Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1169

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1169



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ASCIERTO, GASPARRI, ZACCHERA

Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari

Presentata il 21 giugno 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge trae origine da un analogo provvedimento che il proponente aveva già presentato nella XIV legislatura (atto Camera n. 2063), il cui testo, ora aggiornato, viene ripresentato.
      Le modifiche legislative che hanno ampliato le competenze degli organismi di rappresentanza dei militari, nonché il riordino strutturale delle Forze armate, che ha portato all'abolizione del servizio di leva e a rendere quindi professionale il servizio alle armi, rendono oltremodo necessario modificare radicalmente la rappresentanza dei militari, istituita con la legge n. 382 del 1978, che aveva come scopo principale l'introduzione di norme di principio sulla disciplina militare.
      Occorre, pertanto, approvare una legge che riguardi in modo esclusivo la tutela degli interessi del personale militare, che non può non essere che organica e sistematica.
      Dopo quasi trenta anni di attività, gli organismi di rappresentanza dei militari accusano momenti di stanchezza e di minore incisività, anche a causa di una insopportabile e intollerabile pressione della linea di comando, che tende inspiegabilmente a non farli funzionare.
      Le autorità militari non comprendono che con tale loro atteggiamento si sta favorendo la sindacalizzazione delle Forze armate, auspicata da settori sempre più crescenti dell'opinione pubblica, nella constatazione che a un personale professionista non si può più collegare un organismo di tutela dei propri interessi non professionale e, comunque, non gestito dal personale stesso.
      Questo contesto di minore funzionalità ha originato nel tempo una scarsa attenzione
 

Pag. 2

e una mancanza di fiducia del personale militare nei confronti della propria rappresentanza, vista, ormai, come un contenitore vuoto, privo di ogni efficace strumento operativo, in quanto non sorretto da una adeguata normativa, tale da consentire ai delegati di incidere concretamente sulla vita dei colleghi.
      I delegati sono guardati con sospetto e diffusa è l'opinione che coloro che tendono a candidarsi e a farsi eleggere sono per lo più mossi da interessi personali, quali l'ottenimento di un buon trasferimento, di un ottimo incarico, o la percezione di emolumenti straordinari, che talvolta vengono offerti con eccessiva disinvoltura, per rendere mansueto e docile lo strumento della rappresentanza.
      Questo atteggiamento «paternalistico» degli Stati maggiori militari, di fatto delegati dai Governi che si sono succeduti a «governare» la rappresentanza dei militari, ritenuta troppo irrequieta, senza comprenderne le ragioni, tende costantemente e pervicacemente a disconoscere l'esigenza di una adeguata riforma che riconosca nuovi e reali poteri e competenze agli organismi elettivi.
      Si è giunti persino a prorogare il mandato di quegli organismi di rappresentanza che meglio hanno saputo interpretare questo atteggiamento paternalistico, in dispregio della volontà della base, unica deputata, in un sistema democratico, qual è il nostro, a rinnovare la fiducia agli eletti.
      All'interno delle Forze armate si stanno profilando pericolose deviazioni, che è necessario interdire tempestivamente, riconoscendo soprattutto un effettivo potere di rappresentanza e di contrattazione alle strutture elettive dirette, che sono le uniche a poter impedire la divisione e il corporativismo. Esse consentono di correggere dal basso il deleterio processo di centralizzazione burocratica, e così attivare, come è avvenuto nelle organizzazioni sindacali, momenti di sinergia per fare crescere fiducia e partecipazione.
      Le Forze armate professionali devono avere negli organismi della rappresentanza dei militari una struttura che consenta loro di manifestare adeguate riflessioni di ordine politico-militare per rendersi più partecipi dello sviluppo democratico del Paese.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si è inteso definire l'organismo della rappresentanza dei militari, innanzitutto collegandola direttamente ai soggetti fruenti, e cioè ai militari.
      La scelta della denominazione di questo organismo è fatta, innanzitutto, per evitare che in futuro il Parlamento, o qualsiasi organo di rango costituzionale, possa intervenire prolungando il mandato dei delegati, in tale modo sottraendo gli stessi al controllo democratico della base, unico soggetto per legge deputato a eleggere i propri rappresentanti (gli interventi del Parlamento tesi a fare rimanere in carica gli organismi di rappresentanza sono stati avvertiti dal personale come indebiti condizionamenti e ingerenze antidemocratiche); quindi, per sottrarla alle interferenze della linea di comando, ancora in possesso di strumenti atti a condizionarne il mandato.
      La rappresentanza dei militari è un organismo con funzioni a carattere generale, nel senso che esso non può esimersi dall'intervenire nelle vicende più significative delle Forze armate, nell'accezione più lata del termine, per curare innanzitutto gli interessi generali del personale e delle istituzioni militari.
      In tale veste, la rappresentanza dei militari può concorrere al rispetto delle norme costituzionali sull'equidistanza politica delle Forze armate.
      Tale esigenza si rende necessaria laddove si consideri che, essendosi consolidato nel nostro Paese il sistema bipolare, sempre più si manifesteranno atteggiamenti tesi a produrre interventi «politici» nelle Forze armate non prettamente istituzionali, così collocando in una posizione di parte le istituzioni militari, che invece, per dettato costituzionale, devono porsi al di fuori delle contese politiche, essendo ad esse attribuite la difesa e la sicurezza della Patria, in Italia e all'estero, nonché la salvaguardia dell'unità nazionale.
 

