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PDL 2603

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2603



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ADENTI, FABRIS, LI CAUSI, AFFRONTI, D'ELPIDIO, CIOFFI, SATTA, CAPOTOSTI, DEL MESE, MORRONE, PICANO, ROCCO PIGNATARO, GIUDITTA, ROSSI GASPARRINI

Legge quadro per la disciplina dello spettacolo dal vivo

Presentata il 7 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende definire i princìpi generali nella materia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo alla luce della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Allo stesso tempo non si può trascurare come tale intervento legislativo sia indispensabile anche alla luce della mancata piena attuazione, in materia, della legge n. 163 del 1985 che, istituendo il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), rinviava la regolamentazione per i singoli settori a leggi specifiche, mai approvate dal Parlamento.
      È un dato di fatto assodato quello che la cultura necessiti di un significativo investimento di risorse pubbliche. Non si tratta infatti di un'invenzione recente, fin dai tempi dell'antica Grecia possiamo individuare concezioni e modalità diverse di sostegno allo spettacolo dal vivo. I presupposti contemporanei che stanno a fondamento di questo intervento sono sostanzialmente tre. In primo luogo si deve riconoscere che la qualità del prodotto - per le sue caratteristiche specifiche - dipende dall'emancipazione dal mercato. L'esperienza storica ci insegna, infatti, che nello specifico delle espressioni culturali il mercato da solo non è in grado di garantire pluralismo e piena libertà di espressione. In secondo luogo non si può non riconoscere allo spettacolo dal vivo una funzione di tipo sociale: anche l'analisi economica più recente ha messo ben in evidenza come la finalità principale delle
 

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imprese - pubbliche e private - che operano in questo settore sia di carattere prettamente sociale e culturale e non economico, essendo il loro obiettivo, da una parte, quello di tutelare e di conservare il patrimonio artistico e l'identità di una comunità e di un Paese e, dall'altra, quello di contribuire allo sviluppo della sensibilità artistica della collettività, intesa come accrescimento culturale e morale della comunità essa. Infine, non si possono non tenere in considerazione i risultati dell'analisi economica delle imprese di questo settore che ne mettono in luce, tra le diverse caratteristiche, la condizione strutturale di squilibrio economico (determinata dalla dimensione limitata della domanda, dall'ampiezza dell'offerta, dalla logica sociale nella determinazione del prezzo). In Italia il primo intervento contributivo dello Stato risale al 1921, ovvero all'epoca fascista. Gli interventi del regime fascista sono stati caratterizzati da un approccio, che si è tramandato nel tempo, di tipo pedagogico, protettivo, assistenziale e statalista. Lo Stato italiano ha scelto di sostenere tutto il teatro senza distinzioni fra pubblico e privato, in modo assistenziale, senza scelte programmatiche, come avrebbe potuto essere la costituzione di un teatro di Stato. Si è sviluppato, cioè, un sistema di finanziamenti basato su circolari ministeriali e non su una legge organica di sistema. Un cambiamento radicale è avvenuto nel 1985, con l'emanazione della legge 30 aprile 1985, n. 163, con cui si è previsto lo stanziamento di un contributo fisso, ripartito e indicizzato, per il sostegno allo spettacolo, ovvero l'istituzione del citato FUS.
      Questa è la prima e unica iniziativa legislativa della Repubblica che si impegni a disciplinare tutti i settori dello spettacolo. Il settore dello spettacolo diventa oggetto di una normativa unitaria, che ha il duplice scopo di riordinare gli interventi finanziari a favore dell'intero settore dello spettacolo e di regolamentare con una disciplina unitaria tali interventi. Nella stessa legge si prevedeva che venisse emanata successivamente una legge organica per ogni settore con l'obiettivo di stabilire criteri e modalità di finanziamento. Questa legge, che è stata emanata, ad esempio, per il cinema (decreto legislativo n. 28 del 2004), non è mai stata emanata per il teatro e, perciò, è continuato il sistema delle circolari annuali recanti i criteri e le modalità di attribuzione del finanziamento all'interno del settore teatrale. Le circolari sono provvedimenti amministrativi, emanati annualmente, la cui funzione è stata quella di elencare i soggetti che potevano beneficiare dei contributi precisandone i requisiti. Esse sono tuttavia strumenti troppo flessibili e soggetti a diverse possibili pressioni volte a indirizzare, anno per anno, i contenuti dei provvedimenti e, successivamente, ad arginare o a controllare cambiamenti troppo rapidi nelle regole del gioco. Nel corso del tempo si è affermata quale regola principale quella del dato storico, il livello acquisito di contributi, che le categorie ovviamente difendono, giungendo così a una cristallizzazione del sistema. Ma è anche emerso il delicato problema della ricerca di un metodo che consenta di quantificare equamente i contributi, operando una sintesi fra elementi quantitativi (misurabili) e qualitativi (opinabili e discrezionali). Si aggiunga anche che attraverso l'analisi dei dati relativi al mercato dello spettacolo italiano si può evincere come in questi anni di attuazione della legge n. 163 del 1985 si sia determinato uno sviluppo disarmonico, soprattutto dal punto di vista geografico, con grandi concentrazioni di imprese finanziate in alcuni territori e con assenza quasi totale in altri, ledendo in qualche modo il principio delle pari opportunità nell'accesso a queste forme di intrattenimento. E allo stesso tempo si è verificata una situazione di sbarramento all'ingresso sul mercato per nuovi soggetti che non hanno potuto accedere, o lo hanno fatto con grande fatica, ai finanziamenti pubblici, gestiti nella logica della conferma del dato storico. A tutto ciò si aggiunga che la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, cui ci si riferiva in precedenza, prevede tra le materie di legislazione concorrente anche la
 

