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PDL 2538

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2538



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPITANIO SANTOLINI

Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

Presentata il 19 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I frequenti casi di sindrome di alienazione genitoriale (PAS), documentati dagli studi recenti di R. Gardner, confermano la necessità, rilevata dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, e dalla recente legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso dei figli, di dare concreta attuazione al primordiale diritto di ogni bambino ad avere accanto entrambe le figure genitoriali, ciascuna delle quali ha un ruolo diversificato ma complementare per una corretta evoluzione psico-fisica della personalità infantile e adolescenziale.
      In particolare, nelle situazioni di crisi o di rottura del rapporto interpersonale dei genitori, lo studio della relativa casistica evidenzia che tale diritto viene sistematicamente prevaricato da un indecifrabile «interesse del minore» (a totale discrezione del magistrato adito nel procedimento), che si concretizza nell'esclusione di un genitore dalla vita dei figli, conferendo all'altro un eccessivo potere gestionale.
      La letteratura scientifica e l'analisi sociologica confermano quanto risulti deleterio alla maturazione caratteriale del figlio ricevere beni e servizi da un solo genitore che provvede a tutto e trovare nell'altro una figura periferica, domenicale, ludica, avulsa dalla sua quotidianità. Per il figlio è ben più educativo e gratificante ricevere attenzione e cura, beni materiali e premure da entrambi i genitori, segnalando le proprie esigenze per orientare le scelte che direttamente lo riguardano, in modo da diventare effettivamente soggetto di diritti: è questa la bigenitorialità che, al contempo, valorizza in entrambi i genitori la stessa piena e condivisa responsabilità nei confronti dei figli.
      Occorre osservare che la possibilità di accesso per il genitore non affidatario,
 

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secondo la vecchia normativa ancora oggi applicata, è abitualmente limitata a un fine settimana alternato e a 15-30 giorni in estate. In questa situazione (che trasforma di fatto la separazione tra i genitori in perdita per i figli del genitore non affidatario), non può stupire che si riscontri un'alta percentuale di minori disadattati che evidenziano sintomi della menzionata PAS. A ciò si aggiunge l'elevata conflittualità tra gli ex coniugi, per i quali frequentemente ai motivi personali di rancore si sommano le tensioni per un rapporto con i figli mal risolto per entrambi.
      La problematica investe un elevatissimo numero di persone: in questi ultimi trenta anni si sono separate, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, circa 3,4 milioni di persone con circa 2,7 milioni di minori coinvolti.
      In quest'ottica si vuole anche fornire ai genitori uno strumento per impostare correttamente un nuovo tipo di vita familiare, accettando i necessari sacrifici non tanto per venire incontro ai desideri dall'altro, quanto per rispettare le esigenze del bambino: la presenza nella vita dei figli non deve rappresentare più una facoltà che si può non esercitare o di cui si può privare l'altro, ma un diritto-dovere, per il quale è prevista una tutela e al quale non ci si può sottrarre, ove faccia comodo, come del resto è sancito anche dall'articolo 30 della Costituzione.
      Obiettivo dunque del presente intervento normativo è il completamento della recente riforma in materia di affidamento condiviso, alla luce della più avanzata normativa europea in materia.
      La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.
      L'articolo 1 prevede, nell'ambito della presentazione della domanda di separazione personale, l'inserimento della documentazione dello svolgimento di un percorso, intrapreso da ambedue i genitori, attestante l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione e l'elaborazione di modalità di sostegno per i figli. Nella domanda di separazione devono essere indicati il progetto educativo, i compiti specifici attribuiti a ciascun genitore, nonché i tempi e le modalità di permanenza presso ciascuno. In caso di disaccordo, è previsto che ciascun genitore chiarisca i criteri in base ai quali intende che sia regolata la vita dei figli, con particolare riguardo alla possibilità concreta che sarà data ad essi di fruire dell'apporto del genitore non convivente. A tale fine sono messe a disposizione del giudice le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole nel caso in cui, persistendo il disaccordo, la decisione sia rimessa a lui. Ciò anche allo scopo di scoraggiare atteggiamenti possessivi, privilegiando per la convivenza il genitore più «corretto e disponibile», meglio disposto a lasciare spazio all'altro e a rispettarne la figura e il ruolo, secondo un orientamento già diffuso nella legislazione e da tempo affermato presso gli psicologi.
      L'articolo 2 affronta il problema del trasferimento di uno dei genitori in una località remota, spesso deliberatamente cercato dall'uno o dall'altro (soltanto per tagliare del tutto i ponti con il proprio passato o per andare incontro a una nuova scelta di vita), in totale contrasto con le esigenza dei figli. Pur nel rispetto della libertà di movimento, riconosciuta dall'articolo 16 della Costituzione, la norma in esame vuole evitare lo sradicamento del minore dall'ambiente in cui è sempre vissuto e dalle abitudini di vita in atto (sulla base anche dei recenti orientamenti giurisprudenziali). In caso di affidamento condiviso, il testo in esame prevede la fissazione della residenza anagrafica dei figli minori presso entrambi i genitori.
      L'articolo 3 prevede la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell'altro.
      L'articolo 4, oltre a riaffermare il concetto che l'educazione dei figli costituisce un diritto ma anche e soprattutto un dovere, punisce in uguale misura sia il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori sia quello che attua comportamenti tali da privarli dell'apporto educativo del
 

