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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2603 |
1. La Repubblica riconosce il ruolo primario dello spettacolo dal vivo nella crescita culturale, sociale, civile e morale dei cittadini e della comunità e a tale fine attua azioni positive volte a garantire pari opportunità nella produzione e nell'accesso alla fruizione.
2. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale libera espressione del pensiero artistico, parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico della nazione, elemento della coesione dell'identità nazionale, strumento della diffusione della cultura italiana in Europa e all'estero, nonché strumento di integrazione culturale nel rispetto delle diversità nazionali e regionali e dell'integrazione multietnica sul territorio nazionale. La Repubblica riconosce altresì il valore economico dello spettacolo dal vivo quale strumento di promozione dell'economia nazionale e locale.
3. La Repubblica, in conformità agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, promuove la produzione, la distribuzione e l'esercizio nel settore dello spettacolo dal vivo, con particolare attenzione alla contemporaneità e alle attività di sperimentazione e di ricerca, specie da parte delle giovani generazioni; promuove e tutela la salvaguardia delle tradizioni locali dello spettacolo dal vivo; tutela e valorizza i teatri storici e le strutture per lo spettacolo e il materiale documentario aventi valore di beni culturali. La Repubblica sostiene gli autori, gli artisti interpreti e gli operatori dello spettacolo dal vivo e ne
a) il teatro;
b) la musica e l'opera lirica;
c) la danza e il balletto;
d) il circo, lo spettacolo viaggiante, lo spettacolo di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.
7. Le regioni adeguano la propria legislazione in materia ai princìpi, agli indirizzi generali e alle disposizioni della presente legge, ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte sancita dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva e agisce per sostenere la produzione, la distribuzione e l'esercizio teatrale; interviene per garantire le pari opportunità nell'accesso alla fruizione dello spettacolo dal vivo e
a) tutela e valorizza lo spettacolo dal vivo nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne promuove lo sviluppo con riferimento alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e alla ricerca;
b) incentiva le attività di produzione nazionale, in particolare della contemporaneità;
c) sostiene progetti di coproduzione fra diversi soggetti culturali operanti sul territorio nazionale;
d) assicura spazi adeguati per la rappresentazione dello spettacolo dal vivo, incentivando il recupero di spazi ad uso pubblico;
e) assicura la conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo;
f) promuove l'attività dei giovani artisti e autori che operano nell'ambito della sperimentazione, dell'innovazione e della ricerca;
g) promuove la diffusione dello spettacolo dal vivo prodotto in Italia all'estero
h) sostiene la fruizione dello spettacolo dal vivo da parte dei cittadini italiani e in particolare favorisce le pari opportunità nella fruizione, tenendo in particolare considerazione le categorie a basso reddito e i giovani, anche attraverso la defiscalizzazione dei prodotti o la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
i) garantisce l'educazione e la formazione professionali e l'educazione ai linguaggi del teatro, della musica e artistici nella formazione di ogni ordine e grado;
l) promuove la diffusione dello spettacolo dal vivo anche mediante la programmazione di produzioni italiane e l'informazione specializzata sulle emittenti radiotelevisive nazionali e locali;
m) opera, anche attraverso il finanziamento pubblico, affinché i teatri ad iniziativa pubblica e le imprese di produzione, distribuzione ed esercizio private acquisiscano sempre maggiore autonomia economico-finanziaria, perseguendo maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella propria gestione.
