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PDL 1621

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1621



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MORRONE

Disposizioni in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva

Presentata l'8 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'evasione fiscale e contributiva ormai costituisce un enorme problema per l'Italia. I dati confermano che l'imponibile evaso ammonta a duecento miliardi di euro l'anno: cento miliardi di imposta evasa, pari al 7 per cento del PIL, cioè quasi l'equivalente della spesa sanitaria nazionale. In aumento è anche il fenomeno dei lavoro nero: almeno 4 milioni di persone lavorano in condizioni di irregolarità, a discapito della loro sicurezza e della loro dignità.
      Rafforzare l'azione strategica di contrasto all'evasione e all'economia sommersa deve essere uno dei principali obiettivi del nostro Paese, al fine di riqualificare il sistema fiscale, ristabilire il sistema di protezione sociale e rendere trasparente il mercato.
      Se le entrate contributive fossero pari alle aspettative, non esisterebbe neanche il problema previdenziale, e sarebbe possibile destinare le entrate dovute al risanamento della finanza pubblica, alla riduzione del carico fiscale e allo sviluppo.
      L'evasione può e deve essere combattuta anche attraverso l'intensificazione e il potenziamento dei controlli, soprattutto in considerazione del fatto che la pianta organica del personale impiegato nelle ispezioni del lavoro è gravemente ridotta rispetto alle attuali esigenze del Paese: si stima che le aziende sono soggette a controlli soltanto ogni 35-40 anni.
      La presente proposta di legge intende quindi porre rimedio alla carenza dei servizi ispettivi, che svolgono un ruolo determinante nella vigilanza sui rapporti di lavoro e nelle iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
      La proposta di legge mira quindi ad autorizzare la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo (nel massimo di 10.000 unità) da assegnare agli enti di previdenza e assistenza
 

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sociale e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
      In deroga al divieto alle assunzioni si propone inoltre, a decorrere dal 2007, l'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale da destinare alle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché di altre 5.000 unità a favore degli enti di previdenza ed assistenza sociale; e, infine, di ulteriori 1.000 unità da assegnare al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      Le assunzioni proposte, a costo zero per le amministrazioni, sono in grado di contribuire al ripristino della cultura della legalità fiscale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assunzione di personale per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva).

      1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti dovuti ai sensi di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, fino a un massimo di 10.000 unità, da assegnare, a decorrere dall'anno 2007, agli enti di previdenza e assistenza sociale nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici del personale da reclutare ai sensi del comma 1.
      3. A decorrere dall'anno 2007, in deroga alle disposizioni che prevedono divieti di assunzione, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 5.000 unità di personale destinate all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.
      4. A decorrere dall'anno 2007, in deroga alle disposizioni che prevedono divieti di assunzione, si procede all'assunzione a

 

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tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora dall'attuazione dell'articolo 1 derivino oneri superiori alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, si provvede a rimodulare le aliquote dell'imposta di successione di cui al medesimo comma 1 del presente articolo nella misura necessaria a fare fronte ai maggiori oneri, tenendo conto della situazione dei diversi settori produttivi.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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