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PDL 2570

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2570



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PALOMBA

Disposizioni per l'eguaglianza tra le associazioni costituite per la rappresentanza e la tutela delle persone affette da minorazioni, nonché istituzione della Consulta nazionale per il superamento dell'handicap

Presentata il 2 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il mondo dell'associazionismo impegnato nel campo dei diritti delle persone con disabilità, negli ultimi quaranta anni, è venuto arricchendosi di un numero sempre crescente di nuovi soggetti. Ciò è stato frutto di una maggiore specializzazione delle associazioni nelle problematiche delle specifiche tipologie di minorazione e dell'integrazione delle persone con disabilità nei diversi ambiti della vita sociale.
      Questo ha fatto sì che le nuove associazioni si siano sempre più venute differenziando dalle cosiddette «associazioni storiche» operanti nel settore degli invalidi, sorte prima o subito dopo la seconda guerra mondiale che, in base alla cultura socio-politica del tempo, erano «associazioni di categoria», cioè associazioni di ciechi, sordi, invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio.
      Tali associazioni hanno svolto, soprattutto nel dopoguerra, un grande ruolo di promozione dei diritti assistenziali degli «invalidi», allora emarginati anche economicamente, oltre che civilmente, dalla società.

      Ma, a partire dagli anni '60, quando, accanto ai bisogni materiali, le persone con disabilità cominciarono a rivendicare anche i diritti civili all'eguaglianza e alla non discriminazione in tutti i campi della vita, a partire dall'inserimento nelle ordinarie strutture scolastiche, a quelle delle normali organizzazioni lavorative, sino a quelle del tempo libero, culturali e del
 

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turismo, le persone con disabilità e i loro familiari cominciarono a sentire il bisogno di organizzarsi liberamente in forme nuove e più specifiche.
      L'Organizzazione mondiale della sanità superava la vecchia logica «della invalidità» per distinguere culturalmente le minorazioni dall'invalidità e dall'handicap.
      Anche il legislatore ha fatto propri questi nuovi concetti. Così il Parlamento ha approvato nel 1992 la legge n. 104 sui diritti delle persone «handicappate», che giuridicamente sono entità diverse dagli «invalidi», tanto è vero che, accanto all'accertamento dell'invalidità civile, della cecità e della sordità, effettuato ai fini del diritto all'assistenza sociale secondo i princìpi della legge n. 118 del 1971, la legge n. 104 del 1992, all'articolo 4, ha introdotto una nuova commissione per l'accertamento dell'handicap, i cui risultati producono effetti giuridici distinti e diversi da quelli dell'accertamento dell'invalidità.
      I nuovi orientamenti culturali si erano manifestati già prima, quando il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 aveva riveduto le funzioni delle «associazioni storiche», abrogando le norme che conferivano loro funzioni pubbliche nel campo dell'assistenza agli invalidi, togliendo loro la configurazione di soggetti pubblici e consentendo che continuassero a vivere come soggetti di diritto privato.
      Queste associazioni però avevano mantenuto nei loro statuti le funzioni di tutela e di rappresentanza dei propri iscritti e premevano per poter estendere tali poteri a tutti gli invalidi, suddivisi nelle tre categorie dei ciechi, dei sordi e degli invalidi. Ciò, malgrado fossero dei soggetti di diritto privato, permise loro di ottenere norme «singolari ed eccezionali» di favore che consentivano ai loro rappresentanti di sedere nelle commissioni per l'accertamento dell'invalidità e per l'assunzione lavorativa obbligatoria e di accedere a copiosi finanziamenti pubblici per «lo svolgimento delle loro finalità associative», per la stampa anche in nero per i non vedenti, per la formazione professionale eccetera.
      Tutto ciò ha determinato a loro favore una «posizione dominante» nel campo dell'associazionismo. Infatti i membri delle altre associazioni, quando erano sottoposti alle visite collegiali per l'accertamento dell'invalidità e per il collocamento obbligatorio, si trovavano e tuttora si trovano di fronte i rappresentanti delle «associazioni storiche», componenti delle commissioni. È facile intuire la situazione di svantaggio in cui si trovano le altre associazioni e i loro soci, specie se tali associazioni si trovano in conflitto con quelle «storiche».
      La «posizione dominante» dovuta alla particolare normativa di favore e ai copiosi e crescenti finanziamenti pubblici ha fatto sì che le «associazioni storiche» aumentassero sempre il numero dei loro iscritti, alcuni dei quali si sono trovati iscritti d'ufficio, quali soci, al termine delle visite collegiali, senza neppure rendersene conto.
      La situazione italiana è anomala rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, dove non si riscontra in nessuna associazione una concentrazione di potere come quella delle «associazioni storiche».
      Si pensi che, nonostante la legge n. 675 del 1996 sulla tutela dei dati personali, e il successivo codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, le «associazioni storiche» continuano a pretendere dalle commissioni per l'accertamento dell'invalidità i dati personali di quanti si sottopongono a visita collegiale, avvalendosi del disposto dell'articolo 8, quarto comma, della legge n. 118 del 1971, sulla cui legittimità il Garante per la protezione dei dati personali ha avanzato serie perplessità.
      Per le ragioni esposte, la presente proposta di legge intende ristabilire la parità giuridica di tutte le associazioni operanti nel campo della disabilità, rimuovendo le anomalie normative che distorcono il settore dell'associazionismo, in quanto esse «forzatamente» inducono i cittadini a rivolgersi alle associazioni che godono di tutti i poteri e a divenirne soci.
      La presente proposta di legge, inoltre, mira a risolvere democraticamente il problema dell'interlocuzione politica delle numerosissime associazioni, prevedendo l'istituzione della Consulta nazionale per il
 

