIVI, CASTELLANI, CICCIOLI, CONSOLO, GIULIO CONTI, MAZZOCCHI, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NARDI

Modifica all'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, in materia di personale sanitario

Presentata il 4 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende apportare un'integrazione all'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante «Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario».
      La legge citata ha inteso perseguire l'obiettivo primario di porre ordine in alcune situazioni, sia per quel che concerne problemi di funzionalità di talune strutture, sia, più direttamente, con riferimento all'utilizzazione di personale che è già in servizio e che viene impiegato o in funzioni diverse da quelle per cui è stato assunto ovvero senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato o altro.
      In particolare, l'articolo 2 della legge, al comma 1, autorizza le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a bandire concorsi riservati per immettere in ruolo personale sanitario al quale sia stato conferito un incarico provvisorio. La norma prende atto di una situazione di precariato che si è creata nel corso degli anni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, a seguito del conferimento di questi incarichi, prevedendo che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, potessero essere banditi concorsi, sempre nei limiti delle dotazioni organiche e delle norme vigenti, con riserva di posti a favore di coloro che avessero avuto incarichi provvisori.
      Il presente progetto di legge, che reca l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 2
 

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citato, è finalizzato all'adeguamento degli organici, per fornire risposte concrete alla situazione di precariato sia del personale infermieristico e tecnico-sanitario di radiologia medica, sia dei tecnici di laboratorio e dei fisioterapisti.
      Esso prevede che le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, previa autorizzazione della regione, nonché i policlinici universitari e gli IRCCS, hanno facoltà, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, di bandire concorsi riservati per soli titoli, nei limiti delle dotazioni organiche definite per legge, ai fini della copertura del 50 per cento dei posti vacanti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie infermieristiche, di tecnico sanitario di radiologia medica, di tecnico di laboratorio e di fisioterapista, destinati agli idonei di precedenti concorsi per titoli ed esami banditi dalle predette aziende e istituti.
      Il comma 3 dell'articolo 1 del progetto di legge prevede, altresì, che ai fini della riserva gli idonei devono aver prestato servizio, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari o IRCCS.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è inserito il seguente:

      «1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, previa autorizzazione della regione, nonché i policlinici universitari e gli IRCCS hanno facoltà, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, di bandire, nei limiti delle dotazioni organiche definite e approvate e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concorsi riservati per soli titoli ai fini della copertura del 50 per cento dei posti vacanti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie infermieristiche, di tecnico sanitario di radiologia medica, di tecnico di laboratorio e di fisioterapista. I concorsi sono riservati agli idonei di precedenti concorsi per titoli ed esami banditi dalle predette aziende e istituti».

      2. I concorsi previsti dal comma 1-bis dell'articolo 2 della citata legge n. 401 del 2000, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Ai fini della riserva di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 della citata legge n. 401 del 2000, introdotto dal comma 1 del presente articolo, gli idonei devono avere prestato servizio nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo complessivo, ancorché non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di personale assente o per la temporanea copertura di posti vacanti, presso le aziende sanitarie locali, le

 

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aziende ospedaliere, i policlinici universitari o gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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