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valorizzazione dei beni culturali e ambientali nonché la promozione e l'organizzazione di attività culturali. In tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali. Anche per questo, dunque, il riordino delle funzioni in questo campo è un problema di assoluta priorità.
      Nel predisporre quindi una legge quadro su tale materia, il primo interrogativo riguarda quali siano gli indirizzi posti alla base dell'intervento pubblico a sostegno dello spettacolo dal vivo. A questo interrogativo si tenta di rispondere attraverso il capo I della presente proposta di legge, in cui si affermano alcuni princìpi di carattere generale. Lo spettacolo dal vivo svolge un ruolo primario nella crescita sociale e culturale della comunità e dei cittadini e pertanto la Repubblica attua azioni positive volte a favorire pari opportunità nella produzione e nella fruizione. In particolare, la Repubblica sostiene la produzione, la distribuzione e l'esercizio (con particolare riguardo ai giovani e alla ricerca); sostiene un armonico sviluppo della dotazione infrastrutturale; conserva e tutela il patrimonio storico dello spettacolo dal vivo; sostiene la fruizione e la formazione professionale; opera affinché le imprese del settore, sia pubbliche che private, acquisiscano sempre maggiore autonomia sul mercato.
      Una modifica sostanziale dell'attuale sistema è quella che si prevede nel capo II, laddove si individuano le competenze delle singole istituzioni - sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione - e si stabiliscono i princìpi generali per la distribuzione delle risorse del FUS. I princìpi alla base del capo II sono semplici e, allo stesso tempo, profondamente innovativi per il sistema italiano. Prima di tutto si distinguono le imprese di produzione, distribuzione ed esercizio pubbliche o partecipate da soggetti pubblici da quelle private. Mentre nel primo caso Stato, regioni, province e comuni - ciascuno secondo le proprie competenze - si fanno carico del finanziamento diretto, nel secondo caso tutte le imprese, con pari opportunità nell'accesso, possono beneficiare di contributi pubblici a condizione che esse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo individuati per i diversi livelli territoriali. Le azioni, gli obiettivi e i relativi metodi di valutazione sono individuati mediante due nuovi strumenti: il Piano nazionale e il piano regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo, di cui al capo III della presente proposta di legge. Tali piani, di durata triennale, sono degli strumenti di programmazione volti a definire le azioni che, ai vari livelli territoriali, sono messe in atto al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di spettacolo, in linea con quanto previsto con i princìpi e gli indirizzi generali di cui al capo I. La ripartizione delle risorse, quindi, non è più esposta al rischio di prassi che tendano a garantire situazioni consolidate, bensì è stabilita in funzione di azioni e di obiettivi specifici, modificabili nel tempo, e quindi in grado di cogliere le evoluzioni della situazione del mercato, monitorabili e valutabili. Compito delle istituzioni non è quindi esclusivamente quello di finanziare i soggetti operanti nel settore, bensì di individuare le strategie affinché questo mercato possa crescere, in termini di offerta culturale, di accessibilità sociale e di dimensione economica, garantendo, in questo modo, un beneficio al complesso delle imprese operanti nel settore e alla comunità in generale.
      Lo Stato, in particolare, nell'ambito del Piano triennale nazionale definisce tali azioni e obiettivi e opera, alla luce di questi ultimi, il riparto delle risorse del FUS tra le regioni che, a loro volta, indirizzeranno le stesse verso province e comuni in attuazione delle azioni e degli obiettivi che, in accordo con questi, avranno definito quali prioritari a livello territoriale. Lo Stato, come le regioni, potrà altresì utilizzare delle risorse anche per finanziare direttamente progetti e iniziative propri o di altri soggetti, pubblici e privati, volti al perseguimento dei propri compiti istituzionali e delle azioni che, individuate nel Piano triennale nazionale o
 

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nel piano triennale regionale, intendono perseguire in prima persona.
      Nell'ambito del Piano nazionale e dei piani regionali sono previste altresì le azioni specificatamente orientate alla dotazione infrastrutturale del settore, con la previsione degli interventi e dei finanziamenti ad esse destinate.
      Le risorse ripartite dallo Stato e dalle regioni confluiscono in appositi fondi (regionale, provinciale e comunale) cui affluiscono altresì tutte le altre risorse destinate da tali enti agli interventi di sostegno finanziario al settore. Per quanto concerne le regioni, le risorse proprie non possono essere inferiori al 25 per cento delle risorse attribuite dallo Stato; nel caso delle province non possono scendere al di sotto del 10 per cento delle risorse attribuite dalla regione; per i comuni il limite è stabilito nel 5 per cento delle risorse attribuite dalle province. L'incremento minimo del FUS su base annua è calcolato in base al tasso di inflazione programmata.
      Per quanto concerne l'erogazione dei contributi sono stabiliti all'articolo 10 alcuni princìpi di carattere generale. Tutti i finanziamenti sono destinati alla realizzazione delle azioni previste nei Piani nazionali o nei piani regionali. I finanziamenti ai teatri pubblici o partecipati erogati dallo Stato e dalle regioni sono attribuiti su base triennale, tenuto conto dei costi dei progetti artistici e dei risultati della gestione economico-finanziaria dei soggetti e incentivando l'utilizzo di giovani professionalità.
      La ripartizione delle quote fra le regioni, le province e i comuni avviene sulla base delle azioni e degli obiettivi del Piano triennale nazionale, tenendo in considerazione la presenza nel territorio di teatri pubblici o partecipati e la popolazione residente.
      Per tutti i finanziamenti sono tenuti in considerazione la valutazione qualitativa, svolta attraverso un sistema di esaminatori esterni anonimi, scelti tra esperti del settore, e il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale nazionale o nel piano triennale regionale.
      Il capo IV, invece, dispone l'istituzione di organi consultivi presso il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni, le province e i comuni. Presso il medesimo Ministero sono istituiti il Consiglio per lo spettacolo dal vivo e l'Osservatorio nazionale dello spettacolo dal vivo; organi corrispondenti sono istituiti presso le regioni. Il Consiglio o le corrispondenti commissioni regionali collaborano per la redazione del Piano triennale nazionale e dei piani triennali regionali e svolgono l'attività istruttoria in ordine alle domande di finanziamento. L'Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali, invece, svolgono funzioni di monitoraggio e di studio sul mercato dello spettacolo dal vivo e sul sistema dell'intervento pubblico nel settore, a supporto delle attività del Ministero o delle regioni. Per le province e per i comuni si prevede la possibilità di dotarsi di analoghi organi consultivi. La proposta di legge reca altresì norme specifiche sulla composizione e sulla nomina dei membri di tali organi.
      Il capo V, infine, prevede alcuni interventi fiscali a sostegno dello spettacolo dal vivo, quali la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 4 per cento sulle attività di spettacolo dal vivo e sui prodotti di interesse culturale connessi, nonché detrazioni fiscali per i lavoratori dello spettacolo dal vivo. All'articolo 18 si prevede la delega al Governo per il riordino del sistema fiscale per le attività produttive dello spettacolo dal vivo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce il ruolo primario dello spettacolo dal vivo nella crescita culturale, sociale, civile e morale dei cittadini e della comunità e a tale fine attua azioni positive volte a garantire pari opportunità nella produzione e nell'accesso alla fruizione.
      2. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale libera espressione del pensiero artistico, parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico della nazione, elemento della coesione dell'identità nazionale, strumento della diffusione della cultura italiana in Europa e all'estero, nonché strumento di integrazione culturale nel rispetto delle diversità nazionali e regionali e dell'integrazione multietnica sul territorio nazionale. La Repubblica riconosce altresì il valore economico dello spettacolo dal vivo quale strumento di promozione dell'economia nazionale e locale.
      3. La Repubblica, in conformità agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, promuove la produzione, la distribuzione e l'esercizio nel settore dello spettacolo dal vivo, con particolare attenzione alla contemporaneità e alle attività di sperimentazione e di ricerca, specie da parte delle giovani generazioni; promuove e tutela la salvaguardia delle tradizioni locali dello spettacolo dal vivo; tutela e valorizza i teatri storici e le strutture per lo spettacolo e il materiale documentario aventi valore di beni culturali. La Repubblica sostiene gli autori, gli artisti interpreti e gli operatori dello spettacolo dal vivo e ne

