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PDL 1483

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1483



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCI, ZUCCHI, BELLANOVA, BRANDOLINI, FOGLIARDI, FRONER, MADERLONI, FIORIO, BARATELLA, PERTOLDI, SERVODIO

Disposizioni per favorire la produzione di proteine vegetali

Presentata il 26 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La produzione di proteine vegetali in Italia ha un ruolo strategico per lo sviluppo di un'agricoltura basata sulla qualità degli alimenti e sulla tutela dell'ambiente rurale; tale produzione deriva prevalentemente dalle farine di estrazione dei semi oleosi, dai foraggi essiccati o disidratati e dalla granella di piante proteiche (favino, pisello proteico).
      La produzione di semi oleosi ha già subìto in Italia una contrazione del 50 per cento negli ultimi anni, in conseguenza delle riforme introdotte da Agenda 2000, che aveva previsto l'allineamento dei pagamenti diretti a quelli dei cereali.
      La riforma della Politica agricola comune (PAC) prevede la trasformazione di tutti i pagamenti diretti in un regime unico di pagamento e ciò genera una minore convenienza alla coltivazione dei semi oleosi e delle piante proteiche, che rischiano quindi una ulteriore riduzione della superficie investita.
      La riforma del settore dei foraggi essiccati, prevista dal regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, comporta una riduzione dell'aiuto alla produzione di foraggi essiccati o disidratati; si tenga inoltre presente che i semi oleosi, le piante proteiche e i foraggi da destinare alla essiccazione o alla disidratazione
 

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rappresentano colture insostituibili nella rotazione delle zone non irrigue dell'Italia centro-meridionale e nella rotazione delle zone irrigue e non irrigue del nord Italia.
      Il produttore agricolo rischia di non trovare alternative produttive nell'ambito delle colture da rinnovo e questa situazione può provocare gravi rischi di abbandono o di depauperamento dei terreni a causa della monocoltura di cereali, mentre la permanenza dei semi oleosi, delle piante proteiche e dei foraggi da destinare all'essiccazione o alla disidratazione ha una fondamentale finalità di mantenimento del reddito e di tutela ambientale, tramite lo sviluppo di rotazioni e il minore utilizzo di input chimici.
      La strategia di approvvigionamento di proteine vegetali da parte del nostro Paese è attualmente basata sulle importazioni dal mercato mondiale di soia o della sua farina di estrazione, essendo tali produzioni deficitarie in Italia, e questo presenta aspetti problematici soprattutto in riferimento agli organismi geneticamente modificati.
      Uno degli obiettivi fondamentali della riforma della PAC è lo sviluppo di una agricoltura compatibile con la salvaguardia dell'ambiente.
      È pertanto necessario incentivare soluzioni che permettano non solo di ridurre il deficit proteico del nostro Paese e dell'intera Unione europea, ma di aumentare le superfici coltivate migliorandone la capacità produttiva unitaria in termini di proteine, in coerenza con le linee guida dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente e del territorio.
      Con la presente proposta di legge si intendono supportare programmi di innovazione tecnologica, potenziamento strutturale e adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente, di rafforzamento strutturale delle imprese, di ricerca e di sviluppo tesi al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (che, a decorrere dal 1o gennaio 2007, sarà in gran parte sostituito dalla nuova disciplina introdotta dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005), azioni tese al contenimento dei costi di produzione e all'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, nei settori dell'essiccazione e della disidratazione dei foraggi verdi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore delle proteine vegetali).

      1. È istituito un regime di aiuti in favore delle imprese che operano nei settori della produzione di proteine vegetali, derivanti da semi oleosi, da piante proteiche e foraggi essiccati o disidratati, comprese le cooperative, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare.
      2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è definito, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso un programma predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma è diretto a favorire i settori della produzione di proteine vegetali e ad assicurare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali.
      3. Il programma di cui al comma 2 è finalizzato:

          a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei semi oleosi, delle piante proteiche e dei foraggi essiccati o disidratati, finalizzate all'ottenimento di proteine vegetali, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, di imprese e di reti commerciali;

          b) all'adeguamento degli impianti alle normative comunitarie vigenti in materia sanitaria e di protezione dell'ambiente;

 

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          c) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative del settore attraverso investimenti in conto capitale;

          d) alla realizzazione, da parte di cooperative e di soggetti consortili e associativi del settore, di progetti specifici che prevedono l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale di processi di certificazione della qualità;

          e) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, svolte da imprese agroalimentari, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali. L'intensità dell'aiuto di cui alla presente lettera può giungere fino alla totale copertura degli oneri lordi sostenuti, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi).

      1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, è istituito un regime di aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, nei settori della essiccazione e della disidratazione dei foraggi verdi.
      2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è definito, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso un programma predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricoli e forestali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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