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PDL 2607

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2607



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SUPPA

Istituzione in Caserta di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli, di una sezione di corte di assise d'appello e di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Napoli

Presentata l'8 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'istituzione in Caserta di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni oltre che di una sezione distaccata di corte di appello in funzione di corte di assise d'appello, costituisce un'esigenza - anzi una necessità - fortemente avvertita non solo dai fori della provincia, ma dall'intera sua popolazione.
      Si tratta di una necessità sentita da tempo e più volte, in passato, portata all'attenzione del Parlamento.
      Essa, infatti, non è un'iniziativa localistica; al contrario, nasce da bisogni reali e obiettivi, concretamente e storicamente avvertiti, e rientra nel quadro generale di un più razionale assetto sul territorio degli uffici giudiziari; mira a conseguire l'esercizio della giurisdizione in maniera efficiente e maggiormente accessibile ai cittadini. Sul punto voglio segnalare che non vi è convegno sullo stato della giustizia in «Terra di lavoro» che non finisca per incentrare il dibattito sulle ragioni della presenza di un giudice di secondo grado nel territorio provinciale.
      La realizzazione di un sistema di giustizia efficiente e razionale, rispondente ai bisogni e alle necessità reali degli utenti, in quanto obiettivo generale, implica sicuramente il dovere dello Stato di riservare attenzione e interesse maggiori a quelle aree territoriali «disagiate», quali la provincia di Caserta, dove si registra la presenza di una forte e radicata criminalità, con la quale sovente anche l'azione della pubblica amministrazione deve nei fatti confrontarsi, e dove le condizioni socio-economiche di particolare degrado rendono il bisogno di giustizia (civile, penale e minorile) ancora più intenso.
      La provincia di Caserta confina con il Molise e il Lazio ed è molto estesa: comprende
 

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ben 104 comuni con una popolazione di circa 880.000 abitanti, si sviluppa su una superficie di 2.639 chilometri quadrati e presenta varietà morfologiche e orografiche molto accentuate. Molti comuni distano da Napoli - sede della corte di appello e del tribunale per i minorenni - oltre cento chilometri, sicché intuibili risultano i disagi e le difficoltà per i cittadini in essi residenti per raggiungere Napoli, anche in ragione di una rete viaria insufficiente e di un sistema di trasporti non adeguato.
      Ancora più significativo, peraltro, è rilevare che attualmente confluiscono presso la corte di appello di Napoli gli affari giudiziari provenienti da ben otto tribunali (Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Nola, Sant'Angelo dei Lombardi, Torre Annunziata) ricadenti nel territorio di ben quattro province (oltre quella di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta). Si tratta di un carico di lavoro non indifferente che la corte di appello di Napoli oggettivamente non riesce a gestire adeguatamente, con gravi ripercussioni rappresentate dalla durata inaccettabilmente lunga dei giudizi e, sempre più frequentemente, dall'impossibilità di decidere molti processi penali prima che maturi la prescrizione dei reati. Si consideri, per un utile raffronto, che le corti di appello di Potenza, di Salerno, di Messina e di Perugia hanno giurisdizione, ciascuna, su quattro tribunali; quelle di Trento, di Campobasso e di Reggio Calabria su tre tribunali; quella di Lecce su due tribunali.
      A ciò si aggiunga che quasi il 30 per cento dei procedimenti civili e penali trattati dalla corte di appello di Napoli proviene dagli uffici giudiziari della provincia di Caserta. Si comprende, allora, come l'istituzione in Caserta, non di una corte di appello autonoma, di cui pure esisterebbero validi presupposti, ma di una sezione distaccata della corte di appello e di una corte d'assise di appello di Napoli, avente giurisdizione sul territorio attualmente compreso nel circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avrebbe l'effetto di eliminare i disagi e le disfunzioni evidenziate, restituendo al contempo funzionalità ed efficienza a un sistema di giustizia inadeguato a soddisfare i bisogni e ad assicurare tutela ai diritti dei cittadini interessati.
      Contribuirà al corretto funzionamento degli istituendi uffici giudiziari la previsione di un ufficio distaccato della procura generale di Napoli con sede in Caserta, il cui organico sarà commisurato alla mole dei processi che penderanno dinanzi alla corte.
      La stessa esigenza si manifesta per l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni, che renderebbe più incisiva l'azione sul territorio. Un'esigenza, per altre ragioni, sentita anche dal tribunale per i minorenni di Napoli, il cui carico di lavoro fa sentire il suo peso non solo sugli operatori di quel tribunale (giudici, personale di cancelleria, operatori sociali, polizia giudiziaria ed avvocati), ma anche sugli utenti della giustizia minorile, con evidenti riflessi sulla qualità del servizio giustizia. La delicatezza della materia minorile, infatti, richiede un'attenzione non sempre compatibile con la mole delle istruttorie e dei giudizi con la quale il tribunale di Napoli è costretto a confrontarsi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Caserta una sezione distaccata della corte di appello di Napoli, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nel circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 2.

      1. È istituita in Caserta una sezione della corte di appello di Napoli, in funzione di corte di assise d'appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 3.

      1. È istituito in Caserta un ufficio distaccato della procura generale di Napoli per le funzioni di pubblico ministero presso le sezioni distaccate in Caserta della corte di appello di Napoli.

Art. 4.

      1. È istituita in Caserta una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Napoli con giurisdizione comprendente la provincia di Caserta.

Art. 5.

      1. Il Ministro della giustizia stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché determina

 

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l'organico e le strutture necessarie al loro funzionamento, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

Art. 6.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise d'appello di Napoli, nonché i giudizi pendenti davanti al tribunale per i minorenni di Napoli appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio delle sezioni istituite dalla medesima legge, sono devoluti alla cognizione di tali sezioni.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili di vecchio rito che, alla data di cui al medesimo comma 1, sono state rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 353 del codice di procedura civile, a quelle di muovo rito dopo la precisazione delle conclusioni e ai procedimenti penali per i quali è stato notificato il decreto di citazione alla medesima data.

Art. 7.

      1. Gli eventuali oneri correnti connessi all'attivazione degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 devono essere contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.


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