1. I compiti assegnati allo Stato dalla presente legge sono svolti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali:
a) definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
b) cura la distribuzione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinate allo spettacolo dal vivo ai sensi di quanto disposto dalla presente legge e secondo gli indirizzi del Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo;
c) definisce, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, d'intesa con la Conferenza unificata e nel rispetto delle autonomie didattiche riconosciute alle istituzioni scolastiche e universitarie, i criteri didattici della formazione degli artisti, dei tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo e promuove la conoscenza dello spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, anche in collaborazione con i soggetti operanti nel settore;
d) promuove e incentiva iniziative di scambio e di ospitalità nonché accordi per la coproduzione con i Paesi membri dell'Unione europea e con gli altri Paesi esteri;
e) attua politiche volte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale dello spettacolo dal vivo anche mediante l'istituzione dell'Archivio nazionale e del Museo nazionale dello spettacolo dal vivo;
f) promuove, d'intesa con la Conferenza unificata, la realizzazione di infrastrutture idonee alle rappresentazioni teatrali sul territorio nazionale, nonché la conservazione e il restauro delle infrastrutture esistenti e il recupero di spazi ad uso pubblico;
g) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali del servizio
h) partecipa, nell'ambito e nelle sedi istituzionali previsti dall'Unione europea, alla programmazione e alla definizione delle politiche comunitarie per lo sviluppo e la promozione in tutti i settori dello spettacolo dal vivo, del turismo e dell'industria culturale.
1. Le regioni, in conformità ai princìpi generali stabiliti dal capo I:
a) concorrono, nell'ambito della Conferenza unificata, alla definizione del Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 12 e alla sua realizzazione;
b) definiscono il piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13, in concorso con le province e con i comuni del proprio territorio;
c) istituiscono, nei propri bilanci, un fondo regionale per lo spettacolo dal vivo in cui affluiscono le risorse attribuite dallo Stato e le altre risorse proprie destinate a interventi in tale settore. Le risorse proprie non possono essere inferiori al 25 per cento delle risorse attribuite dallo Stato. La mancata istituzione del fondo comporta l'impossibilità per le regioni di ricevere i finanziamenti statali ad esse destinabili;
d) provvedono alla ripartizione delle quote del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla lettera c) ai sensi di
e) promuovono la formazione degli artisti, dei tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo;
f) promuovono le tradizioni locali dello spettacolo dal vivo e operano per incentivare e sostenere la ricerca, la sperimentazione e le produzioni dei giovani autori e artisti;
g) partecipano, secondo modalità stabilite dalle legislazioni regionali, alle forme stabili dello spettacolo dal vivo;
h) concorrono a promuovere la realizzazione di infrastrutture destinate allo spettacolo dal vivo;
i) svolgono la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel proprio territorio, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 14, comma 8;
l) promuovono e stipulano, anche attraverso finanziamenti finalizzati, protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive locali per la destinazione di spazi di informazione specializzata e per la programmazione dello spettacolo dal vivo;
m) promuovono le pari opportunità nell'accesso alle manifestazioni di spettacolo dal vivo nell'ambito del loro territorio, con particolare attenzione ai giovani e alle categorie a basso reddito, anche attraverso accordi e finanziamenti finalizzati con le istituzioni teatrali, musicali e di danza presenti sul territorio;
n) predispongono progetti da presentare ai competenti organi dell'Unione europea.
2. Le regioni adeguano le proprie strutture organizzative e amministrative in ragione dei compiti loro assegnati dalla presente
a) elevata qualificazione tecnico-professionale dei soggetti candidati alla direzione degli uffici e dei servizi;
b) assenza di situazioni personali di conflitto generate da eventuali altre funzioni o ruoli svolti per altri soggetti, pubblici o privati, in uno dei settori dello spettacolo dal vivo;
c) collaborazione con le università situate nel territorio regionale per l'organizzazione, per la gestione degli uffici e dei servizi e per la formazione, ivi compresi la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, dei dipendenti degli uffici e dei servizi.