 

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tutela la libertà espressiva e la proprietà intellettuale.
      4. La Repubblica favorisce una diffusione armonica per qualità e per quantità dell'offerta di spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale e attua azioni positive volte a una crescita armonica di tale mercato, anche in termini di domanda e di infrastrutture, prestando particolare attenzione alle zone territoriali più svantaggiate.
      5. La Repubblica promuove la formazione professionale e universitaria nell'ambito dello spettacolo dal vivo e l'educazione ai diversi linguaggi artistici ed espressivi nelle scuole di ogni ordine e grado.
      6. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività, compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione:

          a) il teatro;

          b) la musica e l'opera lirica;

          c) la danza e il balletto;

          d) il circo, lo spettacolo viaggiante, lo spettacolo di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

      7. Le regioni adeguano la propria legislazione in materia ai princìpi, agli indirizzi generali e alle disposizioni della presente legge, ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Indirizzi per l'intervento pubblico a favore della valorizzazione dello spettacolo dal vivo).

      1. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte sancita dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva e agisce per sostenere la produzione, la distribuzione e l'esercizio teatrale; interviene per garantire le pari opportunità nell'accesso alla fruizione dello spettacolo dal vivo e

 

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per sostenere uno sviluppo armonico del mercato dello spettacolo dal vivo, anche in termini infrastrutturali; garantisce, altresì, la parità di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendone la formazione professionale; promuove la diffusione della cultura nazionale dello spettacolo dal vivo in ambito europeo ed extraeuropeo. La Repubblica tutela e valorizza i diversi settori dello spettacolo dal vivo, senza distinzione di genere.
      2. La presente legge prevede interventi pubblici dello Stato e degli enti territoriali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, in grado di favorire uno sviluppo armonico dello spettacolo dal vivo sull'intero territorio nazionale, sostenendone la produzione, la distribuzione e l'esercizio, anche mediante interventi infrastrutturali.
      4. Al fine dell'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, la Repubblica predispone i seguenti interventi:

          a) tutela e valorizza lo spettacolo dal vivo nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne promuove lo sviluppo con riferimento alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e alla ricerca;

          b) incentiva le attività di produzione nazionale, in particolare della contemporaneità;

          c) sostiene progetti di coproduzione fra diversi soggetti culturali operanti sul territorio nazionale;

          d) assicura spazi adeguati per la rappresentazione dello spettacolo dal vivo, incentivando il recupero di spazi ad uso pubblico;

          e) assicura la conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo;

          f) promuove l'attività dei giovani artisti e autori che operano nell'ambito della sperimentazione, dell'innovazione e della ricerca;

          g) promuove la diffusione dello spettacolo dal vivo prodotto in Italia all'estero

 

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e in particolare nei Paesi membri dell'Unione europea e nell'area del Mediterraneo, nonché la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri e in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi dell'area del Mediterraneo;

          h) sostiene la fruizione dello spettacolo dal vivo da parte dei cittadini italiani e in particolare favorisce le pari opportunità nella fruizione, tenendo in particolare considerazione le categorie a basso reddito e i giovani, anche attraverso la defiscalizzazione dei prodotti o la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

          i) garantisce l'educazione e la formazione professionali e l'educazione ai linguaggi del teatro, della musica e artistici nella formazione di ogni ordine e grado;

          l) promuove la diffusione dello spettacolo dal vivo anche mediante la programmazione di produzioni italiane e l'informazione specializzata sulle emittenti radiotelevisive nazionali e locali;

          m) opera, anche attraverso il finanziamento pubblico, affinché i teatri ad iniziativa pubblica e le imprese di produzione, distribuzione ed esercizio private acquisiscano sempre maggiore autonomia economico-finanziaria, perseguendo maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella propria gestione.