Pag. 3


      I vertici militari, essendo nominati dagli organi politici, sono portati a subire i condizionamenti dovuti a tali scelte.
      Si devono pertanto porre le premesse affinché un organismo interno, eletto con sistema democratico, possa intervenire democraticamente e secondo le modalità dettate dalla legge che qui si propone, per fare rispettare l'assoluta equidistanza politica dei militari.
      All'articolo 1 sono ribaditi i compiti della rappresentanza dei militari e i suoi limiti ed è esaltato il concetto della stretta relazione degli organismi, elettivi e autonomi, con le espressioni politiche dello Stato e territoriali. Ciò al fine di rendere gli organismi perfettamente inseriti nella vita socio-politica del Paese e conseguentemente di rendere visibile e trasparente ogni atteggiamento interno. Si dovrà, una volta per tutte, fare cessare inutili e perniciose polemiche sulla separazione dei Corpi militari dal contesto sociale generale, che in passato hanno fatto nascere il sospetto che essi agissero talvolta non per fini prettamente istituzionali.
      All'articolo 2 sono elencati gli organi della rappresentanza dei militari a livello centrale (COCER), che si articolano per sezioni, per comparti e per categorie.
      All'articolo 3 si prevede un solo organismo di rappresentanza a livello di base, costituito dai COBAR, poiché si ritiene esaurito il compito degli organismi intermedi, essendo divenuta superflua la loro attività.
      Nell'articolo 4 sono elencate le categorie del personale militare.
      All'articolo 5 si stabilisce che le attività contrattuali sono svolte in modo esclusivo dagli organismi di rappresentanza dei militari. Nella fase della contrattazione è specificato che le sezioni autonome del COCER interforze devono sentire i consigli di comparto e di categoria.
      Nell'articolo 6 sono elencate le materie di contrattazione.
      L'articolo 7 prevede le modalità di consultazione e di proposizione degli organismi di rappresentanza dei militari e le attività degli organismi politici a difesa delle loro competenze.
      All'articolo 8 sono elencate le competenze dei COBAR ed è escluso che le autorità militari possano stipulare accordi con enti esterni sulle materie di contrattazione.
      L'articolo 9 prevede la composizione dei COBAR, con la novità che il parere del consiglio di categoria è vincolante nelle materie che concernono specificatamente la categoria.
      All'articolo 10 sono elencate le modalità dell'elezione, prevedendo che ogni elettore esprime un voto, ed uno solo, a favore di ciascuna categoria.
      L'articolo 11 disciplina i casi di decadenza dal mandato e le modalità del voto di sfiducia nei confronti degli organismi di rappresentanza dei militari e dei singoli delegati.
      Dall'articolo 12 in poi, si riproduce il testo del citato atto Camera n. 2063 della XIV legislatura, i cui contenuti sono ancora pienamente attuali e coerenti con la disciplina fin qui illustrata.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione e compiti).

