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PDL 2658

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2658



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Disposizioni per la tutela delle professionalità medio-alte del lavoro dipendente e delle relative forme associative

Presentata il 16 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'attuale sistema della rappresentanza sindacale, nell'esprimere difformità dal modello costituzionale, privilegia il dato numerico associativo e quindi l'assetto rappresentativo di stampo tradizionale.
      L'evoluzione in campo economico e sociale impone di prestare attenzione e di tradurre in forme associative le istanze che provengono da settori minoritari dal punto di vista numerico, ma non sul piano dell'importanza negli attuali mutamenti degli assetti produttivi e sociali.
      In tale ambito rivestono particolare significato le forme associative sindacali che provengono dalle categorie medio-alte rappresentate dalle professioni intellettuali del lavoro dipendente.
      Si determina pertanto la necessità non tanto di supportare tali forme associative, quanto di sopperire all'inevitabile deficit quantitativo, mediante idonei interventi finalizzati a sostenere iniziative e attività di indubbia utilità in quanto destinate a tradursi sul piano istituzionale.
      Necessita pertanto un'iniziativa legislativa volta a qualificare tali forme associative e quindi a perequare i termini di effettività dell'azione sindacale nell'evoluzione del settore che ha fatto seguito alla legge 18 novembre 1977, n. 902, recante «Attribuzione dei patrimoni residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste».
      La motivazione della presente proposta di legge trova le sue fondamenta nella considerazione dei soggetti sindacali che non hanno beneficiato della ripartizione degli immobili della ex Gioventù italiana del littorio (GIL) (citata legge n. 902 del 1977). Infatti costoro si trovano ora in condizioni di dover sopportare i notevoli costi delle sedi nazionali, regionali e territoriali, che incidono profondamente nei bilanci dei predetti sindacati. Allo stato attuale, pertanto, si crea una situazione di inferiorità operativa stante la disparità di
 

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trattamento, per i motivi esposti, con il manifestarsi di situazioni di permanente incostituzionalità.
      Nella situazione di esclusione dai benefìci previsti dalla legge n. 902 del 1977 si trovano tutte le nuove professionalità, come la categoria dei quadri, la cui legge di riconoscimento è entrata in vigore dal 1985 e quindi successivamente alla predetta legge n. 902 del 1977. Pertanto beneficiarie dei finanziamenti pubblici potrebbero essere solo ed esclusivamente le organizzazioni che non hanno usufruito dei citati vantaggi e che sono sorte successivamente alla data di attribuzione degli immobili ex GIL.
      I finanziamenti devono essere collegati a programmi di effettiva attività organizzativa, negoziale, formativa, nonché all'aspetto logistico riguardante i canoni di locazione delle sedi distribuite sul territorio nazionale con le relative spese di personale, di gestione e di utenza, oltre alle spese relative all'informatizzazione, ai telefoni, all'elettricità, alla manutenzione, e così via.
      Va infine tenuto presente che le organizzazioni sindacali in questione non dispongono né di patronati, né di centri di assistenza fiscale e che l'autofinanziamento proviene esclusivamente dalle quote sindacali degli iscritti.
      Un elemento di ulteriore selezione dei soggetti, da cui fare scaturire i richiamati diritti economici, è l'appartenenza al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o al Comitato economico e sociale europeo.
      Si impone altresì, successivamente alla parziale abrogazione dell'articolo 26 della legge n. 300 del 1970 ad opera del referendum del 1995, di definire in maniera inequivoca il tema dei contributi sindacali nel rispetto sia del responso referendario che della volontà dei singoli lavoratori di cedere il proprio credito al sindacato.
      La presente proposta di legge individua, in primo luogo, i soggetti destinatari del provvedimento, quindi distingue le diverse ipotesi di attribuzione, ovvero i casi ordinari e i casi collegati a iniziative particolari, e fissa le relative procedure.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge si applica alle organizzazioni sindacali dei quadri di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, e dei vicedirigenti di cui alla legge 15 luglio 2002, n. 145, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o del Comitato economico e sociale europeo che non beneficiano delle disposizioni della legge 18 novembre 1977, n. 902.
      2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammesse al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari correnti e ordinari o degli oneri finanziari straordinari, definiti ai sensi dell'articolo 2, da esse sostenute per la realizzazione di progetti di utilità sociale.
      3. Ai fini della presente legge, le categorie professionali di cui al comma 1 sono denominate «professionalità medio-alte».

Art. 2.

      1. Per oneri finanziari correnti e ordinari si intendono le spese di locazione, del personale, per attività negoziale, convegnistica e formativa, nonché gli acquisti di mezzi e di strumenti necessari al funzionamento dell'attività con particolare riferimento ai supporti informatici.
      2. Per oneri finanziari straordinari si intendono le spese sostenute per:

          a) indagini e interventi di mercato nel settore delle professionalità medio-alte;

          b) azioni e consulenze a tutela della professionalità, della personalità e dell'occupazione delle professionalità medio-alte all'interno delle aziende e delle amministrazioni;

 

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          c) progetti formativi anche in collaborazione con imprese, associazioni, scuole e università;

          d) costituzione e avviamento di centri arbitrali o di certificazione lavorativa per la prevenzione e la risoluzione delle controversie di lavoro nel settore delle professionalità medio-alte;

          e) rapporti internazionali finalizzati alla realizzazione di attività di studio, di ricerca e di collaborazione con analoghe realtà estere;

          f) centri di assistenza e di formazione per le categorie dei quadri e dei vicedirigenti italiani che prestano la loro attività all'estero, per l'internazionalizzazione della produzione italiana dei beni e dei servizi nonché per altre attività di interesse dello Stato italiano.

Art. 3.

      1. Al fine di ottenere il rimborso degli oneri finanziari correnti e ordinari di cui all'articolo 2, comma 1, le organizzazioni sindacali interessate devono corredare le relative richieste della rendicontazione delle spese sostenute e dei rispettivi documenti giustificativi. Il rimborso è effettuato con cadenza annuale e copre totalmente le spese sostenute.
      2. Al fine di ottenere il rimborso degli oneri finanziari straordinari di cui all'articolo 2, comma 2, le organizzazioni sindacali interessate sono tenute a rendicontare e documentare le relative attività. Il rimborso non può, comunque, superare l'80 per cento delle spese sostenute.

Art. 4.

      1. I lavoratori appartenenti alle professionalità medio-alte sono autorizzati a cedere alle organizzazioni sindacali di appartenenza i crediti maturati nei confronti del datore di lavoro nei limiti delle rispettive

 

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quote associative e degli eventuali ulteriori contributi pattuiti con le medesime organizzazioni. Tali crediti sono considerati impignorabili.

Art. 5.

      1. Le organizzazioni sindacali delle professionalità medio-alte destinatarie degli interventi previsti dalla presente legge sono tenute a depositare i rispettivi rendiconti di gestione dei finanziamenti pubblici presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
        


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