1. Le province:
a) partecipano alla definizione del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13 e alla sua realizzazione;
b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo;
c) istituiscono, nei propri bilanci, un fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo in cui affluiscono le risorse del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo ad esse attribuite e le altre risorse proprie destinate a interventi in tale settore. Le risorse proprie non possono essere inferiori al 10 per cento delle risorse attribuite dalla regione. La mancata istituzione del fondo comporta l'impossibilità per le province di ricevere i finanziamenti regionali ad esse destinabili;
d) provvedono alla ripartizione delle quote del fondo provinciale per lo spettacolo
2. I comuni:
a) partecipano alla definizione del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13 e alla sua realizzazione;
b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo;
c) istituiscono, nei propri bilanci, un fondo comunale per lo spettacolo dal vivo in cui affluiscono le risorse del fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo ad essi attribuite e le altre risorse proprie destinate a interventi in tale settore. Le risorse proprie non possono essere inferiori al 5 per cento delle risorse attribuite dalla provincia. La mancata istituzione del fondo comporta l'impossibilità per i comuni di ricevere i finanziamenti provinciali ad essi destinabili;
d) provvedono alla ripartizione delle quote del fondo comunale per lo spettacolo dal vivo di cui alla lettera c) in conformità agli indirizzi del piano triennale regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo.
3. Le province e i comuni adeguano le proprie strutture organizzative e amministrative in ragione dei compiti loro assegnati dalla presente legge e, in particolare, dai commi 1 e 2.
1. L'intervento dello Stato per la promozione e lo sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo avviene attraverso l'allocazione delle risorse del FUS di cui alla
1. L'intervento delle regioni per la promozione e lo sviluppo delle attività di
1. L'intervento delle province per la promozione e lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo nell'ambito del loro territorio avviene attraverso il fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).
2. L'intervento dei comuni per la promozione e lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo nell'ambito del loro territorio avviene attraverso il fondo comunale per lo spettacolo dal vivo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c).
3. Ai fini dell'incremento annuale del fondo provinciale e del fondo comunale per lo spettacolo dal vivo, l'incremento minimo della quota di risorse proprie destinata dalle province e dai comuni è calcolato in base al tasso di inflazione programmato previsto per l'anno cui è riferito l'incremento stesso.
4. Le risorse allocate dalle province a favore dello spettacolo dal vivo sono utilizzate per il finanziamento dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 5,
1. Lo Stato finanzia direttamente:
a) i teatri stabili ad iniziativa pubblica;
b) le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni;
c) l'Ente teatrale italiano (ETI);
d) l'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio d'Amico» e l'Accademia nazionale di danza;
e) le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.
2. Le regioni finanziano direttamente i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
3. I comuni provvedono direttamente, ai sensi delle disposizioni della presente legge, a coprire gli oneri derivanti dalla gestione dei teatri municipali.
4. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, avvalendosi del FUS e dei rispettivi fondi per lo spettacolo dal vivo di cui agli articoli 6, 7 e 8 e ai sensi delle disposizioni della presente legge, finanziano, oltre a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i teatri e le compagnie privati, i festival e le rassegne, le iniziative, i progetti e tutte le altre attività, propri o di altri soggetti pubblici e privati, volti al perseguimento degli obiettivi del Piano triennale nazionale e dei piani regionali triennali per lo sviluppo
1. I finanziamenti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono attribuiti su base triennale nell'ambito dei rispettivi Piano triennale nazionale e piani regionali triennali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui agli articoli 12 e 13. Tali finanziamenti sono attribuiti nel rispetto dei seguenti princìpi generali:
a) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono finalizzati al perseguimento delle azioni e degli obiettivi del Piano triennale nazionale e dei piani triennali regionali di cui all'alinea;
b) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono erogati in misura correlata ai costi dei progetti artistici;
c) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo incentivano i soggetti che utilizzano giovani professionalità artistiche e tecniche in particolare italiane o di Paesi membri dell'Unione europea e che valorizzano gli autori italiani e di Paesi membri dell'Unione europea;
d) i soggetti che accedono al finanziamento pubblico garantiscono il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e delle norme previdenziali e assistenziali vigenti;
e) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche di una valutazione qualitativa dei progetti e delle attività dei soggetti. Tale valutazione è affidata a degli esaminatori esterni anonimi, anche di nazionalità
f) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche dei risultati della gestione economico-finanziaria dei soggetti;
g) i finanziamenti sono attribuiti tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale nazionale di cui all'alinea.