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l'altra figura genitoriale. Al quinto comma del novellato articolo 570 del codice penale si prevede la possibilità per il giudice di comminare la sanzione del lavoro di pubblica utilità previsto dalla normativa vigente relativa al giudice di pace, al fine di consentire l'individuazione di sanzioni che abbiano una funzione educativa nei confronti del genitore che si è sottratto agli obblighi di assistenza.
      L'articolo 5 amplia la fattispecie delittuosa, disciplinata dall'articolo 572 del codice penale, che tutela la personalità di taluni soggetti non solo nell'ambito dei rapporti familiari, ma anche nell'ambito di rapporti di diversa natura, sorti per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o di un'arte: i maltrattamenti sanzionati dalla norma in questione vengono infatti configurati come una molteplicità di fatti che producono non solo sofferenze fisiche ma anche morali in colui che li subisce. Al terzo comma del novellato articolo 572, ma soltanto per i casi di minore gravità, si prevede la possibilità per il giudice di comminare la sanzione del lavoro di pubblica utilità previsto dalla normativa vigente relativa al giudice di pace, al fine di consentire l'individuazione di sanzioni che abbiano una funzione educativa nei confronti di chi si sia reso responsabile di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 706. - (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata e la documentazione dello svolgimento di un percorso, secondo un protocollo prestabilito, intrapreso da ambedue i genitori, mediante l'ausilio di un'apposita struttura pubblica o privata scelta dalle parti.
      Il percorso di cui al primo comma attesta l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione riguardo ai figli e l'elaborazione di modalità di sostegno per i figli minori.
      Nella domanda di separazione sono indicati il progetto educativo, i compiti specifici attribuiti a ciascun genitore, nonché i tempi e le modalità di permanenza dei figli presso ciascuno.
      In mancanza di accordo preventivo tra i genitori, le differenti proposte sono oggetto di esame da parte del giudice cui è rimessa la decisione finale.
      Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irripetibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
      Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il

 

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termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
      Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio».

Art. 2.

      1. All'articolo 145 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, in caso di cambio di domicilio o di residenza di uno dei due coniugi, il giudice, valutando le richieste di entrambi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In caso di affidamento condiviso, la residenza anagrafica dei figli minori è fissata presso entrambi i genitori».

Art. 3.

      1. All'articolo 368 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Qualora il fatto sia commesso da un genitore o da altro soggetto esercente la potestà genitoriale a danno dell'altro genitore, è prevista la sospensione della potestà medesima».

Art. 4.

      1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 570. - (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). - Chiunque, ab

 

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bandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori o attua comportamenti che privano gli stessi della presenza dell'altra figura genitoriale è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La medesima disposizione si applica a chiunque si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge.
      Le pene di cui al primo comma si applicano congiuntamente a chi:

          1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

          2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

      Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1) e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2) del secondo comma.
      Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
      Il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui

 

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all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000».

Art. 5.

      1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 572. - (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, usa sistematicamente violenza fisica o psichica nei confronti di una persona della famiglia o di un minore o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
      Nei casi di minore gravità, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anziché le pene detentive, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000».


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