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PDL 487

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 487



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAROLI, LUPI, OSVALDO NAPOLI

Disposizioni per la promozione delle attività delle associazioni di protezione ambientale e per garantire la pubblicità dei servizi loro affidati dallo Stato

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È di assoluta evidenza l'opportunità di porre in essere ogni possibile incentivo per consentire lo sviluppo di attività finalizzate alla protezione ambientale, favorendo in particolare la libera e spontanea iniziativa delle associazioni di protezione ambientale, che, ormai da anni, sono presenti nel nostro Paese. A tale fine, appare importante che lo Stato (e, in particolare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) riconoscano e promuovano in misura adeguata l'attività delle associazioni, anche mediante forme di contribuzione alle iniziative da queste poste in essere.
      Proprio in ragione delle significative funzioni ad esse riconosciute dalla presente proposta di legge, peraltro, appare essenziale che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che operano su scala nazionale, rispettino una disciplina, almeno di carattere generale, delle procedure di accesso ai finanziamenti e ai fondi statali, attribuiti in forma diretta ovvero sotto forma di controprestazioni per servizi resi dalle medesime associazioni.
      In tale senso, la presente proposta di legge prevede in primo luogo, all'articolo 1, il principio del riconoscimento e della promozione dell'attività delle associazioni di protezione ambientale.
      L'articolo 2 stabilisce la possibilità che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possa ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di
 

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servizi a tali associazioni, anche qualora i servizi prestati siano di importo inferiore alla soglia comunitaria prevista.
      Inoltre, si stabilisce che, nella relazione sullo stato dell'ambiente, il Ministro indichi l'ammontare dei fondi attribuiti alle associazioni di protezione ambientale e il relativo stato di utilizzo.
      Infine, si introduce un meccanismo di pubblicità delle attività poste in essere dalle associazioni di protezione ambientale, basato sui seguenti princìpi: presentazione al Ministro, per la successiva trasmissione alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, del bilancio finanziario consuntivo di ciascuna delle associazioni che hanno usufruito, sotto qualsiasi forma, di contributi statali per lo svolgimento di attività in campo ambientale o per la realizzazione di servizi pubblici in convenzione; certificazione dei bilanci da parte di un collegio composto da revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni (atto ritenuto particolarmente opportuno, proprio in ragione delle opportunità concesse con il riconoscimento di contributi statali); sospensione di ogni contributo statale in caso di inottemperanza agli obblighi di rendicontazione o di irregolare redazione del bilancio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Promozione e riconoscimento delle attività delle associazioni di protezione ambientale).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e riconosce le attività poste in essere dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, finalizzate alla promozione, alla conservazione e al recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita, nonché alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale nazionale.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può prevedere la concessione di contributi alle associazioni di cui al medesimo comma, sia sotto forma di finanziamenti per l'attività istituzionale delle medesime associazioni, sia sotto forma di fondi ad esse destinati, per la realizzazione di specifici progetti mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché all'informazione ambientale.

Art. 2.
(Pubblicità delle attività delle associazioni di protezione ambientale).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, può ricorrere a procedure di evidenza pubblica anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi sia inferiore alla soglia minima di

 

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cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
      2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio indica, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'ammontare dei fondi attribuiti alle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo e il relativo stato di utilizzo.
      3. Al fine di garantire pubblicità all'utilizzo delle risorse pubbliche, ciascuna delle associazioni di cui al comma 1 che ha usufruito, sotto qualsiasi forma, di contributi statali per lo svolgimento di attività in campo ambientale o per la realizzazione di servizi pubblici in convenzione è tenuta a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per la successiva trasmissione alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo.
      4. Nel bilancio di cui al comma 3 è specificamente indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici delle associazioni di cui al comma 1, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascuna associazione. Il bilancio deve altresì essere certificato da un collegio composto da revisori dei conti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni.
      5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 3 o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso, fino alla regolarizzazione, il versamento di ogni contributo statale.


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