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PDL 2641

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2641



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AURISICCHIO

Modifica dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente la natura, le funzioni e gli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane

Presentata l'11 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di modificare l'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente la natura e il ruolo delle comunità montane.
      In questo articolo le comunità montane sono definite come «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani». A tutti i comuni è riconosciuta la possibilità di dare vita, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, a unioni di comuni, ma solo i comuni montani o parzialmente montani possono dare vita alle comunità montane.
      La realtà del nostro Paese ci presenta, però, una situazione del tutto diversa. In questi anni si è realizzata una grande proliferazione del numero e dell'estensione delle comunità montane. Attualmente esse sono 356 e coprono il 54 per cento del territorio nazionale. Il numero dei comuni che fanno parte di comunità montane è pari a 4.201, vale a dire il 52 per cento del totale dei comuni italiani, con oltre 10 milioni di abitanti.
      Come è potuto accadere tutto questo? La motivazione va ricercata nella formulazione ambigua del citato articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Mentre al comma 1 si afferma che le comunità montane sono costituite fra «comuni montani e parzialmente montani», al comma 5 è riconosciuta alle regioni la possibilità di emanare leggi regionali che prevedano «per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti». Per questa via sono stati compresi comuni che non avevano e non hanno caratteristiche di comuni montani e spesso è accaduto che le comunità montane si siano trasformate in enti
 

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senza alcun concreto riferimento all'opera di salvaguardia e di tutela dei territori montani, ovvero comunità montane di fatto impegnate a svolgere funzioni per territori vallivi o di pianura.
      Ne deriva la necessità di ripristinare, come criteri costitutivi, i requisiti previsti, tra l'altro dalla legge n. 991 del 1952, e successive modificazioni, al fine di individuare i comuni montani e parzialmente montani che possono entrare a fare parte delle comunità.
      In questi anni, però, la proliferazione non ha riguardato soltanto l'aspetto territoriale. Vi è stata una crescita degli apparati burocratici e degli organi e, conseguentemente, del personale politico impegnato nel governo di questi enti, con l'effetto di un aumento formidabile dei costi della politica.
      Quasi metà dei fondi assegnati risultano destinati per le spese correnti: il solo stipendio dei 356 presidenti costa allo Stato 13,6 milioni di euro, mentre non sono precisamente quantificabili le competenze erogate ai componenti delle giunte esecutive e le spese per i componenti dei consigli generali.
      Una mole di soldi pubblici che, indirizzati dallo Stato, ma anche dalle regioni, per risollevare le condizioni socio-economiche delle zone svantaggiate, quali sono quelle montane, si trasforma in rivoli di spesa pubblica improduttiva. Tale situazione è resa ancora più grave dall'assenza di occasioni di controllo diretto da parte dei cittadini. Le comunità montane sono rette, infatti, da amministratori eletti dai consigli comunali, rappresentanti di secondo grado, senza l'investitura di un voto popolare.
      L'associazionismo tra gli enti di minori dimensioni deve tendere invece alla riduzione dei centri gestionali rendendo gli stessi più funzionali attraverso la confluenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
      Una nuova e più snella organizzazione associativa dei comuni montani in unione di comuni montani diventa una necessità che si pone in linea con l'evoluzione legislativa sull'associazionismo degli enti locali, sia per ridurre i costi e consentire il controllo da parte dei cittadini, sia per la riduzione dei livelli di governo.
      A tale fine appare opportuno, in particolare, riformulare il comma 2 del citato articolo 27, prevedendo una separazione delle funzioni di controllo e di indirizzo, affidate a un organo rappresentativo composto da rappresentanti eletti dai consigli comunali con garanzie per le minoranze, dalle funzioni esecutive e di governo, affidate a una giunta composta esclusivamente da sindaci, in quanto amministratori investiti comunque di un mandato diretto dei cittadini. Possono essere conseguite, così, una più alta qualificazione dell'attività di governo, una più elevata responsabilizzazione di fronte ai cittadini e, nello stesso tempo, una notevole riduzione dei costi della politica per effetto della semplificazione che ne deriverebbe.
      La giunta elegge tra i propri componenti il presidente. Si pone così fine a un'incongruenza che è stata in questi anni ulteriore causa di mancanza di chiarezza e di ambiguità. Le comunità montane, infatti, coma già ricordato, sono definite dall'articolo 27 come unioni di comuni. Con l'articolo 32 del medesimo testo unico si stabilisce (comma 3) che i presidenti delle unioni di comuni devono essere scelti tra i sindaci dei comuni facenti parte della stessa unione. Di fatto questo non è accaduto perché gli statuti non hanno recepito questo principio.
      In conclusione, la presente proposta di legge, con la riformulazione dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si prefigge, da una parte, di semplificare l'organizzazione delle comunità montane, prevedendo organi più snelli e responsabili, e, dall'altra, uno stretto ancoraggio dei compiti e delle funzioni da esse esercitati alla salvaguardia e alla tutela dei territori effettivamente montani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Natura, funzioni e organi). - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
      2. I territori montani sono quelli determinati ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.
      3. La comunità montana ha un organo rappresentativo, il consiglio generale, i cui componenti sono eletti dai consigli comunali al proprio interno in numero pari a tre con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
      4. La comunità montana ha un organo esecutivo, la giunta, composto esclusivamente da sindaci, in numero pari a cinque per le comunità montane con popolazione fino a 60.000 abitanti e in numero pari a sette per le comunità montane con popolazione superiore a 60.000 abitanti. La giunta è eletta dal consiglio generale, dura in carica due anni ed elegge al proprio interno il presidente, che può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
      5. Ai componenti della giunta e al suo presidente spettano soltanto il rimborso spese e l'indennità di missione, liquidati ai sensi del comma 2 comma dell'articolo 84.
      6. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la

 

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costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
      7. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

          a) le modalità di approvazione dello statuto;

          b) le procedure di concertazione;

          c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

          d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

          e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

      8. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia, i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni che non siano stati classificati montani o parzialmente montani in base ai requisiti di cui al comma 2. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
      9. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
      10. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono prov

 

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vedere a individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
      11. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».


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