Capo II
COMPITI DELLE ISTITUZIONI

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. I compiti assegnati allo Stato dalla presente legge sono svolti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministero per i beni e le attività culturali:

          a) definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

 

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decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», il Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 12 della presente legge;

          b) cura la distribuzione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinate allo spettacolo dal vivo ai sensi di quanto disposto dalla presente legge e secondo gli indirizzi del Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo;

          c) definisce, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, d'intesa con la Conferenza unificata e nel rispetto delle autonomie didattiche riconosciute alle istituzioni scolastiche e universitarie, i criteri didattici della formazione degli artisti, dei tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo e promuove la conoscenza dello spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, anche in collaborazione con i soggetti operanti nel settore;

          d) promuove e incentiva iniziative di scambio e di ospitalità nonché accordi per la coproduzione con i Paesi membri dell'Unione europea e con gli altri Paesi esteri;

          e) attua politiche volte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale dello spettacolo dal vivo anche mediante l'istituzione dell'Archivio nazionale e del Museo nazionale dello spettacolo dal vivo;

          f) promuove, d'intesa con la Conferenza unificata, la realizzazione di infrastrutture idonee alle rappresentazioni teatrali sul territorio nazionale, nonché la conservazione e il restauro delle infrastrutture esistenti e il recupero di spazi ad uso pubblico;

          g) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali del servizio

 

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pubblico generale radiotelevisivo per destinare alle produzioni italiane ed europee adeguati spazi di programmazione e per riservare idonei spazi di informazione specializzata e definisce, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, gli spazi di informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo previsti all'interno del contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

          h) partecipa, nell'ambito e nelle sedi istituzionali previsti dall'Unione europea, alla programmazione e alla definizione delle politiche comunitarie per lo sviluppo e la promozione in tutti i settori dello spettacolo dal vivo, del turismo e dell'industria culturale.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni, in conformità ai princìpi generali stabiliti dal capo I:

          a) concorrono, nell'ambito della Conferenza unificata, alla definizione del Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 12 e alla sua realizzazione;

          b) definiscono il piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13, in concorso con le province e con i comuni del proprio territorio;

          c) istituiscono, nei propri bilanci, un fondo regionale per lo spettacolo dal vivo in cui affluiscono le risorse attribuite dallo Stato e le altre risorse proprie destinate a interventi in tale settore. Le risorse proprie non possono essere inferiori al 25 per cento delle risorse attribuite dallo Stato. La mancata istituzione del fondo comporta l'impossibilità per le regioni di ricevere i finanziamenti statali ad esse destinabili;

          d) provvedono alla ripartizione delle quote del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla lettera c) ai sensi di

 

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quanto disposto dalla presente legge e in conformità gli indirizzi del Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo e del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo;

          e) promuovono la formazione degli artisti, dei tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo;

          f) promuovono le tradizioni locali dello spettacolo dal vivo e operano per incentivare e sostenere la ricerca, la sperimentazione e le produzioni dei giovani autori e artisti;

          g) partecipano, secondo modalità stabilite dalle legislazioni regionali, alle forme stabili dello spettacolo dal vivo;

          h) concorrono a promuovere la realizzazione di infrastrutture destinate allo spettacolo dal vivo;

          i) svolgono la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel proprio territorio, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 14, comma 8;

          l) promuovono e stipulano, anche attraverso finanziamenti finalizzati, protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive locali per la destinazione di spazi di informazione specializzata e per la programmazione dello spettacolo dal vivo;

          m) promuovono le pari opportunità nell'accesso alle manifestazioni di spettacolo dal vivo nell'ambito del loro territorio, con particolare attenzione ai giovani e alle categorie a basso reddito, anche attraverso accordi e finanziamenti finalizzati con le istituzioni teatrali, musicali e di danza presenti sul territorio;

          n) predispongono progetti da presentare ai competenti organi dell'Unione europea.

      2. Le regioni adeguano le proprie strutture organizzative e amministrative in ragione dei compiti loro assegnati dalla presente

 

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legge e, in particolare, dal comma 1. La composizione degli uffici e dei servizi regionali per lo spettacolo dal vivo è informata ai seguenti princìpi:

          a) elevata qualificazione tecnico-professionale dei soggetti candidati alla direzione degli uffici e dei servizi;

          b) assenza di situazioni personali di conflitto generate da eventuali altre funzioni o ruoli svolti per altri soggetti, pubblici o privati, in uno dei settori dello spettacolo dal vivo;

          c) collaborazione con le università situate nel territorio regionale per l'organizzazione, per la gestione degli uffici e dei servizi e per la formazione, ivi compresi la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, dei dipendenti degli uffici e dei servizi.

Art. 5.
(Compiti delle province e dei comuni).

      1. Le province:

          a) partecipano alla definizione del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13 e alla sua realizzazione;

          b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo;

          c) istituiscono, nei propri bilanci, un fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo in cui affluiscono le risorse del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo ad esse attribuite e le altre risorse proprie destinate a interventi in tale settore. Le risorse proprie non possono essere inferiori al 10 per cento delle risorse attribuite dalla regione. La mancata istituzione del fondo comporta l'impossibilità per le province di ricevere i finanziamenti regionali ad esse destinabili;

          d) provvedono alla ripartizione delle quote del fondo provinciale per lo spettacolo

 

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dal vivo di cui alla lettera c) in conformità agli indirizzi del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo.

      2. I comuni:

          a) partecipano alla definizione del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13 e alla sua realizzazione;

          b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo;

          c) istituiscono, nei propri bilanci, un fondo comunale per lo spettacolo dal vivo in cui affluiscono le risorse del fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo ad essi attribuite e le altre risorse proprie destinate a interventi in tale settore. Le risorse proprie non possono essere inferiori al 5 per cento delle risorse attribuite dalla provincia. La mancata istituzione del fondo comporta l'impossibilità per i comuni di ricevere i finanziamenti provinciali ad essi destinabili;

          d) provvedono alla ripartizione delle quote del fondo comunale per lo spettacolo dal vivo di cui alla lettera c) in conformità agli indirizzi del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo.

