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PDL 489

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 489



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAROLI

Disposizioni in materia di ripartizione tra comuni e province degli introiti comunali derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative comminate per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La comminazione di sanzioni amministrative per infrazioni legate all'esercizio della circolazione stradale ha creato nel tempo un pericoloso clima di sospetto tra i cittadini. È, infatti, opinione sempre più condivisa e diffusa che attraverso questa forma di introito i comuni italiani abbiano spesso trovato un ulteriore sistema per sovvenzionare le proprie casse e per coprire impegni di spesa che con la circolazione stradale hanno ben poco o niente a che fare.
      Nel frattempo, il nostro territorio è pieno di strade provinciali e comunali che necessitano di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
      La presente proposta di legge ha l'obiettivo di suddividere tra comune e provincia gli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, indirizzandoli alla finalità della messa in sicurezza delle strade sia comunali che provinciali ritenute pericolose, con una particolare attenzione per quelle montane. In tale modo si renderà certa e visibile la finalità alla quale sono destinati questi introiti e verrà meno, almeno in questo settore, la pericolosa cultura del sospetto del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, mentre si contribuirà a una migliore viabilità sia negli ambiti cittadini che nelle
 

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strade provinciali e a una maggiore sicurezza sulle strade.
      Vi è da ricordare, infine, che ogni anno paghiamo un costo troppo elevato in termini di perdita di vite umane quale risultato di una non accorta circolazione stradale. Troppo spesso si è addebitata la causa di tutto questo all'eccessiva velocità dei conducenti o alle particolari condizioni di essi (guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope), mentre troppo poco si parla delle vittime dalla strada derivanti dal degrado e quindi dall'insicurezza delle strade di buona parte dei comuni e delle province italiani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che hanno percepito somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative comminate per infrazioni alle norme che regolano la circolazione stradale sono tenuti a trasferire il 70 per cento di quanto riscosso a tale titolo all'amministrazione provinciale alla quale essi appartengono.
      2. L'amministrazione provinciale di cui al comma 1 deve destinare le somme ad essa trasferite ai sensi del medesimo comma alla messa in stato di sicurezza di strade provinciali ritenute pericolose, e in particolare di quelle montane.
      3. Il restante 30 per cento delle somme di cui al comma 1, a valere sulle disponibilità di bilancio dei comuni, deve essere impiegato nell'ambito territoriale del comune interessato per la sistemazione di strade ritenute pericolose o che necessitano di interventi urgenti per la loro messa in stato di sicurezza.


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