      1. La rappresentanza dei militari è un organismo che interviene a pieno titolo nelle vicende delle Forze armate e del personale, curandone gli interessi generali.
      2. Gli organi collegiali della rappresentanza dei militari, di base e centrali, hanno carattere esclusivamente elettivo, operano in modo autonomo rispetto alla linea di comando e svolgono attività di proposta, consultazione e contrattazione per le materie che attengono ai trattamenti economici e giuridici del personale, con particolare riferimento alle materie di cui all'articolo 6.
      3. Gli organi collegiali di cui al comma 2 possono relazionarsi rispettivamente con le autorità politiche nazionali, regionali, provinciali e locali per lo svolgimento delle loro attività.
      4. Gli organi collegiali di cui al comma 2 non possono trattare argomenti relativi al rapporto gerarchico funzionale e, fatti salvi i riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale e le eventuali ripercussioni politico-militari sulle Forze armate, all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo e all'impiego del personale.

Art. 2.
(Organi della rappresentanza dei militari a livello centrale).

      1. La rappresentanza dei militari opera a livello nazionale e interforze attraverso il Consiglio centrale della rappresentanza dei militari (COCER), che si articola:

          a) per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato, per le

 

Pag. 5

questioni che riguardano specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo militare della Croce rossa italiana, il Corpo delle capitanerie di porto e le categorie di appartenenza;

          b) per comparti e per categorie, che si riuniscono preliminarmente prima di ogni riunione plenaria del COCER.

      2. Il COCER delibera:

          a) ordinariamente, per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato;

          b) straordinariamente, in modo unitario, per materie di interesse comune, quando una sezione, con delibera, chiede la convocazione del COCER interforze;

          c) esclusivamente, per comparti e categorie, su richiesta dei consigli di comparto e di categoria di almeno due sezioni autonome.

      3. Il regolamento di cui all'articolo 20 reca le disposizioni necessarie affinché le deliberazioni del COCER di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e quelle per comparto e per categoria di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, siano adottate a maggioranza.
      4. Nell'ambito di una stessa sezione autonoma sono costituiti consigli di categoria, composti da tutti i delegati della stessa categoria eletti nei consigli di base della rappresentanza dei militari (COBAR), che si riuniscono ogni tre mesi per dare indicazioni vincolanti al COCER sugli interessi di categoria.

Art. 3.
(Organi della rappresentanza dei militari a livello di base).

      1. La rappresentanza dei militari opera a livello di base attraverso i COBAR, che ciascuna Forza armata, Arma o Corpo

 

Pag. 6

armato deve articolare sul territorio in relazione ai rispettivi ordinamenti.
      2. Nel rispetto dei princìpi generali stabiliti dalla presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sono emanate apposite norme per disciplinare l'istituzione e il funzionamento di un analogo e autonomo sistema di rappresentanza a livello di base degli interessi generali del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza dei militari.

Art. 4.
(Categorie del personale militare).

      1. Il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

          a) ufficiali in servizio permanente;

          b) marescialli;

          c) brigadieri o sergenti;

          d) volontari in servizio permanente;

          e) ufficiali di complemento di prima nomina;

          f) volontari in ferma breve e assimilati.

Art. 5.
(Attività contrattuale).

      1. Gli organi della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, svolgono le attività contrattuali in modo esclusivo per il personale rappresentato.
      2. I comandi corrispondenti sono tenuti a fornire i mezzi e gli strumenti necessari affinché gli organi della rappresentanza dei militari possano compiere le attività contrattuali nel modo più efficace e completo.
      3. Le sezioni autonome di Forza armata, di Arma o di Corpo armato del COCER interforze, preso atto delle deliberazioni in materia dei COBAR, riunite

 

Pag. 7

in specifica sessione, sentiti i consigli di comparto e di categoria, presentano distintamente, entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione la propria piattaforma contrattuale per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato.
      4. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in sede di contrattazione e sulla base delle piattaforme contrattuali presentate ai sensi del comma 3 predispone una piattaforma comune per le Forze armate, Armi e Corpi armati.

Art. 6.
(Materie di contrattazione).