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superamento dell'handicap, composta dai rappresentanti delle associazioni di e per disabili e dalle loro aggregazioni.
      La proposta di legge è stata formulata nel pieno recepimento dei valori sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sulla disciplina delle associazioni di promozione sociale, che, all'articolo 1, comma 1, «riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale», in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione.
      Se ancora ce ne fosse bisogno, la citata legge n. 383 del 2000 ha posto ancora di più in rilievo l'incostituzionalità delle norme vigenti che hanno conculcato il principio costituzionale del libero associazionismo, determinando di fatto un monopolio di rappresentatività in capo a organismi privati, seppure meritevoli sotto diversi profili per le attività sinora svolte.
      I tempi sono maturi, e, come si è visto, il legislatore ne è pienamente consapevole, per «liberalizzare» un mondo che è cambiato moltissimo dal dopoguerra a oggi e che ha bisogno di una nuova, diversa e più ampia rappresentatività che esprima in maniera più democratica la complessa società in cui viviamo, portatrice di interessi e di tutele più ampi e più ricchi di specificità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce e tutela la pari dignità e l'eguaglianza di fronte alla legge delle associazioni costituite per la rappresentanza e la tutela delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché delle persone con disabilità o con handicap.
      2. La tutela esercitata dalle associazioni di cui al comma 1 riguarda, in particolare, l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 2.

      1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UIC) e l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) cessano di esercitare in via esclusiva i poteri di rappresentanza e di tutela dei ciechi, dei sordi e degli invalidi fisici e intellettivi attribuiti a tali associazioni da disposizioni di legge o di regolamento. Conseguentemente, i rappresentanti delle medesime associazioni cessano di essere presenti in via esclusiva nelle commissioni, nei comitati e negli altri consessi comunque denominati istituiti per la valutazione delle invalidità o degli handicap ovvero per svolgere funzioni di consulenza nei confronti di organi dello Stato.
      2. Il Governo provvede, con apposito regolamento, ad apportare le modifiche

 

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necessarie alle disposizioni regolamentari vigenti in materia, al fine di adeguarle a quanto disposto dal comma 1.

Art. 3.

      1. Hanno il diritto di esercitare i poteri di rappresentanza e di tutela dei loro iscritti e il diritto di far parte delle commissioni, dei comitati e degli altri consessi di cui all'articolo 2, comma 1, le associazioni nazionali di promozione sociale, costituite per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1 della presente legge, iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 4.

      1. Presso il Ministero della solidarietà sociale è istituita la Consulta nazionale per il superamento dell'handicap, di seguito denominata «Consulta», composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni costituite per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1.
      2. La Consulta è costituita con decreto del Ministro della solidarietà sociale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Nella sua prima riunione, che è convocata dal Ministro della solidarietà sociale entra un mese dalla data della sua costituzione, la Consulta elegge al proprio interno un ufficio esecutivo di presidenza, composto da sette membri, compreso il presidente, che predispone il regolamento per il funzionamento della Consulta, che è approvato dalla Consulta stessa entro i due mesi successivi.
      4. Ciascun rappresentante delle associazioni di cui al comma 1 ha diritto a un solo voto. È escluso il voto per delega.
      5. La Consulta formula proposte e pareri al Ministro della solidarietà sociale e agli altri Ministri competenti sulle politiche di superamento dell'handicap, anche su richiesta degli stessi. Essa si riunisce almeno due volte all'anno. L'ufficio esecutivo di presidenza della Consulta si

 

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riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta lo richieda il Ministro della solidarietà sociale ai fini dell'espressione di pareri.
      6. I componenti della Consulta hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio qualora risiedano a una distanza superiore a cento chilometri dalla sede della Consulta.

Art. 5.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le associazioni iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ai fini e per gli effetti dell'articolo 3 della presente legge e i criteri per la loro partecipazione alle commissioni, ai comitati e agli altri consessi comunque denominati di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. Con lo stesso decreto sono individuati, altresì, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, previste dalla legislazione vigente in materia, tra le medesime associazioni, tenuto conto della diversa rappresentatività in proporzione al numero delle iscrizioni alle stesse, che sono certificate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 6.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare la loro legislazione in materia alla presente legge, assicurando la rappresentanza e l'eventuale attribuzione di contributi alle associazioni costituite per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1 della medesima legge e iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che hanno sezioni nei rispettivi territori.

 

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Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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