PDL 490
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 490
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del deputato PAROLI
Modifica all'articolo 126 della Costituzione in materia di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente della Giunta regionale
Presentata il 4 maggio 2006
Onorevoli colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale modifica l'articolo 126 della Costituzione, già modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Si vogliono, infatti, distinguere le ipotesi di decadenza del Presidente della Giunta regionale per approvazione di una mozione di sfiducia o per rimozione, alle quali conseguono nuove elezioni, da quelle per impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie o per l'accesso a cariche elettive, alle quali consegue la nomina di un vicepresidente della Giunta fino alla scadenza del mandato. La distinzione nasce da ragioni di merito e di opportunità. Le ragioni di merito riguardano la distinta gravità delle due situazioni descritte. Infatti, sembrano più gravi dal punto di vista istituzionale e, quindi, necessitano di un ritorno alle urne i casi di approvazione di una mozione di sfiducia o di rimozione del Presidente della Giunta regionale rispetto alle altre ipotesi ricordate. Le ragioni di opportunità vanno individuate nel proseguimento dell'attività amministrativa e nel completamento della legislatura con l'attuazione del programma stabilito da una coalizione. Un altro elemento da non sottovalutare e che indica la volontà di perseguire un programma comune e di dare continuità istituzionale all'organo di governo è rappresentato dall'indicazione fatta all'atto delle elezioni dal candidato alla carica di Presidente della Giunta, che sceglie un vicepresidente indicando colui che può rappresentarlo in qualsiasi sede e, quindi, anche negli incarichi di governo.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto e la sua rimozione comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, nonché per l'accesso a cariche elettive da parte dello stesso incompatibili con la carica di Presidente della Giunta, le funzioni di Presidente, sino alla scadenza del mandato, sono svolte da un vicepresidente precedentemente indicato dal candidato alla carica di Presidente della Giunta».