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PDL 484

XV LEGISLATURA

 

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CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 484



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAROLI

Istituzione della figura professionale di medico stomatologo

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono passati ormai 21 anni dalla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra fatta con la legge n. 409 del 1985. La suddetta legge, che avrebbe dovuto limitarsi a istituire la professione di odontoiatra, ha voluto invece prevedere una seconda via di formazione per l'esercizio della professione stessa (via di formazione medica, e per altro, ad esaurimento) creando con l'ambiguità, la lacunosità e l'anticostituzionalità delle norme in essa contenute un caos nella gestione di tale problematica, portando alla conseguente conflittualità le diverse categorie di esercenti l'odontoiatria, oltre che all'esplosione di una serie di contenziosi, di ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Nella citata legge n. 409 del 1985 venivano previsti due albi professionali separati presso un unico Ordine, ma la convivenza di due albi nello stesso Ordine ha evidenziato in maniera sempre più lampante le difficoltà organizzative e di conduzione di una siffatta situazione. Gli interventi poi da parte della Commissione centrale, della Corte costituzionale con la sentenza n. 100 del 1989, della magistratura ordinaria e di alcuni TAR, hanno determinato una situazione alquanto strana: vi sono medici iscritti soltanto all'albo dei medici-chirurghi, altri iscritti sia all'albo dei medici-chirurghi, sia all'albo degli odontoiatri e altri ancora iscritti soltanto all'albo degli odontoiatri. Da quanto esposto è di palmare evidenza che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 20 della legge n. 409 del 1985 hanno completamente disatteso le aspettative e si rende pertanto necessaria una nuova lettura della problematica. La soluzione è già stata certamente prospettata dalla chiarificatrice e
 

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puntuale sentenza della Corte di giustizia emessa in data 29 novembre 2001 nella causa C202/99. In tale sentenza la Corte stabiliva che: «il secondo sistema di formazione previsto dalla legge n. 409 del 1985 (via di formazione medica) censurato ai fini dell'esercizio della professione di odontoiatra corrisponde alla formazione di medico stomatologo» professionista medico che rientra a pieno titolo nella direttiva 93/16/CE del Consiglio, del 5 aprile 1993, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 368 del 1999; rilevava peraltro la Corte come le due diverse direttive europee riguardanti i medici e gli odontoiatri fossero basate «sul principio che si tratta di due professioni distinte», rilevando come i laureati in odontoiatria siano «i professionisti che esercitano attività odontoiatrica con un titolo diverso da quello di medico».
      I contenuti della sentenza hanno posto così fine all'equivoco presente nella legge n. 409 del 1985.
      Ma la palude legislativa e normativa che regola, a tutt'oggi, l'esercizio dell'odontoiatria, impedisce, di fatto, al cittadino di avere piena consapevolezza e coscienza delle figure sanitarie a cui affidarsi per le cure odontoiatriche. Pare quindi necessaria, in adempimento ai contenuti della citata direttiva 93/16/CE e più ancora alla citata sentenza della Corte di giustizia, individuare legislativamente una figura di medico «competente» in ambito odontostomatologico come già fatto in altra disciplina con il decreto legislativo n. 277 del 1991, istituendo la figura del medico stomatologo. Altra questione riguarda la necessità di riattivare le scuole di specializzazione in odontostomatologia, una branca medica riconosciuta dalla stessa direttiva 93/16/CE, destinate a integrare la preparazione clinica dei laureati in medicina e chirurgia, inopinatamente sospese nel 1993. La copertura delle predette scuole di specializzazione aveva già incontrato l'assenso del Consiglio universitario nazionale che, con la delibera del 21 aprile 1995, protocollo 474, aveva espresso parere favorevole alla riapertura delle scuole di specializzazione in odontostomatologia, determinandone finalità e area di intervento scientifico professionale. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 9 ottobre 1997, aveva altresì affermato che la temporanea sospensione delle scuole di specializzazione non sarebbe stata illegittima perché, si cita testualmente: «come rilevato dall'Avvocatura di Stato, la disattivazione della scuola come attualmente strutturata, appare atto prodromico alla definizione di un nuovo ordinamento didattico della specializzazione in odontostomatologia, che consenta di formare medici specialistici abilitati all'esercizio di tale attività professionale, identica a quella dei medici specializzati negli altri Stati membri». Tale formale impegno dello Stato italiano alla «restaurazione» didattica della scuola di specializzazione, supportato dall'assenso scientifico del Consiglio universitario nazionale, è rimasto inadempiuto nel corso degli anni per le forti spinte corporativistiche degli odontoiatri. La chiusura della specializzazione con provvedimento ministeriale, in assenza di dibattito parlamentare sul punto, costituisce l'ennesimo tentativo di esproprio della suddetta branca medica, che priva, da un lato, molti studenti e laureati italiani della aspettativa di poter conseguire, nel proprio Paese, un fondamentale approfondimento clinico connesso alla propria via di formazione scientifica e, dall'altro, la popolazione, in generale, della possibilità di usufruire delle prestazioni di professionisti medici specializzati. Posto che la Corte di giustizia di Lussemburgo ha distinto le professioni medica e odontoiatrica, condannando lo Stato italiano per avere creato categorie di dentisti in deroga alle direttive comunitarie, è giunta l'ora di ricondurre ciascun professionista nel proprio naturale ambito formativo e di ripristinare la specializzazione comunitaria, fagocitata in un irragionevole limbo esistenziale dalle potenti organizzazioni sindacali odontoiatriche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, nell'ambito della professione medica, la figura del medico stomatologo. Formano oggetto della professione di medico stomatologo le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia medica e chirurgica della malattie della bocca, dei denti, delle mascelle e dei relativi tessuti molli, definita attività odontostomatologica, nonché le attività di prevenzione e di riabilitazione stomatognatica.

Art. 2.

      1. Possono esercitare la professione di medico stomatologo i medici-chirurghi in possesso delle specialità in odontostomatologia e in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 3.

      1. Presso ogni ordine dei medici-chirurghi è istituito l'elenco dei medici stomatologi. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi è condizione necessaria per l'esercizio della professione di cui all'articolo 1. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi non consente la contemporanea iscrizione all'Ordine degli odontoiatri, ove istituito.

Art. 4.

      1. I laureati in medicina e chirurgia che, pure non possedendo le specialità previste all'articolo 2, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto le attività di cui all'articolo 1 per almeno tre anni sono autorizzati a esercitare la professione di medico stomatologo.

 

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Art. 5.

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riattivati, presso le facoltà di medicina e chirurgia, i corsi di specializzazione in odontostomatologia ed è individuato, secondo le necessità del territorio e del Servizio sanitario nazionale, il numero di posti disponibili.


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