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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1827 |
1) avviare un programma straordinario per arrivare alla realizzazione di 30-40 mila alloggi nuovi da assegnare ai volontari di truppa;
2) utilizzare la vendita diretta agli utenti di un primo e significativo lotto del vecchio patrimonio facendo di questo passaggio il primo passo di un progetto più ampio che potrà coinvolgere anche capitali privati ed enti locali;
3) semplificare il meccanismo di vendita per procedere rapidamente, privilegiando l'alienazione di lotti interi, garantendo sia la pubblica amministrazione sull'utilizzo del ricavato (pensiamo ad una formula che garantisca tra il 50 e il 60 per cento del valore di mercato) sia gli attuali utenti.
Sono questi gli elementi qualificanti per affrontare la questione degli alloggi militari, che può essere risolta soltanto in un quadro di azioni positive sospendendo, quindi, per un periodo transitorio le procedure di sfratti generalizzati, dalle quali scaturirebbe soltanto un forte contenzioso amministrativo e sociale.
Non riteniamo che lo strumento della cartolarizzazione sia applicabile agli alloggi di servizio della Difesa per molte ragioni.
La prima di esse consiste nel fatto che il patrimonio abitativo della Difesa deve essere rinnovato e ampliato proprio in relazione alle esigenze del nuovo modello di difesa adottato dalle Forze armate italiane con l'abolizione della leva obbligatoria.
Un'altra ragione di fondo è da ricercare nella condizione socio-economica degli attuali assegnatari, il cui reddito non è sicuramente elevato. Infatti la continuità nella concessione è subordinata alla presenza di un reddito familiare annuo lordo non superiore ai 35 mila euro aumentato di ulteriori 1.109 euro per ogni familiare a carico, oltre il terzo.
1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati alloggi di servizio connessi all'incarico senza annessi locali di rappresentanza (ASI) o alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), ai sensi dei numeri 2) e 3) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.
2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a 3.000 unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.
3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste dal capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.
1. Agli utenti degli alloggi di servizio di cui all'articolo 1, con reddito familiare non superiore a quello annualmente stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, o nel caso in cui nel nucleo familiare sia compreso e convivente un soggetto portatore di handicap, che non intendono acquistare l'alloggio di cui fruiscono, è assicurata la facoltà di conservarne l'uso, con applicazione del medesimo canone di concessione, come determinato ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, anche in caso di alienazione dell'alloggio a terzi.
1. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, e destinati alla costruzione o al reperimento di nuovi alloggi di servizio, in misura non inferiore al 90 per cento.
1. Fino al completamento del piano di vendite di cui all'articolo 1, sono sospese tutte le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
1. Il Ministro della difesa trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.
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