      3. Le province e i comuni adeguano le proprie strutture organizzative e amministrative in ragione dei compiti loro assegnati dalla presente legge e, in particolare, dai commi 1 e 2.

Art. 6.
(Fondo unico per lo spettacolo).

      1. L'intervento dello Stato per la promozione e lo sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo avviene attraverso l'allocazione delle risorse del FUS di cui alla

 

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legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.
      2. Ai fini dell'incremento annuale del FUS, al quale si provvede in sede di legge finanziaria, l'incremento minimo è calcolato in base al tasso di inflazione programmato previsto per l'anno cui è riferito l'incremento stesso.
      3. Gli stanziamenti necessari all'incremento del FUS sono reperiti negli introiti derivanti allo Stato dal lotto e dalle lotterie e dall'utilizzo di una quota dei proventi della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) derivanti dall'esecuzione di opere di pubblico dominio.
      4. Allo spettacolo dal vivo è destinato almeno il 65 per cento delle risorse del FUS.
      5. Le risorse del FUS allocate a favore dello spettacolo dal vivo sono utilizzate per il finanziamento dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 2, e per le spese di funzionamento degli organi istituzionali.
      6. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo nazionale per le infrastrutture dello spettacolo dal vivo, destinato alla realizzazione, alla ristrutturazione e alla riconversione di spazi da destinare alle attività dello spettacolo dal vivo. Il Fondo è ripartito dallo Stato alle regioni che lo utilizzano per il perseguimento delle azioni e degli obiettivi relativi agli interventi infrastrutturali previsti nei piani triennali regionali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13.
      7. Le risorse del Fondo di cui al comma 6 del presente articolo sono determinate annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Fondo regionale per lo spettacolo dal vivo).

      1. L'intervento delle regioni per la promozione e lo sviluppo delle attività di

 

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spettacolo dal vivo nell'ambito del loro territorio avviene attraverso il fondo regionale per lo spettacolo dal vivo istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
      2. Ai fini dell'incremento annuale del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo, l'incremento minimo della quota di risorse proprie destinata dalle regioni è calcolato in base al tasso di inflazione programmato previsto per l'anno cui è riferito l'incremento stesso.
      3. Le risorse allocate a favore dello spettacolo dal vivo sono utilizzate per il finanziamento dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1, e per le spese di funzionamento degli organi istituzionali.

Art. 8.
(Fondo provinciale e fondo comunale per lo spettacolo dal vivo).

      1. L'intervento delle province per la promozione e lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo nell'ambito del loro territorio avviene attraverso il fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).
      2. L'intervento dei comuni per la promozione e lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo nell'ambito del loro territorio avviene attraverso il fondo comunale per lo spettacolo dal vivo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c).
      3. Ai fini dell'incremento annuale del fondo provinciale e del fondo comunale per lo spettacolo dal vivo, l'incremento minimo della quota di risorse proprie destinata dalle province e dai comuni è calcolato in base al tasso di inflazione programmato previsto per l'anno cui è riferito l'incremento stesso.
      4. Le risorse allocate dalle province a favore dello spettacolo dal vivo sono utilizzate per il finanziamento dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 5,

 

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comma 1, e per le spese di funzionamento degli organi istituzionali.
      5. Le risorse allocate dai comuni a favore dello spettacolo dal vivo sono utilizzate per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 5, comma 2, e per le spese di funzionamento degli organi istituzionali.

Art. 9.
(Distribuzione delle risorse del FUS).

      1. Lo Stato finanzia direttamente:

          a) i teatri stabili ad iniziativa pubblica;

          b) le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni;

          c) l'Ente teatrale italiano (ETI);

          d) l'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio d'Amico» e l'Accademia nazionale di danza;

          e) le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

      2. Le regioni finanziano direttamente i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
      3. I comuni provvedono direttamente, ai sensi delle disposizioni della presente legge, a coprire gli oneri derivanti dalla gestione dei teatri municipali.
      4. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, avvalendosi del FUS e dei rispettivi fondi per lo spettacolo dal vivo di cui agli articoli 6, 7 e 8 e ai sensi delle disposizioni della presente legge, finanziano, oltre a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i teatri e le compagnie privati, i festival e le rassegne, le iniziative, i progetti e tutte le altre attività, propri o di altri soggetti pubblici e privati, volti al perseguimento degli obiettivi del Piano triennale nazionale e dei piani regionali triennali per lo sviluppo

 

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e la promozione dello spettacolo dal vivo di cui agli articoli 12 e 13.
      5. Le regioni, le province e i comuni promuovono e realizzano, ai sensi delle disposizioni della presente legge, la costruzione, la ristrutturazione, la riconversione e l'adattamento di spazi da destinare allo spettacolo dal vivo.

Art. 10.
(Princìpi generali per l'erogazione di contributi alle attività dello spettacolo dal vivo).

      1. I finanziamenti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono attribuiti su base triennale nell'ambito dei rispettivi Piano triennale nazionale e piani regionali triennali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui agli articoli 12 e 13. Tali finanziamenti sono attribuiti nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

          a) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono finalizzati al perseguimento delle azioni e degli obiettivi del Piano triennale nazionale e dei piani triennali regionali di cui all'alinea;

          b) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono erogati in misura correlata ai costi dei progetti artistici;

          c) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo incentivano i soggetti che utilizzano giovani professionalità artistiche e tecniche in particolare italiane o di Paesi membri dell'Unione europea e che valorizzano gli autori italiani e di Paesi membri dell'Unione europea;

          d) i soggetti che accedono al finanziamento pubblico garantiscono il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e delle norme previdenziali e assistenziali vigenti;

          e) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche di una valutazione qualitativa dei progetti e delle attività dei soggetti. Tale valutazione è affidata a degli esaminatori esterni anonimi, anche di nazionalità

 

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straniera, scelti tra esperti del settore, critici, docenti universitari ed esponenti della cultura teatrale;

          f) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche dei risultati della gestione economico-finanziaria dei soggetti;

          g) i finanziamenti sono attribuiti tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale nazionale di cui all'alinea.