      1. Gli organi della rappresentanza dei militari, avvalendosi, ove necessario, del supporto tecnico-professionale degli uffici competenti e di personale tecnico esterno, svolgono attività contrattuale con i competenti organi governativi su tutte le questioni che attengono alle seguenti materie:

          a) trattamento economico fondamentale e accessorio;

          b) orario di lavoro;

          c) licenze, aspettative e permessi;

          d) formazione e aggiornamento professionali;

          e) fissazione dei criteri per la mobilità del personale, per la valutazione caratteristica e l'avanzamento, nonché per l'attribuzione degli incarichi;

          f) gestione degli enti di assistenza del personale;

          g) istanze dei singoli militari, tese al soddisfacimento di esigenze personali o collettive;

          h) verifica delle procedure di impiego del personale nelle varie attività e missioni, per accertare il rispetto della dignità del medesimo e delle norme costituzionali.

 

Pag. 8

      2. I criteri di cui alla lettera e) del comma 1 sono concertati da ciascuna sezione autonoma del COCER interforze con l'autorità competente ogni tre anni, al fine di stabilirne la corrispondenza e la validità.
      3. In sede di prima attuazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale, con uno o più decreti del Ministro della difesa, di intesa con le singole sezioni autonome del COCER interforze, che acquisiscono i pareri vincolanti dei consigli di categoria, sono stabiliti i criteri di cui alla lettera e) del comma 1.
      4. Le sezioni del COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, prima di presentare le proprie piattaforme contrattuali, possono incontrarsi con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale della Polizia di Stato, al fine di pervenire a un eventuale accordo comune.
      5. Ciascuna sezione autonoma del COCER interforze può partecipare a incontri, convegni e seminari, organizzati in proprio o da altri enti o associazioni. I comandi corrispondenti devono fornire i mezzi e gli strumenti economici necessari per la preparazione e la partecipazione agli eventi di cui al presente comma.
      6. Gli organi della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, partecipano con personale designato, ai consigli di amministrazione degli enti di assistenza, previdenza e beneficenza del personale militare, nominati dai Ministri della difesa, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti.
      7. I COBAR concertano con la propria amministrazione la parte economica riguardante l'efficacia dei servizi istituzionali.

Art. 7.
(Attività di consultazione e di proposizione degli organi della rappresentanza dei militari).

      1. Gli organi della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, sono preventivamente

 

Pag. 9

consultati in ordine alle materie oggetto di contrattazione, che possono condurre all'emanazione di disposizioni applicative.
      2. In ordine alle consultazioni di cui al comma 1, gli organi ivi citati:

          a) sono tenuti a esprimere il proprio parere o ad avanzare autonome proposte entro due mesi dalla richiesta. In caso di motivata urgenza, il termine è ridotto a un mese;

          b) possono chiedere alle autorità politiche e militari corrispondenti riunioni informative;

          c) hanno facoltà, dopo aver informato il comando militare corrispondente, di relazionarsi con gli enti pubblici competenti.

      3. Le autorità politiche e militari sono tenute a rispondere alle richieste degli organi della rappresentanza dei militari di cui al comma 2, lettera b), entro un mese dalla data di emanazione delle relative delibere con atti pertinenti e appropriati.
      4. In caso di inottemperanza alle previsioni del comma 3, i comportamenti volutamente carenti delle autorità militari o dei Ministri interessati possono essere denunciati, rispettivamente, ai Ministri interessati e alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 8.
(Competenze dei COBAR).

      1. I COBAR hanno la competenza a trattare tutte le materie di cui all'articolo 6. Essi riferiscono il loro parere in merito, su richiesta o di propria iniziativa:

          a) al comando militare corrispondente se i problemi rappresentati possono trovare soluzione a carattere locale;

          b) alle rispettive sezioni autonome del COCER interforze per le materie a carattere nazionale.

 

Pag. 10

      2. Le sezioni autonome del COCER interforze devono consultare i COBAR collegati:

          a) ogni qual volta lo ritengano necessario per l'espletamento dei propri compiti stabiliti dalla legge;

          b) per l'esercizio del ruolo negoziale, al fine di conoscere i pareri preventivi sulle materie in contrattazione e prima della stipulazione dei relativi accordi.