2. Per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lo Stato e le regioni si dotano di appositi regolamenti.
3. La ripartizione tra le regioni delle quote del FUS da parte dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), avviene nel rispetto dei seguenti princìpi generali:
a) le quote sono finalizzate al perseguimento delle azioni e degli obiettivi del Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 12;
b) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la presenza, nelle singole regioni, di teatri di tradizione e di istituzioni concertistico-orchestrali, di rassegne e festival, di teatri municipali;
c) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la popolazione residente e la densità delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;
d) le quote sono ripartite tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale nazionale.
4. La ripartizione da parte delle regioni delle quote del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo tra le province, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), avviene nel rispetto dei seguenti princìpi generali:
a) le quote sono finalizzate al perseguimento delle azioni e degli obiettivi dei piani triennali regionali per lo sviluppo e
b) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la presenza, nelle singole province, di teatri municipali gestiti in forma diretta o partecipata dai comuni, di rassegne e di festival;
c) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la popolazione residente e la densità delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;
d) le quote sono ripartite tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano triennale regionale.
5. La ripartizione da parte delle province delle quote del fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo tra i comuni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), avviene nel rispetto dei seguenti princìpi generali:
a) le quote sono finalizzate al perseguimento delle azioni e degli obiettivi dei piani triennali regionali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 13;
b) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la presenza, nei singoli comuni, di teatri municipali gestiti in forma diretta o partecipata dai comuni;
c) le quote sono ripartite tenendo in considerazione la popolazione residente e la densità delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;
d) le quote sono ripartite tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano triennale regionale.
6. I finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, sono attribuiti garantendo pari opportunità ai soggetti operanti nel settore, pubblici e privati, nonché pubblicità e trasparenza delle modalità di accesso, di valutazione dei progetti e di distribuzione dei finanziamenti. Per l'erogazione di tali finanziamenti lo Stato, le regioni, le province
a) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono finalizzati al perseguimento delle azioni e degli obiettivi del Piano triennale nazionale e dei piani triennali regionali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui agli articoli 12 e 13;
b) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo possono essere destinati a soggetti pubblici e privati;
c) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono erogati in misura correlata ai costi dei progetti artistici;
d) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo incentivano i soggetti che utilizzano giovani professionalità artistiche e tecniche in particolare italiane o di paesi membri dell'Unione europea e che valorizzano gli autori italiani e di Paesi membri dell'Unione europea;
e) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati privilegiando la stabilità artistica e organizzativa, la validità imprenditoriale e la natura professionale delle attività dei soggetti;
f) i soggetti che accedono al finanziamento pubblico garantiscono il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e delle norme previdenziali e assistenziali vigenti;
g) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche di una valutazione qualitativa dei progetti e delle attività dei soggetti. Tale valutazione è affidata a degli esaminatori esterni anonimi, anche di nazionalità straniera, scelti tra esperti del settore, critici, docenti universitari e esponenti della cultura teatrale;
h) i finanziamenti pubblici destinati allo spettacolo dal vivo sono assegnati tenendo conto anche dei risultati della
i) i finanziamenti sono attribuiti tenendo in considerazione il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale nazionale e nel piano regionale triennale.
1. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo sono strumenti di programmazione volti a definire le azioni che lo Stato, le regioni, le province e i comuni intendono realizzare al fine di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.
2. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali definiscono altresì gli obiettivi di tipo artistico-culturale, sociale ed economico-finanziario dei soggetti pubblici di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, finanziati direttamente dallo Stato, dalle regioni, dalla province e dai comuni.
3. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali stabiliscono altresì i criteri e le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione di carattere qualitativo e quantitativo. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei
1. Il Piano nazionale triennale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo definisce le azioni e gli obiettivi a livello nazionale che lo Stato, attraverso la collaborazione con le regioni, le province, i comuni e altri soggetti pubblici e privati, intende realizzare al fine di promuovere e di sviluppare il settore dello spettacolo dal vivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, tenuta in considerazione la situazione complessiva del mercato dello spettacolo dal vivo nel territorio nazionale.
