|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2579 |
La pianificazione paesaggistica in generale.
La nuova normativa compone un quadro d'insieme della pianificazione paesaggistica certamente diverso da quello della legge Galasso.
L'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, di seguito «codice», fissa i princìpi fondamentali: l'obbligatorietà del piano paesaggistico o urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai fini di una adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio; i contenuti essenziali del piano, e cioè la definizione delle trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e di riqualificazione e gli interventi di valorizzazione, tenuto conto dello sviluppo sostenibile; e la competenza della regione all'approvazione dello strumento.
Punti centrali sono dunque, la disciplina in senso paesaggistico dei territori regionali e il valore paesaggistico quale parametro della normativa d'uso del territorio da fissare con il piano.
Il piano è redatto in applicazione dei criteri fissati dalla normativa: in primo luogo, suddivisione dell'intero territorio regionale in ambiti, secondo il grado di valore paesaggistico. È poi prevista la concertazione istituzionale, ovvero la partecipazione degli enti locali istituzionali al procedimento formativo, con modalità che vengono fissate nella legge regionale.
Per i piani territoriali e di settore, nonché per gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico, è stabilito che sia il medesimo piano paesaggistico a fissare le misure di coordinamento.
Per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, stabilito che le previsioni del piano paesaggistico sono cogenti, è disciplinato un sistema di progressiva conformazione. Innanzitutto, è stabilita l'immediata sovrapposizione delle previsioni del piano paesaggistico rispetto a quelle eventualmente difformi degli strumenti urbanistici. Poi è rimessa alla legge regionale la disciplina del procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti degli enti locali; ma, va sottolineato, assicurando la partecipazione al procedimento degli organi del Ministero.
Ulteriori elementi qualificanti la disciplina sono:
l'obbligatorietà dello strumento e la sua estensione a tutto il territorio regionale, che in prospettiva pongono il piano paesaggistico quale strumento base per la tutela e la valorizzazione del paesaggio. Nella previgente normativa la pianificazione del paesaggio era obbligatoria solo per i beni vincolati dalla legge;
la possibilità riconosciuta al piano paesaggistico di porre nuovi vincoli (assoggettare nuove aree al regime della tutela e della valorizzazione) e di modificare quelli esistenti;
la definizione per legge di criteri, contenuti, fasi elaborative e finalità della pianificazione, che assicurano l'omogeneità della tutela su tutto il territorio nazionale.
È previsto infine che, entro quattro anni dall'entrata in vigore del codice, le regioni adeguino alla nuova normativa i piani paesistici previgenti, anche quelli in corso di approvazione.
È innegabile che nel sistema della pianificazione paesaggistica la valorizzazione e la gestione siano riconnesse alla strumentazione, così come il governo del territorio si sostanzia nella pianificazione territoriale e urbanistica.
In sintesi, quindi, i princìpi posti dal codice sono i seguenti:
- competenza legislativa regionale sul procedimento e sull'adeguamento degli strumenti urbanistici;
- concertazione istituzionale nel procedimento di approvazione del piano;
- pianificazione paesaggistica di principio, con l'attuazione rimessa al piano urbanistico dell'ente locale;
- sovraordinazione del piano paesaggistico sui poteri e sugli strumenti degli enti locali, nella duplice modalità della sovrapposizione automatica della disciplina e dell'obbligo di adeguamento.
Contenuto della proposta di legge.
Le motivazioni alla base di una nuova normativa organica in materia di patrimonio culturale sono note; altrettanto note sono quelle di un'innovazione in materia di beni paesaggistici e di pianificazione in materia.
La proposta di legge si articola nel modo seguente: le disposizioni generali definiscono i princìpi generali dell'attività di pianificazione della disciplina paesaggistica e le modalità della pianificazione, specificandone le diverse connotazioni (strategica, strutturale, attuativa), ma anche le diverse forme che ad esse possono essere conferite dai soggetti istituzionali per arricchirne qualità ed efficacia (partecipazione, concertazione, copianificazione, valutazione attraverso l'apporto delle conservatorie provinciali per la tutela del paesaggio).
