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PDL 2614

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2614



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COTA

Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e altre disposizioni in materia di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente

Presentata il 9 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presentazione di questa proposta di legge nasce da molte sollecitazioni provenienti dai sindaci e dagli amministratori locali che si trovano quotidianamente a confrontarsi con alcune incongruenze della disciplina sulle iscrizioni anagrafiche.
      La prima e più evidente di tali incongruenze è quella esistente tra i poteri-doveri riconosciuti dallo Stato agli enti locali ai fini della vigilanza igienico-sanitaria, da un lato, e l'assenza di verifiche di questo tipo ai fini della registrazione anagrafica della popolazione residente, dall'altro.
      La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, impongono, infatti, ai sindaci di registrare nell'anagrafe della popolazione residente chiunque, cittadino italiano o straniero, abbia la propria dimora abituale nel comune, ovvero abbia deciso di fissare nel comune la propria residenza, senza che tale adempimento sia subordinato al controllo del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nel nostro Paese. Al contempo, l'ordinamento nazionale impone alle autorità locali di vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio, di verificare la conformità degli alloggi al requisito di abitabilità prescritto dalla normativa vigente e di sanzionare chiunque vi contravvenga.
      La presente proposta di legge mira innanzitutto a rimuovere questa antinomia, integrando la citata legge n. 1228 del
 

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1954, che ha istituito l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, con una disposizione che prevede che condizione essenziale per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente sia la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute.
      Tale requisito è peraltro già richiesto dalla normativa vigente per altri adempimenti come, ad esempio, per i ricongiungimenti familiari da parte di immigrati residenti in Italia.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge definisce i requisiti per l'iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari, stabilendo l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e la documentazione che attesti la disponibilità di un reddito superiore alle soglie previste dalla legislazione vigente per l'esenzione dalle imposte sul reddito.
      In tale modo, oltre a ripristinare l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno, si richiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di un reddito superiore alla no tax area. Si vuole così sottolineare che, poiché dalla fissazione della residenza derivano una serie di vantaggi per lo straniero e la possibilità di usufruire di determinate prestazioni, è necessario che lo straniero dimostri una minima capacità contributiva, che è inoltre indice del suo grado e della sua volontà di integrazione nella comunità nella quale decide di risiedere.
      L'articolo 3 della presente proposta di legge reca norme in materia di cancellazioni anagrafiche, stabilendo che in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune lo straniero sia cancellato dall'anagrafe della popolazione residente, decorsi tre mesi e non più un anno, come attualmente previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
      Le modifiche normative e le nuove disposizioni illustrate hanno l'effetto di assicurare una maggiore coerenza complessiva della disciplina vigente in materia di iscrizioni anagrafiche, anche in considerazione del fatto che attualmente risulta più difficile ottenere il cambio di residenza, anche per un cittadino italiano, che ottenere la prima fissazione di residenza per uno straniero.
      Non si può inoltre trascurare che la fissazione della residenza per uno straniero rappresenta il primo passo attraverso il quale è possibile maturare il diritto all'acquisto della cittadinanza italiana e occorre perciò, proprio nel momento in cui si vogliono ridurre gli attuali periodi di residenza necessari per l'acquisto della cittadinanza, prevedere requisiti che consentano il riscontro dell'effettiva volontà dello straniero di insediarsi stabilmente sul territorio italiano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:

          «La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente è subordinata alla disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute».

Art. 2.

      1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale gli stranieri extracomunitari sono tenuti a esibire il permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e la documentazione che attesta la disponibilità di un reddito superiore alle soglie previste dalla legislazione vigente per l'esenzione dalle imposte sul reddito».

Art. 3.

      1. La cancellazione dei cittadini stranieri dall'anagrafe della popolazione residente in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, è effettuata

 

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decorsi tre mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o delle carte di soggiorno.

Art. 4.

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta le disposizioni regolamentari necessarie ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, a quanto previsto dalla presente legge.


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