2. Il Piano nazionale stabilisce gli obiettivi artistici, culturali, sociali ed economici dei teatri stabili ad iniziativa pubblica e delle fondazioni lirico-sinfoniche e determina i conseguenti princìpi del regolamento per l'erogazione dei contributi, tenuti in considerazione anche i princìpi generali stabiliti dall'articolo 10, comma 1.
3. Il Piano nazionale stabilisce altresì i criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2,
1. Il piano regionale triennale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo stabilisce le azioni e gli obiettivi a livello regionale che le regioni, attraverso la collaborazione con lo Stato, le province, i comuni e altri soggetti pubblici e privati, intendono realizzare al fine di promuovere lo spettacolo dal vivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, tenuta in considerazione la situazione complessiva del mercato dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale.
2. Il piano regionale stabilisce gli obiettivi artistici, culturali, sociali ed economici dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali e determina i conseguenti princìpi del regolamento per l'erogazione dei contributi, tenuti in considerazione i princìpi generali stabiliti dall'articolo 10, comma 1.
3. Il piano regionale stabilisce altresì i criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione qualitativi e quantitativi, di carattere artistico-sociale ed economico.
4. Il piano regionale stabilisce, sulla base degli obiettivi di sviluppo e promozione individuati a livello nazionale, la ripartizione delle quote del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo tra le province, tenuti anche in considerazione i princìpi generali di cui all'articolo 10, comma 2.
5. Il piano regionale stabilisce le azioni, gli obiettivi, le modalità di raggiungimento e i criteri per la valutazione per gli eventuali ulteriori interventi che la regione intenda attuare direttamente o indirettamente nell'ambito dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), e stabilisce i princìpi generali del regolamento per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, tenuti in considerazione i princìpi generali di cui all'articolo 10, commi 6 e 7.
1. È istituito, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo.
2. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali.
3. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è composto da:
a) due esperti del settore dello spettacolo dal vivo, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, di cui uno scelto tra le professionalità indicate dalle associazioni di categoria e dai sindacati di settore e uno scelto tra docenti universitari di discipline dello spettacolo dal vivo, critici o esponenti della cultura teatrale o musicale;
b) due esperti nel settore dello spettacolo dal vivo con competenze specifiche nella pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, scelti tra i docenti
c) tre esperti del settore dello spettacolo dal vivo nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, scelti rispettivamente uno tra una rosa di candidati proposti dalle regioni, uno tra una rosa di candidati proposti dall'Unione delle province d'Italia e uno tra una rosa di candidati proposti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un sovrintendente di una fondazione lirico-sinfonica designato dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche;
e) un rappresentante designato dai teatri stabili ad iniziativa pubblica;
f) il direttore generale della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. I componenti di cui al comma 3 possono essere nominati purché siano assenti situazioni di conflitto di interessi generate da altre funzioni o ruoli svolti per conto di soggetti pubblici o privati.
5. Gli esperti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono assunti con contratto di consulenza di durata pari a sei anni, non rinnovabile, dal Ministero per i beni e per le attività culturali.
6. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo collabora con il Ministro per i beni e le attività culturali ai fini della redazione del Piano nazionale triennale per lo sviluppo e la promozione dello spettacolo dal vivo, effettua le valutazioni previste dal medesimo Piano nazionale, svolge l'attività istruttoria in ordine alle domande di ammissione ai finanziamenti erogati ai sensi della presente legge, esprime pareri riguardo all'esame di questioni di rilievo generale concernenti lo spettacolo dal vivo e coadiuva il Ministro nello svolgimento dei compiti assegnati allo Stato ai sensi dell'articolo 3.
