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PDL 2146

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2146



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

LEONI, NICCHI

Modifiche all'articolo 138 della Costituzione concernenti la procedura di revisione costituzionale

Presentata il 19 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La nostra Costituzione è, unitamente all'indipendenza degli organi di garanzia (il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale), una fondamentale fonte di legittimazione e limitazione di tutti i poteri dello Stato. Proprio il suo carattere di «rigidità» rappresenta un importantissimo presidio di quello che è il «patto sociale» che indica le regole e i valori fondamentali sui quali si fonda la civile convivenza della collettività nella sua interezza che determina l'architettura istituzionale nell'ambito della quale essa si esplica. Costituzione rigida non vuole certo dire Costituzione immodificabile, intoccabile, così come non si può, evidentemente, dimostrare che le costituzioni rigide possano da sole impedire le grandi lacerazioni che la storia può produrre; né si può certo affermare che se ci fosse stata una costituzione rigida si sarebbe potuto evitare il fascismo.
      Quello che è però certo è che in presenza di questo fondamentale carattere possono essere quantomeno evitati gli strappi «minori», e che esso può rivelarsi fondamentale per evitare che la Carta costituzionale si trasformi in uno strumento nelle mani della coalizione di volta in volta vincitrice.
      Il risultato del referendum costituzionale del 25 e 26 giugno del 2006 ha dimostrato concretamente che moltissimi cittadini italiani intendono sottrarre le modifiche costituzionali alla totale (e dunque pericolosa) disponibilità delle maggioranze politiche, maggioranze che sono per definizione, oltre che per intrinseca valenza democratica, «a tempo». Ma per poter realizzare a pieno quest'obiettivo, per contrastare, cioè, la tentazione delle
 

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maggioranze a cambiare, in maniera unilaterale, la Carta costituzionale, è necessario fare in modo che il procedimento di revisione si differenzi in maniera netta da quello adottato per la legge ordinaria. L'aggravamento della procedura previsto dall'attuale articolo 138 si sta rivelando, alla luce dei cambiamenti degli ultimi anni (ci riferiamo in particolare al periodo che va dal 1994 ad oggi), non completamente adeguato a garantire una vera superiorità della legge costituzionale rispetto alla legge ordinaria. Come è noto, e come risulta sia dal tenore delle norme che dai lavori dell'Assemblea costituente, questo sistema fu concepito in correlazione con la prevista adozione di un sistema elettorale proporzionale. Esso appare dunque per più di un verso inadeguato rispetto all' esigenza di delimitare i poteri di una maggioranza parlamentare e di governo che, in un sistema elettorale maggioritario, può essere legittimamente conseguita anche da chi rappresenta solo una minoranza del corpo elettorale. Questo stato di cose non è, inoltre, sostanzialmente mutato nemmeno in occasione dell'ultima legge elettorale voluta dall'allora maggioranza di centrodestra, che, pur ispirata ad un principio proporzionalistico, prevede pur sempre un premio di maggioranza che garantisce, comunque, la permanenza di un sistema bipolare. Appare dunque fondamentale adeguare il sistema all'esigenza di spingere le maggioranze politiche alla ricerca «tenace» di un accordo con le minoranze per poter mettere mano alla Costituzione, tenuto anche presente che questo è stato considerato di importanza prioritaria nel programma sottoscritto dai partiti dell'Unione usciti vincitori dalle ultime elezioni.
      La presente proposta di legge costituzionale mira, dunque, a modificare l'articolo 138 della Costituzione elevando a due terzi, in seconda lettura, la maggioranza necessaria per l'approvazione di leggi di revisione costituzionale e di leggi costituzionali, lasciando in ogni caso la facoltà di un quinto dei membri di una Camera, di cinque consigli regionali o di cinquecentomila elettori di sottoporre la legge costituzionale a referendum confermativo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione»;

          b) il terzo comma è abrogato.


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