      3. I COBAR possono riunire il personale al fine di informarlo su quanto è oggetto di trattazione e sugli accordi da stipulare.
      4. Le autorità militari, nazionali o locali, non possono stipulare accordi, protocolli di intesa e convenzioni con qualsiasi ente o ufficio, pubblico o privato, sulle materie oggetto di contrattazione, se non a seguito di delibera dei COBAR competenti.

Art. 9.
(Composizione dei COBAR).

      1. I COBAR sono composti da un numero di delegati eletti in proporzione alla consistenza numerica di ciascuna categoria di cui all'articolo 4. Il loro numero non può, in ogni caso, essere inferiore a tre e superiore a nove delegati per categoria.
      2. Le sezioni autonome del COCER interforze sono costituite da un numero di delegati determinato in proporzione alla consistenza numerica della rispettiva Forza armata, Arma o Corpo armato.
      3. Al fine di dare rappresentatività a tutte le categorie, fermo restando il principio di cui al comma 1, anche per le sezioni autonome di cui al comma 2, le categorie con un minore numero di delegati hanno diritto ad esprimere, tramite il rispettivo consiglio, parere vincolante sulle deliberazioni che le riguardano.
      4. I delegati eletti nelle sezioni autonome ai sensi del presente articolo fanno parte di diritto del COCER interforze.

 

Pag. 11

Art. 10.
(Modalità di elezione).

      1. Il voto è eguale, diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto, da esercitare nelle ore di servizio, non può essere impedita ed è un dovere.
      2. L'elezione di ciascun COBAR è effettuata dal rispettivo corpo elettorale composto dai militari effettivi all'unità di base, che esprimono una preferenza per ogni candidato di ciascuna categoria, che presenta un programma elettorale.
      3. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per i seggi spettanti a ciascuna categoria.
      4. L'elezione dei delegati del COCER è effettuata dai delegati eletti nei COBAR, con la stessa procedura di cui ai commi 1, 2, e 3.
      5. I delegati eletti durano in carica:

          a) quattro anni per gli eletti nelle categorie ufficiali in servizio permanente, marescialli, brigadieri o sergenti, volontari in servizio permanente;

          b) sei mesi per gli eletti nella categoria degli ufficiali di complemento;

          c) un anno per gli eletti nella categoria dei volontari in ferma breve e assimilati.

      6. I delegati sono immediatamente rieleggibili.
      7. Alla scadenza del mandato, i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli di rappresentanza dei militari.
      8. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali previste dal presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 11.
(Decadenza e mozione di sfiducia).

      1. I consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, decadono in caso

 

Pag. 12

di dimissioni contemporanee dei due terzi dei componenti.
      2. I consigli e i singoli delegati del COCER decadono dal mandato a seguito di sfiducia, votata almeno dai due terzi dei COBAR presentata almeno dal 50 per cento più uno dei COBAR che hanno dato luogo alla loro elezione approvata dall'intero corpo elettorale.
      3. I delegati dei COBAR decadono dal mandato a seguito di sfiducia espressa almeno dai due terzi degli aventi diritto al voto, presentata per iscritto al comandante dell'unità di base, che ne informa il COCER, e approvata dall'intero corpo elettorale.

Art. 12.
(Elettorato passivo).

      1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza dei militari coloro che, ad ogni livello:

          a) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi, esclusi i reati di opinione, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli da 178 a 181 del codice penale;

          b) sono sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

          c) sono comandanti corrispondenti del COCER o di un COBAR;

          d) hanno svolto almeno un anno di servizio, se militari in ferma breve, a decorrere dalla data delle elezioni;

          e) sono sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 3 agosto 1961, n. 833;

          f) sono posti in aspettativa.

      2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato per una delle seguenti cause:

          a) cessazione dal servizio;

 

Pag. 13

          b) trasferimento ad altra unità di base se delegato di un COBAR;

          c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);

          d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 4;

          e) dimissioni;

          f) aspettativa superiore a novanta giorni.

Art. 13.
(Propaganda elettorale).

