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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1034 |
la definizione delle peculiarità dell'«associazione musicale popolare» e i conseguenti incentivi nonché agevolazioni statali;
la promozione dell'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie;
l'istituzione della «Giornata nazionale della musica popolare» e l'incentivazione degli scambi con analoghi complessi musicali stranieri e nazionali;
la salvaguardia delle competenze regionali e delle province autonome in materia, in ossequio al dettato costituzionale.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «musica popolare» la musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale come definita al comma 2;
b) «associazioni musicali popolari» le associazioni musicali popolari amatoriali bandistiche, folcloristiche e corali di cui all'articolo 3.
2. La musica popolare bandistica, folcloristica e corale comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni musicali popolari senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 3.
3. La Repubblica riconosce la musica popolare quale elemento fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e tutela la libertà artistica delle bande, dei cori e dei gruppi folcloristici musicali amatoriali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
1. Il Ministro dell'istruzione promuove l'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie, secondo i criteri indicati nell'articolo 4.
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali promuove:
a) la diffusione della musica popolare nazionale in Italia e all'estero, ai sensi degli articoli 5 e 6;
b) il sostegno statale alle associazioni musicali popolari, ai sensi dell'articolo 7;
c) l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale della musica popolare nazionale, con particolare riferimento alla produzione e alla conservazione di registrazioni videografiche.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di musica popolare.
1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione musicale popolare bandistica, folcloristica e corale» è attribuita dal Ministro dei beni delle attività culturali, su richiesta della associazione medesima, previa presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, lettera f).
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, secondo i criteri di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, l'associazione musicale deve:
a) avere uno statuto che preveda garanzie per la libertà di espressione artistica e per la promozione dell'attività musicale tradizionale locale, senza fini di lucro;
b) essere costituita da un numero di coristi o strumentisti non inferiore a venti, dotati di uniforme tradizionale;
c) programmare e attuare un'attività minima di otto manifestazioni annuali;
d) disporre di una sede, di proprietà o a disposizione a qualsiasi altro titolo, adeguata per l'attività d'insegnamento e per le prove;
e) avere come direttore artistico un professore di musica diplomato in conservatorio ovvero che abbia superato il trentacinquesimo anno di età e acquisito esperienza come direttore di bande musicali o corali per almeno cinque anni non consecutivi;
f) essere riconosciuta dal consiglio del comune ove ha sede l'associazione, ovvero dal consiglio circoscrizionale nelle grandi città, quale associazione di interesse comunale.
4. La qualifica di associazione musicale popolare è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 e con le stesse modalità di cui al medesimo comma 1.
1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali:
a) promuove l'istituzione di corsi di formazione per maestri direttori di bande e cori presso i conservatori di musica;
b) favorisce e incentiva, con appositi contributi, l'istituzione di corsi d'orientamento musicale popolare rivolti agli alunni della scuola dell'obbligo, compresi i portatori di handicap, avvalendosi anche di personale abilitato facente parte di bande e cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.
1. È istituita la «Giornata nazionale della musica popolare», da celebrare la seconda domenica di giugno.
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, di intesa con le regioni e con le province autonome, promuove l'organizzazione annuale delle manifestazioni celebrative
1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande, cori e gruppi folcloristici musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.
1. Alle associazioni musicali popolari è assegnato nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo annuo massimo di 2.600 euro, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento.
2. Alle associazioni musicali popolari sono concessi dal Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni e nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8:
a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle ferrovie dello Stato, ovvero di società private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;
b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza di corsi statali di musica;
c) agevolazioni fiscali sulla formazione a favore degli insegnanti e sull'acquisto di strumenti e altro materiale musicale idoneo a favorire la crescita culturale dei complessi musicali.
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito il «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale», la cui dotazione è pari a 1.500.000 euro annui da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, si provvede annualmente a ripartire tali risorse per gli interventi di cui alla presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. L'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.
1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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