      2. Per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lo Stato e le regioni si dotano di appositi regolamenti.
      3. La ripartizione tra le regioni delle quote del FUS da parte dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), avviene nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

          a) le quote sono finalizzate al perseguimento delle azioni e degli obiettivi del Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 12;

          b) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la presenza, nelle singole regioni, di teatri di tradizione e di istituzioni concertistico-orchestrali, di rassegne e festival, di teatri municipali;

          c) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la popolazione residente e la densità delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

          d) le quote sono ripartite tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale nazionale.

      4. La ripartizione da parte delle regioni delle quote del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo tra le province, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), avviene nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

          a) le quote sono finalizzate al perseguimento delle azioni e degli obiettivi dei piani triennali regionali per lo sviluppo e

 

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la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13;

          b) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la presenza, nelle singole province, di teatri municipali gestiti in forma diretta o partecipata dai comuni, di rassegne e di festival;

          c) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la popolazione residente e la densità delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

          d) le quote sono ripartite tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano triennale regionale.

      5. La ripartizione da parte delle province delle quote del fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo tra i comuni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), avviene nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

          a) le quote sono finalizzate al perseguimento delle azioni e degli obiettivi dei piani triennali regionali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13;

          b) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la presenza, nei singoli comuni, di teatri municipali gestiti in forma diretta o partecipata dai comuni;

          c) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la popolazione residente e la densità delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

          d) le quote sono ripartite tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano triennale regionale.

      6. I finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, sono attribuiti garantendo pari opportunità ai soggetti operanti nel settore, pubblici e privati, nonché pubblicità e trasparenza delle modalità di accesso, di valutazione dei progetti e di distribuzione dei finanziamenti. Per l'erogazione di tali finanziamenti lo Stato, le regioni, le province

 

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e i comuni si dotano di appositi regolamenti.
      7. I regolamenti di cui al comma 6 si ispirano ai seguenti princìpi generali:

          a) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono finalizzati al perseguimento delle azioni e degli obiettivi del Piano triennale nazionale e dei piani triennali regionali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui agli articoli 12 e 13;

          b) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo possono essere destinati a soggetti pubblici e privati;

          c) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono erogati in misura correlata ai costi dei progetti artistici;

          d) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo incentivano i soggetti che utilizzano giovani professionalità artistiche e tecniche in particolare italiane o di paesi membri dell'Unione europea e che valorizzano gli autori italiani e di Paesi membri dell'Unione europea;

          e) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati privilegiando la stabilità artistica e organizzativa, la validità imprenditoriale e la natura professionale delle attività dei soggetti;

          f) i soggetti che accedono al finanziamento pubblico garantiscono il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e delle norme previdenziali e assistenziali vigenti;

          g) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche di una valutazione qualitativa dei progetti e delle attività dei soggetti. Tale valutazione è affidata a degli esaminatori esterni anonimi, anche di nazionalità straniera, scelti tra esperti del settore, critici, docenti universitari e esponenti della cultura teatrale;

          h) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche dei risultati della

 

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gestione economico-finanziaria dei soggetti;

          i) i finanziamenti sono attribuiti tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale nazionale e nel piano regionale triennale.

Capo III
PIANO NAZIONALE E PIANI REGIONALI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 11.
(Finalità del Piano nazionale triennale e dei piani regionali triennali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo).

      1. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo sono strumenti di programmazione volti a definire le azioni che lo Stato, le regioni, le province e i comuni intendono realizzare al fine di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.
      2. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali definiscono altresì gli obiettivi di tipo artistico-culturale, sociale ed economico-finanziario dei soggetti pubblici di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, finanziati direttamente dallo Stato, dalle regioni, dalla province e dai comuni.
      3. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali stabiliscono altresì i criteri e le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione di carattere qualitativo e quantitativo. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei

 

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soggetti interessati al finanziamento determina una riduzione dei finanziamenti per il triennio successivo.
      4. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali individuano altresì le azioni e gli obiettivi per lo sviluppo e la promozione dello spettacolo dal vivo che sono perseguiti nel corso del triennio mediante i finanziamenti previsti dall'articolo 9, comma 4, nonché i criteri e le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi posti da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione di carattere qualitativo e quantitativo.
      5. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali individuano le azioni e gli obiettivi per lo sviluppo delle infrastrutture nel settore dello spettacolo dal vivo.

Art. 12.
(Piano nazionale triennale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo).

      1. Il Piano nazionale triennale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo definisce le azioni e gli obiettivi a livello nazionale che lo Stato, attraverso la collaborazione con le regioni, le province, i comuni e altri soggetti pubblici e privati, intende realizzare al fine di promuovere e di sviluppare il settore dello spettacolo dal vivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, tenuta in considerazione la situazione complessiva del mercato dello spettacolo dal vivo nel territorio nazionale.
      2. Il Piano nazionale stabilisce gli obiettivi artistici, culturali, sociali ed economici dei teatri stabili ad iniziativa pubblica e delle fondazioni lirico-sinfoniche e determina i conseguenti princìpi del regolamento per l'erogazione dei contributi, tenuti in considerazione anche i princìpi generali stabiliti dall'articolo 10, comma 1.
      3. Il Piano nazionale stabilisce altresì i criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2,

 

