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PDL 833

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 833



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRO ALFANO, ADOLFO, BENEDETTI VALENTINI, BRUSCO, CARLUCCI, CARTA, CASTIELLO, CATONE, RICCARDO CONTI, COSENZA, D'AGRÒ, D'ALIA, DE CORATO, DI VIRGILIO, FALLICA, FERRIGNO, LO MONTE, LUCCHESE, NESPOLI, REINA, ROMAGNOLI, TUCCI

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento degli ufficiali

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Corpo della guardia di finanza e l'Arma dei carabinieri hanno costituito degli autonomi ruoli di ufficiali, denominati «tecnico-logistici», a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
      L'articolo 55 del decreto legislativo n. 69 del 2001 e l'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 298 del 2000, precisano che tale personale ha «nell'esercizio delle funzioni proprie delle specialità di appartenenza, le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni».
      La nomina diretta a tenente del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri avviene attraverso concorsi, annualmente banditi, ai quali possono partecipare cittadini italiani in possesso di laurea specialistica, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età; analogamente a quanto avviene per le Forze armate, ove il reclutamento del personale avviene (ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490) con bandi di concorso pubblici per il conseguimento della nomina diretta a tenente dei ruoli normali dei Corpi del genio, commis
 

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sariato/amministrazione e sanitario, ai quali possono partecipare cittadini italiani in possesso della laurea specialistica con età non superiore a trentadue anni.
      Per tale personale direttivo la progressione di carriera, fino alle qualifiche dirigenziali, viene disciplinata, sia per il Corpo della guardia di finanza che per l'Arma dei carabinieri, con una permanenza nei gradi di tenente, capitano e maggiore rispettivamente di anni uno, anni otto e anni sette, fino al conseguimento del massimo grado del direttivo, prevedendo una progressione per anzianità.
      L'inquadramento e la progressione nella carriera direttiva, per i suddetti ufficiali delle Forze armate, nonostante la norma imponga identità di funzioni, attribuzioni e facoltà dei colleghi a nomina diretta del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, viene invece disciplinata in maniera difforme e penalizzante rispetto a questi ultimi.
      In particolare, con l'entrata in vigore del sistema economico dei «parametri» e con l'attribuzione dell'assegno di valorizzazione dirigenziale per gli ufficiali superiori, la progressione di carriera nell'area direttiva è direttamente proporzionale all'incremento economico.
      Il passaggio, infatti, dal grado di tenente a quello di capitano, oltre a comportare l'abbandono del parametro 139 a favore del parametro 144,50, impone un incremento dell'importo delle indennità operative. Con il passaggio da capitano a maggiore, il divario economico si acuisce in quanto, oltre ad attribuirsi il massimo coefficiente parametrale del direttivo, viene aggiunto un assegno di valorizzazione dirigenziale.
      Quanto rappresentato, non solo produce ripercussioni immediate sul trattamento economico, ma anche effetti sul morale del personale, che si sente inspiegabilmente penalizzato.
      Inoltre, per gli ufficiali a nomina diretta delle Forze armate, la permanenza nel direttivo è fortemente sbilanciata a favore dei gradi iniziali, diversamente da quanto avviene per gli ufficiali a nomina diretta del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, prevedendo l'avanzamento al grado di capitano dopo una permanenza nel grado di tenente di sei anni, arrivando al grado di maggiore, non ad anzianità, ma a scelta, dopo una permanenza nel grado di capitano che varia dai sette ai dieci anni, e un successivo inquadramento nel grado economicamente equivalente di tenente colonnello, dopo quattro anni.
      Appare evidente la diversità di progressione di carriera nei ruoli direttivi, a danno degli ufficiali a nomina diretta delle Forze armate; gli ufficiali a nomina diretta del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri raggiungono infatti un parametro stipendiale di 150 e l'assegno di valorizzazione dirigenziale dopo un periodo di nove anni dalla nomina a tenente, mentre l'equivalente figura professionale delle Forze armate potrà beneficiare di tale trattamento economico dopo un periodo che varia dai tredici ai sedici anni dalla nomina a tenente.
      A quanto esposto si aggiunge il fatto che, nelle more del conseguimento del massimo livello parametrale, al personale del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri sono attribuiti un trattamento economico parametrale e una indennità operativa di gran lunga superiori a quelli dei colleghi delle Forze armate, dovendo questi ultimi permanere per ben sei anni nel parametro 139 attribuito al tenente, a fronte di un anno per il personale del Corpo della guardia di finanza e per l'Arma dei carabinieri.
      Si ritiene pertanto necessario che tale incomprensibile penalizzazione, che non è solo di ordine economico ma anche morale, cessi immediatamente riportando chiarezza e trasparenza di trattamento e di progressione di carriera fra personale che peraltro espleta la stessa attività, con encomiabile zelo e dedizione, al servizio del Paese e anche oltre i confini nazionali, impegnato nelle varie missioni internazionali, per garantire pace, stabilità e sicurezza.
      Non è pensabile infatti che tale personale, avendo la possibilità di accedere ai ruoli normali fino all'età anagrafica di trentadue anni e di rivestire il grado di
 

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tenente fino all'età di trentotto anni, sia ulteriormente e inspiegabilmente penalizzato nei confronti del personale ufficiale dei ruoli normali, più giovane, che trovando accesso nelle Forze armate, avendo il requisito del possesso del diploma di scuola media secondaria, alla stessa età anagrafica avrà già conseguito il grado di ufficiale superiore e il trattamento economico del dirigente.
      Un'analisi comparativa delle identiche figure professionali porta infine ad argomentare che la disparità di trattamento economico e di carriera a danno del personale ufficiale che consegue la nomina diretta a tenente delle Forze armate, rispetto ai colleghi del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, risulta illogica e inaccettabile poiché crea un'immotivata sperequazione tra figure professionali, caratterizzate da identità di reclutamento, funzioni, attribuzioni e incarichi.
      Elemento, infine, da tenere in considerazione è l'esiguità del numero del personale militare interessato che rende trascurabile il costo del presente provvedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Per il personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che consegue la nomina a tenente, o grado equiparato, dei ruoli normali ai sensi dell'articolo 4, comma 4, l'avanzamento fino al grado di tenente colonnello, o grado equiparato, è disciplinato secondo la tabella 7-bis allegata al presente decreto. I periodi di comando, attribuzioni ed imbarco restano disciplinati secondo quanto stabilito rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, per quanto compatibili.
      5-ter. Per il personale di cui al comma 5-bis, la progressione di carriera dal grado di tenente colonnello, o grado equiparato, fino al grado di generale ispettore, o grado equiparato, è disciplinata secondo le rispettive tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto».

Art. 2.

      1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «15-bis. Il personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ha conseguito la nomina a tenente dei ruoli normali ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e che al 31 dicembre 2006 non sia stato utilmente inserito nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore, o grado equivalente, consegue il grado di maggiore dopo nove anni dalla nomina a tenente e il grado di tenente colonnello dopo sedici anni dalla nomina a tenente».

 

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Art. 3.

      1. Dopo la tabella 7 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserita la tabella 7-bis di cui all'allegato A alla presente legge.

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ALLEGATO A
(Articolo 3)      

«Tabella 7-bis

Art. 9, comma 5-bis

GRADO
FORMA DI AVANZAMENTO
AL GRADO SUPERIORE
ANNI DI ANZIANITÀ
MINIMA DI GRADO
Maggiore
Anzianità
7
Capitano
Anzianità
8
Tenente
Anzianità
1
».            


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