      1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali è convocata un'apposita assemblea organizzata per categoria di appartenenza.
      2. La propaganda orale per l'elezione del COCER ha durata minima di due giorni e massima di quattro ed è ratificata dal presidente su votazione, a maggioranza, dell'assemblea.
      3. Le assemblee si svolgono durante le ore di servizio.

Art. 14.
(Facoltà e limiti del mandato).

      1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza dei militari di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti hanno il dovere di assicurare ai consigli della rappresentanza dei militari un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, strumenti idonei per il loro funzionamento.
      3. Le spese relative alle elezioni e al funzionamento degli organi della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, comprese

 

Pag. 14

le spese per il trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature e materiale d'ufficio, sono poste a carico di apposite unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri competenti.
      4. L'attività della rappresentanza dei militari deve essere considerata prioritaria rispetto ad ogni altro impiego ed è svolta durante l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare la partecipazione all'attività, adeguata al rilievo di ciascun consiglio, e per poter assolvere i compiti ad esso connessi, i comandanti, ai vari livelli, devono consentire, senza riserve, l'esercizio della rappresentanza per tutta la durata del mandato e in particolare ricercare e creare le condizioni per conciliare l'incarico di servizio con quello di delegato.
      5. I delegati sono compensati da specifica indennità. Tale indennità è commisurata al compenso corrisposto ai membri dei consigli di circoscrizione amministrativa della città sede del consiglio di rappresentanza dei militari. I delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del relativo mandato, informandone il comando corrispondente, hanno facoltà di proseguire i lavori oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione. I periodi aggiuntivi non danno luogo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario.
      6. I delegati eletti al COCER svolgono il loro mandato con preminenza esclusiva sugli impegni di servizio senza essere valutati; per essi restano valide le valutazioni antecedenti all'elezione. In caso di trasferimento durante il mandato, sono reimpiegati tenendo conto delle loro richieste e caratteristiche.
      7. Le norme di partecipazione dei delegati alle riunioni dei rispettivi consigli della rappresentanza dei militari sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20.
      8. I delegati partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in misura proporzionale al tempo in cui sono presenti.
      9. I delegati possono partecipare alle attività di cui all'articolo 6, comma 6, anche a titolo personale. L'intervento del
 

Pag. 15

delegato in rappresentanza di categorie, sezioni e comparti può avvenire solo previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20.
      10. I delegati del COCER, informandone i comandi corrispondenti, possono visitare le strutture ed i reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente con l'orario di servizio e con le locali esigenze operative, possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR collegati.

Art. 15.
(Tutela e diritti dei delegati).

      1. Sono vietati tutti gli atti volti ad impedire o limitare l'esercizio della rappresentanza dei militari; influenzare o limitare, attraverso i rapporti gerarchici, il libero esercizio di voto; discriminare i delegati o gli ex delegati della rappresentanza dei militari.
      2. I delegati possono acquisire tutte le notizie utili all'espletamento del mandato anche attraverso la convocazione di militari. A tale fine il militare che, a titolo individuale o insieme con altri, avanza formale istanza o segnalazione al competente organo della rappresentanza, non può essere sottoposto ad alcun procedimento disciplinare o discriminatorio.
      3. I militari eletti nei COBAR e nel COCER non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse sulle materie di competenza della rappresentanza.
      4. I delegati non possono essere trasferiti senza consenso loro e del consiglio della rappresentanza dei militari a cui appartengono, ad altra sede o reparto.
      5. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione personale e costituisce titolo di merito utile, da valutare ai fini dell'avanzamento.

Art. 16.
(Composizione dei consigli della rappresentanza dei militari).

      1. I consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, sono composti

 

Pag. 16

da: l'assemblea, l'ufficio di presidenza e il segretario.
      2. L'assemblea è costituita dai delegati eletti.
      3. L'ufficio di presidenza è l'organo esecutivo del consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, ed è costituito da:

          a) il presidente;

          b) un segretario;

          c) un delegato per ciascuna categoria non rappresentata.

