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PDL 1274

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1274



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, DANIELE FARINA, MUNGO, PROVERA, FRANCO RUSSO, SMERIGLIO

Nuove norme in materia di diffamazione con il mezzo della stampa, con il mezzo radiotelevisivo, per via telematica o con altro mezzo di diffusione

Presentata il 3 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il dibattito sui reati di diffamazione, in particolare con il mezzo della stampa, è da tempo aperto in Parlamento e nel Paese, nel tentativo di trovare un equilibrio tra la libertà di stampa (intesa in senso ampio, comprendendo quindi anche la diffusione di notizie attraverso mezzi radiotelevisivi, telematici, eccetera), il diritto del singolo cittadino all'onore e alla reputazione, nonché quello della collettività alla verità e alla correttezza dell'informazione.
      I proponenti ritengono opportuno porre all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge che scaturisce dal dibattito e dal confronto tra giornalisti e operatori del diritto che si occupano di reati commessi con il mezzo della stampa, al fine di trovare una soluzione che possa conciliare beni ugualmente meritevoli di tutela, quali la libertà di stampa e la reputazione dei cittadini.
      La vigente normativa, infatti, da un lato, non riesce a tutelare in modo adeguato la libertà di stampa e il diritto-dovere di informare e di essere informati - fondamentali in uno Stato democratico - e gli stessi operatori dell'informazione,
 

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talvolta esposti ad azioni giudiziarie che sembrano solo rispondere a scopi propagandistici, se non addirittura intimidatori; dall'altro lato, non offre neppure efficaci strumenti di tutela per i cittadini.
      La presente proposta di legge - che prevede alcune modifiche alla disciplina prevista dal codice penale, dal codice civile, nonché dalle leggi 8 febbraio 1948, n. 47, e 6 agosto 1990, n. 223 e dal Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - intende offrire un ulteriore contributo alla discussione sui reati di diffamazione, volto a contemperare libertà di stampa, diritto di cronaca, correttezza dell'informazione, nonché tutela dell'onorabilità e della privacy dei cittadini.
      Alla stesura della presente proposta di legge hanno dato un contributo determinante l'avvocato Katia Malavenda e l'avvocato Giovanna Corrias.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, con il mezzo radiotelevisivo, per via telematica o con altro mezzo di diffusione). - Fuori dei casi di concorso nei reati, il direttore o il vice direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile del prodotto editoriale telematico, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, o di altra forma di diffusione, ovvero il concessionario o il delegato al controllo della trasmissione radiofonica o televisiva che omette, per colpa, di esercitare il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione, o della diffusione anche telematica o radiotelevisiva, siano commessi reati è punito, se l'autore del reato è ignoto o non imputabile o non identificabile, con la pena prevista per il reato stesso ridotta ad un terzo.
      Nel caso in cui la diffusione avvenga con il mezzo della stampa non periodica, le disposizioni di cui al primo comma si applicano all'editore, se l'autore del reato è ignoto, non imputabile o non identificabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile».

Art. 2.

      1. L'articolo 57-bis del codice penale e l'articolo 30, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.

 

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Art. 3.

      1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 595. - (Diffamazione). - Chiunque, fuori dai casi indicati dall'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.033 euro.
      Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni ovvero della multa fino a 1.549 euro».

Art. 4.

      1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 596. - (Prova liberatoria). - Il colpevole dei delitti previsti dagli articoli 594, 595 e 596-bis è sempre ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
      Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, di comune accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
      Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona a cui il fatto è attribuito è condannata, dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della diffamazione non è punibile».

Art. 5.

      1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 596-bis. - (Diffamazione con il mezzo della stampa, con il mezzo radiotelevisivo, per via telematica o con altro mezzo di diffusione). - Chiunque con il mezzo della stampa, della radio o della televisione, per via telematica o con qualsiasi

 

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altro mezzo di diffusione offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 2.066 euro.
      Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, della radio o della televisione, per via telematica o con altro mezzo di diffusione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano le pene della reclusione fino a quattro anni e della multa non inferiore a 2.066 euro.
      L'autore dell'offesa non è punibile:

          1) se il direttore del giornale o del periodico, ovvero il concessionario o il delegato al controllo della trasmissione o il responsabile del prodotto editoriale telematico, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, o comunque della diffusione, entro due giorni dal ricevimento e, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa evidenza tipografica o di diffusione, ovvero con analogo mezzo di diffusione e nella stessa fascia oraria, in caso di trasmissione radiofonica o televisiva, senza commenti, le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti ai quali sono stati attribuiti fatti falsi e diffamatori, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale e purché i fatti rettificati risultino falsi;

          2) se la persona offesa dal reato e l'offensore deferiscono al giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596;

          3) se, citando la fonte, ha riportato la notizia ripresa direttamente o acquisita da almeno due agenzie di stampa a diffusione nazionale, regolarmente registrate, o da almeno due fonti qualificate e autonome fra loro;

          4) quando abbia richiesto al direttore, al concessionario o al delegato al controllo della trasmissione, o al responsabile della diffusione, la pubblicazione della rettifica o della smentita dell'interessato e questi l'abbia ingiustificatamente rifiutata.

