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PDL 2142

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2142



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CORDONI

Disposizioni in materia di scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali

Presentata il 18 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si occupa degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici conseguenti alla scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali. La normativa vigente (articolo 60, numero 3), del codice civile), prevede che si possa procedere alla dichiarazione di morte presunta, quando qualcuno è scomparso per un infortunio, dopo due anni dalla scomparsa o, qualora tale data non sia nota, al massimo dopo due anni dalla fine dell'anno in cui la scomparsa è avvenuta.
      Nel frattempo (articolo 48 del codice civile), è possibile far nominare, in caso di necessità, un curatore dello scomparso, per svolgere alcune attività cautelari e conservative del patrimonio.
      In sé, la normativa sembrerebbe semplice, ma nella pratica i due anni, in situazioni nelle quali uno o più parenti scompaiono, ad esempio nel caso di un'alluvione, senza che il corpo sia mai rintracciato, sono inutilmente lunghi.
      Inoltre, il termine iniziale è ulteriormente allungato dalla necessità di depositare il ricorso e di pubblicare per due volte successive su alcuni quotidiani e nella Gazzetta Ufficiale il ricorso e il decreto per estratto, nonché di attendere altri sei mesi (articolo 727 del codice di procedura civile) dalla data di tali pubblicazioni per poter presentare l'istanza per la nuova fissazione dell'udienza di comparizione degli interessati dinanzi al giudice (con nuova notifica e termine per comparire) e con successiva emanazione della sentenza (articolo 728 del codice di procedura civile).
      In pratica, per tutte queste formalità passano ancora almeno un altro anno e mezzo o due, dopo i due anni di dilazione
 

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iniziali (salvo che non vi siano ulteriori ritardi burocratici), prima che l'atto di morte presunta possa essere trascritto presso l'ufficio dello stato civile, e si apra così per i parenti la possibilità di presentare la denunzia di successione e di azionare i diritti che spettavano al defunto.
      Il tutto comporta una definizione complessiva dell'iter nell'arco di quattro o cinque anni dalla morte.
      L'aspetto beffardo di queste vicende è costituito dal fatto che le procedure sono gravate da imposte di bollo e da spese di iscrizione a ruolo; richiedono normalmente l'intervento di un avvocato e, soprattutto, impongono la pubblicazione di estratti dei provvedimenti per tre volte almeno nella Gazzetta Ufficiale, con una spesa di circa 400 euro, e la pubblicazione per almeno sei volte su giornali quotidiani, con un onere complessivo che può arrivare a superare i 6.000 euro, per ogni persona scomparsa.
      In sostanza una spesa totale di 7.000-8.000 euro, che grava su persone già colpite da una grave perdita.
      Dall'Alta Versilia a Sarno, il dissesto idrogeologico del Paese fa temere purtroppo che tali disastri siano destinati a ripetersi; sarebbe dunque utile prevedere le seguenti modifiche normative:

          a) ridurre il termine biennale nel caso di fatti di conclamata evidenza ad un anno (articolo 60, numero 3), del codice civile);

          b) ridurre l'ulteriore termine semestrale previsto (articolo 727 del codice di procedura civile) tra la pubblicazione e l'istanza a due mesi;

          c) prevedere l'ammissione al gratuito patrocinio per i casi di persone scomparse in caso di calamità naturali, con la conseguenza di porre a carico dello Stato gli oneri derivanti dalle imposte (bollo, iscrizione a ruolo, registrazione) e per la pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale e sulla stampa prevista dall'articolo 727 del codice di procedura civile;

          d) prevedere la detraibilità degli ulteriori costi dalle eventuali imposte di successione o dalle imposte sul reddito dei legittimi eredi.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nuovi termini in materia di scomparsa di persona in caso di gravi calamità naturali).

      1. All'articolo 60 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «3-bis) quando alcuno è scomparso in occasione di calamità naturali e non si hanno più notizie di lui, dopo un anno dal giorno dell'evento o, se il giorno non è conosciuto, dopo un anno dalla fine del mese, o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'evento stesso è avvenuto».

      2. All'articolo 727 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Nel caso in cui la scomparsa riguardi alcuno coinvolto in calamità naturali, di cui all'articolo 60, numero 3-bis), del codice civile, il termine previsto per far pervenire al tribunale eventuali notizie dello scomparso è di due mesi dalla data dell'ultima pubblicazione».

Art. 2.
(Oneri a carico della pubblica amministrazione).

      1. All'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, nei casi previsti dall'articolo 60, numero 3-bis), del codice civile».

 

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      2. Le eventuali spese legali sostenute dai parenti delle persone scomparse di cui alla presente legge sono detraibili dalle imposte di successione o dalle imposte sul reddito dei legittimi eredi.
      3. Una quota parte delle risorse stanziate dallo Stato nei casi di calamità naturali è destinata alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2.


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