      4. Il presidente è il delegato eletto nell'ambito del consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello. Egli ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 20.
      5. Il segretario è organo esecutivo dell'ufficio di presidenza e ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello. In particolare:

          a) adotta, tenendone informati l'ufficio di presidenza e il presidente, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

          b) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'ufficio di presidenza e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

          c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 20, alla convocazione del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

      6. Il presidente e il segretario, su delega dell'ufficio di presidenza, curano i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.
      7. I consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, si articolano in commissioni di categoria, quali organi interni competenti per l'approfondimento di

 

Pag. 17

specifiche questioni proprie delle categorie di personale di cui all'articolo 4 e per le conseguenti deliberazioni.
      8. Le sedute del consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, sono verbalizzate a cura di un segretario di seduta, non delegato della rappresentanza dei militari, nominato con delibera del consiglio, su indicazione dell'ufficio di presidenza.

Art. 17.
(Convocazione dei consigli della rappresentanza dei militari).

      1. I consigli delle rappresentanze dei militari, ad ogni livello, sono convocati:

          a) per decisione dell'ufficio di presidenza;

          b) per iniziativa del presidente;

          c) su richiesta di almeno un quinto dei delegati;

          d) su richiesta della metà più uno degli elettori, anche di una singola categoria.

      2. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a quarantotto ore.
      3. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.
      4. Il COCER è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il consiglio abbia deciso che la riunione abbia luogo in altra sede.
      5. I consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, possono costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche e possono richiedere l'intervento di personale in servizio esperto delle materie da trattare.

 

Pag. 18


      6. Il COCER può avere rapporti con:

          a) organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea;

          b) associazioni di militari in congedo e di pensionati;

          c) organizzazioni sindacali e patronali;

          d) associazioni combattentistiche e d'arma;

          e) associazioni aventi fini morali e culturali.

      7. Il COCER può riunirsi in sessioni congiunte con i COBAR collegati, su richiesta degli stessi e anche limitatamente a singole categorie tra quelle di cui all'articolo 4.
      9. I COBAR indicono riunioni con il personale rappresentato per informarlo dell'attività svolta dalla rappresentanza dei militari almeno una volta all'anno.

Art. 18.
(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità delle deliberazioni e comunicati).

      1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, e delle relative articolazioni sono valide, di norma, se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui all'articolo 20 può prevedere casi in cui, per l'importanza delle questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli devono essere adottate con maggioranze qualificate.
      2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, sono affisse ad appositi albi delle unità in esso confluenti e, ove necessario, delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.
      3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dai consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, possono essere resi pubblici dagli stessi e dai singoli delegati, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa, purché senza ulteriori oneri per

 

Pag. 19

l'amministrazione militare rispetto a quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 13.

Art. 19.
(Ufficio stampa).

      1. È istituito presso gli organi della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, l'ufficio stampa. Esso è reso funzionale da un adeguato numero di operatori designati con deliberazioni dai rispettivi consigli.
      2. L'ufficio stampa, in piena autonomia, cura la redazione di una pubblicazione periodica inerente l'attività svolta dalla rappresentanza dei militari e sui principali provvedimenti legislativi in corso di approvazione.
      3. Per la tempestiva, efficace e capillare informazione è costituito un sito internet proprio della rappresentanza dei militari e una pagina sul servizio Televideo RAI volti ad informare sulle attività correnti, con particolare riferimento ai provvedimenti legislativi di maggior interesse per il benessere del personale militare e delle loro famiglie. Al sito internet sono collegati i COBAR.

Art. 20.
(Regolamento di attuazione).

      1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dopo preventiva consultazione del COCER, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento per l'attuazione della presente legge, che sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni.
      2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono definiti:

          a) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto di cui all'articolo 10;

 

Pag. 20

          b) le modalità di convocazione delle riunioni congiunte, in rapporto all'attività ordinaria, delle sezioni e dei consigli di comparto e di categoria;

          c) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere il proprio mandato;

          d) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2;

          e) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello;

          f) le modalità per la presentazione delle dimissioni dal mandato di rappresentante dei militari nel rispettivo consiglio.

Art. 21.
(Disposizioni finali).

      1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, i consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge.
      2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al comma 1 non è computabile ai fini dell'articolo 10.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su