1. Le regioni, per l'assolvimento dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente
a) scelta dei componenti tra soggetti di elevata qualificazione professionale;
b) rappresentatività in seno alle commissioni delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali presenti sul rispettivo territorio di competenza;
c) rappresentatività in seno alle commissioni delle associazioni di categoria e dei sindacati del settore;
d) rappresentatività in seno alle commissioni delle province e dei comuni della rispettiva regione;
d) presenza per almeno un terzo dei componenti di soggetti con specifiche competenze di carattere economico-finanziario;
e) assenza in capo ai componenti di situazioni di conflitto di interessi generate da altre funzioni o ruoli svolti per conto di soggetti pubblici o privati in uno dei settori dello spettacolo dal vivo;
f) pubblicità dei lavori.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
3. Le province e i comuni, per l'assolvimento dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge, possono istituire, mediante appositi regolamenti, commissioni analoghe a quelle previste dal comma 1. Nell'istituzione e nell'organizzazione di tali commissioni, sono osservati i seguenti princìpi generali:
a) scelta dei componenti tra soggetti di elevata qualificazione professionale;
b) rappresentatività in seno alle commissioni delle associazioni di categoria e dei sindacati del settore;
c) presenza per almeno un terzo dei componenti di soggetti con specifiche competenze di carattere economico-finanziario;
d) assenza in capo ai componenti di situazioni di conflitto di interessi generate da altre funzioni o ruoli svolti per conto di soggetti pubblici o privati in uno dei settori dello spettacolo dal vivo;
e) pubblicità dei lavori.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione comma 3 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5.
5. È istituito presso ogni regione l'osservatorio regionale dello spettacolo dal vivo. L'osservatorio regionale svolge funzioni di studio e di monitoraggio sul mercato regionale dello spettacolo dal vivo e sul sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore a supporto dei compiti propri della regione e delle attività delle commissioni regionali per lo spettacolo dal vivo. Le regioni istituiscono l'osservatorio con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La SIAE fornisce agli osservatori regionali i dati utili alle loro esigenze analitiche. Gli osservatori regionali possono avvalersi della collaborazione delle università e degli istituti di ricerca. In caso di necessità, gli osservatori regionali possono altresì avvalersi di collaborazioni tecniche specialistiche con enti privati, attraverso appositi bandi di gara.
6. Le province e i comuni possono dotarsi di servizi analoghi agli osservatori regionali dello spettacolo dal vivo di cui al comma 5 con competenze analoghe e specificatamente limitate al rispettivo territorio provinciale e comunale.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 6 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, commi 4 e 5.
1. A decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle attività di spettacolo dal vivo di qualsiasi tipo si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 4 per cento.
2. Sui prodotti di interesse culturale connessi allo spettacolo dal vivo, audiovisivi, fonografici e multimediali, compresi quelli contrassegnati dal bollo della SIAE, si applica l'aliquota IVA pari al 4 per cento.
3. Sono fatte salve le eventuali condizioni più favorevoli in materia di aliquota IVA previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti, ai tecnici e agli amministratori professionisti dello spettacolo dal vivo che non svolgono altra attività professionale è consentita la deduzione dei costi e dell'IVA relativi al vitto, all'alloggio, ai viaggi e alle spese di formazione e di aggiornamento professionali sostenuti per lo svolgimento della loro attività.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in
a) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti pubblici o privati operanti nelle attività dello spettacolo dal vivo;
b) previsione di misure di sostegno e di agevolazioni fiscali per la costituzione di nuove imprese, in particolare per iniziativa di giovani o di donne, nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo;
c) previsione di norme per la defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche a favore di soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo e introduzione della detassazione degli utili delle imprese al fine di favorirne il reinvestimento. Estensione delle medesime norme ai progetti di costruzione, recupero, riqualificazione e adattamento degli spazi e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo;
d) introduzione di un incentivo fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno solare;
e) previsione di incentivi fiscali a favore di attività circensi che prevedono la partecipazione e l'esibizione esclusivamente di animali domestici.
3. Il Governo trasmette lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, le regioni adottano i provvedimenti attuativi dei princìpi fondamentali, degli indirizzi e delle finalità stabiliti dalla presente legge.
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