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anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione qualitativi e quantitativi, di carattere artistico-sociale ed economico.
      4. Il Piano nazionale stabilisce, sulla base degli obiettivi di sviluppo e promozione individuati a livello nazionale, la ripartizione delle quote del FUS tra le regioni, tenuti anche in considerazione i princìpi generali di cui all'articolo 10, comma 2.
      5. Il Piano nazionale stabilisce i criteri per la valutazione del raggiungimento da parte delle regioni degli obiettivi di cui al comma 4, anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione qualitativi e quantitativi, di carattere artistico-sociale ed economico.
      6. Il Piano nazionale stabilisce altresì gli obiettivi, le modalità di raggiungimento e i criteri per la valutazione, nonché le relative quote di finanziamento, degli eventuali ulteriori interventi che lo Stato intende attuare direttamente o indirettamente nell'ambito dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 3, com-ma 2, lettere c), d), e), f) e g), e sta-bilisce i princìpi generali del regolamento per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, tenuti in considerazione le disposizioni e i princìpi generali di cui all'articolo 10, commi 6 e 7.
      8. Il Piano nazionale stabilisce gli obiettivi, l'ammontare dei finanziamenti e i criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi dell'ETI, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio d'Amico», dell'Accademia nazionale di danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei soggetti finanziati, fatti salvi i casi in cui si possano riscontrare valide motivazioni, determina una riduzione dei finanziamenti per il triennio successivo.
      9. Il Piano nazionale individua le azioni, gli obiettivi, i finanziamenti e le modalità della loro erogazione per lo sviluppo delle infrastrutture nel settore dello spettacolo dal vivo.
 

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Art. 13.
(Piano regionale triennale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo).

      1. Il piano regionale triennale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo stabilisce le azioni e gli obiettivi a livello regionale che le regioni, attraverso la collaborazione con lo Stato, le province, i comuni e altri soggetti pubblici e privati, intendono realizzare al fine di promuovere lo spettacolo dal vivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, tenuta in considerazione la situazione complessiva del mercato dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale.
      2. Il piano regionale stabilisce gli obiettivi artistici, culturali, sociali ed economici dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali e determina i conseguenti princìpi del regolamento per l'erogazione dei contributi, tenuti in considerazione i princìpi generali stabiliti dall'articolo 10, comma 1.
      3. Il piano regionale stabilisce altresì i criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione qualitativi e quantitativi, di carattere artistico-sociale ed economico.
      4. Il piano regionale stabilisce, sulla base degli obiettivi di sviluppo e promozione individuati a livello nazionale, la ripartizione delle quote del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo tra le province, tenuti anche in considerazione i princìpi generali di cui all'articolo 10, comma 2.
      5. Il piano regionale stabilisce le azioni, gli obiettivi, le modalità di raggiungimento e i criteri per la valutazione per gli eventuali ulteriori interventi che la regione intenda attuare direttamente o indirettamente nell'ambito dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), e stabilisce i princìpi generali del regolamento per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, tenuti in considerazione i princìpi generali di cui all'articolo 10, commi 6 e 7.

 

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      6. Il piano regionale individua le azioni, gli obiettivi, i finanziamenti e le modalità della loro erogazione per lo sviluppo delle infrastrutture nel settore dello spettacolo dal vivo.
      7. Il piano regionale stabilisce gli obiettivi e i princìpi generali cui devono attenersi le province e i comuni per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, tenuti in considerazione i princìpi generali di cui all'articolo 10, commi 6 e 7.

Capo IV
ORGANI CONSULTIVI

Art. 14.
(Organi consultivi del Ministero per i beni e le attività di spettacolo).

      1. È istituito, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo.
      2. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è composto da:

          a) due esperti del settore dello spettacolo dal vivo, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, di cui uno scelto tra le professionalità indicate dalle associazioni di categoria e dai sindacati di settore e uno scelto tra docenti universitari di discipline dello spettacolo dal vivo, critici o esponenti della cultura teatrale o musicale;

          b) due esperti nel settore dello spettacolo dal vivo con competenze specifiche nella pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, scelti tra i docenti

 

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universitari di discipline economiche dell'arte e della cultura;

          c) tre esperti del settore dello spettacolo dal vivo nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, scelti rispettivamente uno tra una rosa di candidati proposti dalle regioni, uno tra una rosa di candidati proposti dall'Unione delle province d'Italia e uno tra una rosa di candidati proposti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          d) un sovrintendente di una fondazione lirico-sinfonica designato dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche;

          e) un rappresentante designato dai teatri stabili ad iniziativa pubblica;

          f) il direttore generale della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali.

      4. I componenti di cui al comma 3 possono essere nominati purché siano assenti situazioni di conflitto di interessi generate da altre funzioni o ruoli svolti per conto di soggetti pubblici o privati.
      5. Gli esperti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono assunti con contratto di consulenza di durata pari a sei anni, non rinnovabile, dal Ministero per i beni e per le attività culturali.
      6. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo collabora con il Ministro per i beni e le attività culturali ai fini della redazione del Piano nazionale triennale per lo sviluppo e la promozione dello spettacolo dal vivo, effettua le valutazioni previste dal medesimo Piano nazionale, svolge l'attività istruttoria in ordine alle domande di ammissione ai finanziamenti erogati ai sensi della presente legge, esprime pareri riguardo all'esame di questioni di rilievo generale concernenti lo spettacolo dal vivo e coadiuva il Ministro nello svolgimento dei compiti assegnati allo Stato ai sensi dell'articolo 3.

 

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      7. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali determina i requisiti di qualificazione professionale dei componenti del Consiglio per lo spettacolo dal vivo, le cause di incompatibilità e le modalità di funzionamento dell'organo, assicurandone la pubblicità dei lavori.
      8. È istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali l'Osservatorio nazionale dello spettacolo dal vivo. L'Osservatorio nazionale svolge funzioni di studio e di monitoraggio sul mercato dello spettacolo dal vivo e sul sistema dell'intervento pubblico nel settore a supporto delle attività proprie del Ministro per i beni e le attività culturali e del Consiglio per lo spettacolo dal vivo. Lo stesso Ministro definisce con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di rapporto con gli analoghi osservatori istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 5, nonché il fabbisogno dell'organico da attribuire all'Osservatorio nazionale. La SIAE fornisce all'Osservatorio nazionale i dati utili alle sue esigenze analitiche, anche ai fini della redazione della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163. L'Osservatorio nazionale può avvalersi della collaborazione delle università e degli istituti di ricerca. In caso di necessità, l'Osservatorio nazionale può altresì avvalersi di collaborazioni tecniche specialistiche con enti privati, attraverso appositi bandi di gara.
      9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

Art. 15.
(Organi consultivi delle regioni, delle province e dei comuni).