 

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      Nel caso di pubblicazione spontanea o di diffusione spontanea di rettifica o di smentita, con la stessa evidenza tipografica o di diffusione ovvero con analogo mezzo di diffusione e nella stessa fascia oraria, in caso di trasmissione radiotelevisiva, la persona offesa può proporre querela. In tale caso, può chiedere il risarcimento del danno soltanto qualora dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito, che l'adempimento non costituisce riparazione sufficiente.
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
      Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 596 e al terzo comma dell'articolo 597».

Art. 6.

      1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale è abrogato.

Art. 7.

      1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «mezzi meccanici» è inserita la seguente: «, informatici»;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla diffusione, sia su carta sia per via telematica».

Art. 8.

      1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il direttore o, comunque, il responsabile della informazione per via telematica è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano, nel periodico, nell'agenzia di stampa o nel sito telematico, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti ai quali

 

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sono stati attribuiti fatti falsi e diffamatori purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. È escluso l'obbligo di pubblicare le rettifiche o le dichiarazioni se i fatti, oggetto delle stesse, sono veri»;

          b) al secondo comma le parole: «in testa di pagina e» sono soppresse.

Art. 9.

      1. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Risarcimento dei danni derivanti dal reato di diffamazione con il mezzo della stampa o per via telematica). - 1. Per la liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti dal reato di diffamazione con il mezzo della stampa o per via telematica, nel caso in cui non sia stata pubblicata la rettifica richiesta dall'interessato o nel caso di cui al quarto comma dell'articolo 596-bis del codice penale, il giudice tiene conto della gravità dell'offesa e della diffusione della notizia.
      2. L'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale non può superare la somma di 25.800 euro.
      3. Non è responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause di non punibilità previste dall'articolo 596-bis del codice penale.
      4. È comunque fatto salvo il diritto della persona offesa di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali maturati prima del verificarsi della pubblicazione o della diffusione della rettifica o della smentita.
      5. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare formulando la richiesta di rettifica».

Art. 10.

      1. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

 

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Art. 11.

      1. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 21. - (Competenza del giudizio). - 1. La cognizione dei reati commessi con il mezzo della stampa o per via telematica appartiene al tribunale in composizione collegiale. L'azione penale non può essere esercitata con la citazione diretta a giudizio».

Art. 12.

      1. All'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Nel caso di divulgazione di notizie diffamatorie e false, chiunque si ritenga leso ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alla persona delegata al controllo della trasmissione, ai sensi dell'articolo 33-bis, la pubblicazione di una rettifica, purché il testo sia contenuto nelle trentacinque righe tipografiche e non presenti contenuto suscettibile di incriminazione penale. È escluso l'obbligo di divulgare la rettifica se i fatti, oggetto della stessa, risultano veri.
      3. La rettifica è diffusa entro tre giorni dalla ricezione della richiesta, nella stessa fascia oraria e con il rilievo corrispondente a quello della trasmissione che ha dato origine alla richiesta. La rettifica può essere divulgata anche attraverso analogo mezzo di diffusione purché di rilievo equivalente»;

          b) al comma 4, dopo le parole: «la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo» sono inserite le seguenti: «ovvero la persona delegata al controllo della trasmissione».

 

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      2. Al comma 1 dell'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo» sono inserite le seguenti: «ovvero alla persona delegata al controllo della trasmissione».

Art. 13.

      1. Al capo I del titolo IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 33, come modificato dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 33-bis. - (Delegato al controllo della trasmissione). - 1. Il delegato al controllo della trasmissione è incaricato dal concessionario privato o dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo attraverso un atto scritto di delega formale sottoscritto per adesione dal delegato.
      2. La delega deve essere depositata presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 32, comma 1».

Art. 14.

      1. All'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni radiotelevisive, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano all'autore del reato le sanzioni previste dal secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale».

 

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Art. 15.

      1. Dopo l'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - (Risarcimento dei danni derivanti dal reato di diffamazione). - 1. Per la liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti dal reato di diffamazione, il giudice tiene conto della gravità dell'offesa e della diffusione della notizia.
      2. L'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale non può superare la somma di 25.800 euro.
      3. Non è responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause di non punibilità previste dall'articolo 596-bis del codice penale.
      4. È comunque fatto salvo il diritto della persona offesa di ottenere il risarcimento dei danni maturati prima del verificarsi della trasmissione della rettifica o della smentita.
      5. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare formulando la richiesta di diffusione della rettifica, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni».

Art. 16.

      1. Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 2044-bis. - (Responsabilità nei casi di diffamazione). - Non è responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause di non punibilità previste dagli articoli 596 e 596-bis del codice penale».

Art. 17.

      1. All'articolo 2947 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla diffamazione con il

 

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mezzo della stampa, della radio, della televisione o del prodotto editoriale telematico, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, o con qualsiasi altro mezzo di diffusione si prescrive in un anno dalla conoscenza del fatto»;

          b) al terzo comma le parole: «nei termini indicati dai primi due commi» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini indicati dai commi primo, secondo e terzo».

Art. 18.

      1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e praticanti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova dei reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3) e 4), per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice, su richiesta documentata del pubblico ministero procedente, ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni».

Art. 19.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.


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