Da un lato si sono quindi definiti i caratteri delle diverse modalità di pianificazione in riferimento a obiettivi e contenuti, differenziando le finalità strategiche da quelle strutturali e attuative; dall'altro si è inteso rappresentare in forme strutturate un sistema di comportamenti che le amministrazioni devono assumere per qualificare, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, le proprie attività di pianificazione e di governo del territorio anche scegliendo forme partecipative e concertative.
L'intero impianto della proposta di legge è orientato a garantire condizioni di successo ai progetti di sviluppo locale ambientalmente sostenibili; questo può avvenire se le diverse scelte strategiche sottese a tali progetti sono tra loro coerenti e se sono compatibili con le ragioni del territorio e dell'ambiente.
Si cita al riguardo lo studio di compatibilità paesistico-ambientale, che diviene un riferimento operativo ordinario per modulare le diverse attività di pianificazione dei territori cosiddetti «sensibili», ovvero di quelli che ricadono nella fascia costiera entro i mille metri dalla linea di battigia marina.
Di particolare rilievo è l'articolo 3 (Misura di salvaguardia), il quale stabilisce, nelle more dell'attuazione del piano paesaggistico regionale, per i territori costieri compresi nella fascia entro i trecento metri dalla linea di battigia marina, un regime di moratoria per un periodo non superiore a due anni, comportante il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione e autorizzazione, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare accordi di programma, pianificazione urbanistica e convenzioni di lottizzazione.
Inoltre, con l'articolo 5, le funzioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica passano in capo alla regione al fine di garantire una migliore coesione tra gli interessi della tutela paesaggistica, gli strumenti pianificatori e le competenze urbanistiche ed edilizie dei comuni.
1. Al fine di assicurare un adeguato livello di tutela e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, procedono all'aggiornamento dello strumento normativo di pianificazione paesaggistico-territoriale, di seguito denominato «piano paesaggistico regionale», nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
1. Al fine di promuovere, a tutti i livelli, l'adeguamento e l'omogeneità degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituite, con atto regionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le conservatorie provinciali per la tutela del paesaggio, con compiti di partecipazione e proposta nei processi di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale.
2. Le procedure di redazione della proposta di piano paesaggistico territoriale, nonché quelle di adozione e di approvazione dello stesso, devono, in particolare, prevedere:
a) l'affissione della proposta di piano negli albi comunali e provinciali di tutti i
b) forme di concertazione istituzionale e di partecipazione di tutti i soggetti interessati e delle associazioni di protezione ambientale portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
1. Fino all'approvazione da parte di ciascuna regione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 1, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione o ad autorizzazione nell'ambito di territori costieri compresi entro la fascia dei trecento metri dalla linea di battigia marina, nonché di approvare, sottoscrivere o rinnovare accordi di programma, strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica o convenzioni di lottizzazione aventi ad oggetto i medesimi ambiti territoriali.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi, la sagoma o la volumetria degli edifici e non ne modifichino la destinazione d'uso o il numero di unità immobiliari.
1. I piani urbanistici comunali relativi ai territori compresi entro la fascia dei mille metri dalla linea di battigia marina devono contenere lo studio di compatibilità paesistico-ambientale, quale documento finalizzato a:
a) supportare le scelte di pianificazione territoriale e urbanistica in relazione
b) individuare, per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti in relazione ai livelli di compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni rispetto allo stato dell'ambiente e ai caratteri paesaggistici;
c) definire i criteri guida per la verifica di compatibilità paesistico-ambientale da porre a base dell'elaborazione dei piani attuativi.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 146, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come da ultimo modificato dal presente articolo, spettano esclusivamente alle regioni.
2. All'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni» sono soppresse;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 10, al primo periodo, le parole: «alla regione» sono sostituite dalle seguenti: «alla soprintendenza competente» e il terzo periodo è soppresso;
d) al comma 14, secondo periodo, le parole: «alla regione e» sono soppresse.
|