      1. Le regioni, per l'assolvimento dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente

 

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legge, istituiscono, mediante appositi regolamenti, commissioni regionali per lo spettacolo dal vivo, con compiti analoghi a quelli del Consiglio per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 14. Nell'istituzione e nell'organizzazione di tali commissioni, sono osservati i seguenti princìpi generali:

          a) scelta dei componenti tra soggetti di elevata qualificazione professionale;

          b) rappresentatività in seno alle commissioni delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali presenti sul rispettivo territorio di competenza;

          c) rappresentatività in seno alle commissioni delle associazioni di categoria e dei sindacati del settore;

          d) rappresentatività in seno alle commissioni delle province e dei comuni della rispettiva regione;

          d) presenza per almeno un terzo dei componenti di soggetti con specifiche competenze di carattere economico-finanziario;

          e) assenza in capo ai componenti di situazioni di conflitto di interessi generate da altre funzioni o ruoli svolti per conto di soggetti pubblici o privati in uno dei settori dello spettacolo dal vivo;

          f) pubblicità dei lavori.

      2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
      3. Le province e i comuni, per l'assolvimento dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge, possono istituire, mediante appositi regolamenti, commissioni analoghe a quelle previste dal comma 1. Nell'istituzione e nell'organizzazione di tali commissioni, sono osservati i seguenti princìpi generali:

          a) scelta dei componenti tra soggetti di elevata qualificazione professionale;

 

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          b) rappresentatività in seno alle commissioni delle associazioni di categoria e dei sindacati del settore;

          c) presenza per almeno un terzo dei componenti di soggetti con specifiche competenze di carattere economico-finanziario;

          d) assenza in capo ai componenti di situazioni di conflitto di interessi generate da altre funzioni o ruoli svolti per conto di soggetti pubblici o privati in uno dei settori dello spettacolo dal vivo;

          e) pubblicità dei lavori.

      4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione comma 3 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5.
      5. È istituito presso ogni regione l'osservatorio regionale dello spettacolo dal vivo. L'osservatorio regionale svolge funzioni di studio e di monitoraggio sul mercato regionale dello spettacolo dal vivo e sul sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore a supporto dei compiti propri della regione e delle attività delle commissioni regionali per lo spettacolo dal vivo. Le regioni istituiscono l'osservatorio con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La SIAE fornisce agli osservatori regionali i dati utili alle loro esigenze analitiche. Gli osservatori regionali possono avvalersi della collaborazione delle università e degli istituti di ricerca. In caso di necessità, gli osservatori regionali possono altresì avvalersi di collaborazioni tecniche specialistiche con enti privati, attraverso appositi bandi di gara.
      6. Le province e i comuni possono dotarsi di servizi analoghi agli osservatori regionali dello spettacolo dal vivo di cui al comma 5 con competenze analoghe e specificatamente limitate al rispettivo territorio provinciale e comunale.
      7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 6 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, commi 4 e 5.

 

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Capo V
INTERVENTI FISCALI

Art. 16.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. A decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle attività di spettacolo dal vivo di qualsiasi tipo si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 4 per cento.
      2. Sui prodotti di interesse culturale connessi allo spettacolo dal vivo, audiovisivi, fonografici e multimediali, compresi quelli contrassegnati dal bollo della SIAE, si applica l'aliquota IVA pari al 4 per cento.
      3. Sono fatte salve le eventuali condizioni più favorevoli in materia di aliquota IVA previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.
(Detrazioni fiscali per i lavoratori dello spettacolo).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti, ai tecnici e agli amministratori professionisti dello spettacolo dal vivo che non svolgono altra attività professionale è consentita la deduzione dei costi e dell'IVA relativi al vitto, all'alloggio, ai viaggi e alle spese di formazione e di aggiornamento professionali sostenuti per lo svolgimento della loro attività.

Art. 18.
(Delega al Governo per il riordino del sistema fiscale per le attività produttive dello spettacolo dal vivo e per le attività professionali collegate).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro per i beni e le attività culturali, un decreto legislativo avente per oggetto il riordino del sistema fiscale per le attività produttive dello spettacolo dal vivo e per le attività professionali collegate, in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti pubblici o privati operanti nelle attività dello spettacolo dal vivo;

          b) previsione di misure di sostegno e di agevolazioni fiscali per la costituzione di nuove imprese, in particolare per iniziativa di giovani o di donne, nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo;

          c) previsione di norme per la defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche a favore di soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo e introduzione della detassazione degli utili delle imprese al fine di favorirne il reinvestimento. Estensione delle medesime norme ai progetti di costruzione, recupero, riqualificazione e adattamento degli spazi e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo;

          d) introduzione di un incentivo fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno solare;

          e) previsione di incentivi fiscali a favore di attività circensi che prevedono la partecipazione e l'esibizione esclusivamente di animali domestici.

      3. Il Governo trasmette lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione

 

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dello schema di decreto, specificandone eventualmente le disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2. Il Governo esamina i pareri delle Commissioni parlamentari entro i successivi trenta giorni e trasmette nuovamente alle Camere il testo corredato dalle eventuali osservazioni e modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari che è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Capo VI
PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 19.
(Attuazione da parte delle regioni).

      1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, le regioni adottano i provvedimenti attuativi dei princìpi fondamentali, degli indirizzi e delle finalità stabiliti dalla presente legge.


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