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PDL 1034

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1034



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le bande musicali, i cori e i gruppi folcloristici musicali rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio nazionale, anche nei paesi più piccoli e lontani dalle grandi città.
      Essi sono, altresì, attraverso la comune passione per la musica, strumento di aggregazione, di comunicazione e di socializzazione per giovani, adulti e anziani, contribuendo ad allontanare i giovani, in particolare, da tentazioni meno commendevoli.
      La loro presenza e i loro interventi rendono vivace ogni manifestazione pubblica di festa, creando momenti di felicità indistintamente per bambini, giovani e anziani, così come sono un indispensabile elemento per conferire solennità alle celebrazioni commemorative o patriottiche oppure per contribuire alla riflessione interiore e alla condoglianza nei momenti tristi della collettività.
      Infine, bande musicali, cori e gruppi folcloristici musicali contribuiscono, in maniera determinante, alla diffusione della conoscenza e della pratica musicale tradizionale degli strumenti a fiato e a percussione, in una società che tende sempre di più alla cultura musicale moderna.
      Oggi in Italia le formazioni musicali amatoriali sono, però, neglette, non sono indirizzate né promosse e vivono solo grazie alla generosità e alla spontaneità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale.
      La legge 14 agosto 1967, n. 800, all'articolo 40, prevede la concessione di contributi a favore di complessi bandistici a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento ovvero che svolgono almeno 150 concerti annui in Italia e all'estero. Tuttavia si rende necessario predisporre
 

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una disciplina che, partendo dal riconoscimento della musica popolare bandistica, folcloristica e corale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionali, offra un quadro normativo di riferimento di tutela e promozione della musica popolare. Nella XIII legislatura era stata approvato dal Senato della Repubblica, un disegno di legge molto ambizioso, recante «Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali» (vedi atti Senato numeri 2619, 755, 1547 e 2821), nel quale la musica popolare amatoriale dei cori e delle bande aveva trovato un modesto generico accenno solo grazie ad emendamenti presentati dall'opposizione. Analogamente nella XIV legislatura, assieme a numerose altre proposte, la commissione Cultura della Camera ha licenziato un testo per l'aula (C. 587-A e abb.) sullo spettacolo dal vivo, contenente un articolo sullo spettacolo popolare, senza però che esso giungesse a conclusione.
      La presente proposta di legge intende, quindi, porre rimedio al persistere di una negligenza da parte dello Stato che dura da quasi quarant'anni nei confronti della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale secondo una filosofia che prevede, in sintesi:

          la definizione delle peculiarità dell'«associazione musicale popolare» e i conseguenti incentivi nonché agevolazioni statali;

          la promozione dell'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie;

          l'istituzione della «Giornata nazionale della musica popolare» e l'incentivazione degli scambi con analoghi complessi musicali stranieri e nazionali;

          la salvaguardia delle competenze regionali e delle province autonome in materia, in ossequio al dettato costituzionale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni - Princìpi generali).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «musica popolare» la musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale come definita al comma 2;

          b) «associazioni musicali popolari» le associazioni musicali popolari amatoriali bandistiche, folcloristiche e corali di cui all'articolo 3.

      2. La musica popolare bandistica, folcloristica e corale comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni musicali popolari senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 3.
      3. La Repubblica riconosce la musica popolare quale elemento fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e tutela la libertà artistica delle bande, dei cori e dei gruppi folcloristici musicali amatoriali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.
(Competenze).

      1. Il Ministro dell'istruzione promuove l'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie, secondo i criteri indicati nell'articolo 4.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali promuove:

          a) la diffusione della musica popolare nazionale in Italia e all'estero, ai sensi degli articoli 5 e 6;

 

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          b) il sostegno statale alle associazioni musicali popolari, ai sensi dell'articolo 7;

          c) l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale della musica popolare nazionale, con particolare riferimento alla produzione e alla conservazione di registrazioni videografiche.

      3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di musica popolare.

Art. 3.
(Associazioni musicali popolari).

      1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione musicale popolare bandistica, folcloristica e corale» è attribuita dal Ministro dei beni delle attività culturali, su richiesta della associazione medesima, previa presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, lettera f).
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, secondo i criteri di cui al comma 3.
      3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, l'associazione musicale deve:

          a) avere uno statuto che preveda garanzie per la libertà di espressione artistica e per la promozione dell'attività musicale tradizionale locale, senza fini di lucro;

          b) essere costituita da un numero di coristi o strumentisti non inferiore a venti, dotati di uniforme tradizionale;

          c) programmare e attuare un'attività minima di otto manifestazioni annuali;

          d) disporre di una sede, di proprietà o a disposizione a qualsiasi altro titolo, adeguata per l'attività d'insegnamento e per le prove;

 

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          e) avere come direttore artistico un professore di musica diplomato in conservatorio ovvero che abbia superato il trentacinquesimo anno di età e acquisito esperienza come direttore di bande musicali o corali per almeno cinque anni non consecutivi;

          f) essere riconosciuta dal consiglio del comune ove ha sede l'associazione, ovvero dal consiglio circoscrizionale nelle grandi città, quale associazione di interesse comunale.

      4. La qualifica di associazione musicale popolare è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 e con le stesse modalità di cui al medesimo comma  1.

Art. 4.
(Formazione).

      1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali:

          a) promuove l'istituzione di corsi di formazione per maestri direttori di bande e cori presso i conservatori di musica;

          b) favorisce e incentiva, con appositi contributi, l'istituzione di corsi d'orientamento musicale popolare rivolti agli alunni della scuola dell'obbligo, compresi i portatori di handicap, avvalendosi anche di personale abilitato facente parte di bande e cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.

Art. 5.
(Giornata nazionale della musica popolare).

      1. È istituita la «Giornata nazionale della musica popolare», da celebrare la seconda domenica di giugno.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, di intesa con le regioni e con le province autonome, promuove l'organizzazione annuale delle manifestazioni celebrative

 

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della Giornata nazionale della musica popolare.

Art. 6.
(Musica popolare europea e internazionale).

      1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande, cori e gruppi folcloristici musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.

Art. 7.
(Agevolazioni e contributi).

      1. Alle associazioni musicali popolari è assegnato nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo annuo massimo di 2.600 euro, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento.
      2. Alle associazioni musicali popolari sono concessi dal Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni e nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8:

          a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle ferrovie dello Stato, ovvero di società private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;

          b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza di corsi statali di musica;

          c) agevolazioni fiscali sulla formazione a favore degli insegnanti e sull'acquisto di strumenti e altro materiale musicale idoneo a favorire la crescita culturale dei complessi musicali.

 

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      3. Alle esibizioni di musica popolare non si applicano le disposizioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi pubblici e di commercio ambulante.
      4. Le agevolazioni e i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni.

Art. 8.
(Oneri finanziari).

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito il «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale», la cui dotazione è pari a 1.500.000 euro annui da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, si provvede annualmente a ripartire tali risorse per gli interventi di cui alla presente legge.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Abrogazioni).

      1. L'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.

 

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Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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