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PDL 2598

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2598



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

con il ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

e con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005

Presentato il 3 maggio 2007
 

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005, sostituisce, abrogandoli, i due Accordi in materia attualmente in vigore che - risalendo al 1975 - risultano ormai datati e privi della necessaria copertura finanziaria.
      Il nuovo Accordo destina alle relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi adeguati alle esigenze di due Paesi che, nell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali a tutto campo, sono desiderosi di instaurare anche nel settore culturale e scientifico un rapporto di collaborazione sempre più stretto e mutuamente proficuo.
      Inoltre, adeguando il contenuto delle precedenti intese a una realtà che è profondamente mutata negli ultimi trent'anni, l'Accordo apre nuovi orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare, quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro.
      Il comune desiderio di sviluppare attività che favoriscano una migliore conoscenza reciproca attraverso il rafforzamento dei rapporti culturali e scientifici viene citato nell'articolo 1 dell'Accordo.
      L'articolo 2 impegna l'Italia e il Pakistan a promuovere progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono ai campi della cultura, della scienza e della tecnologia.
      Il nuovo Accordo dispone inoltre che ciascuna Parte contraente favorisca le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro contraente, la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione, le attività di istituzioni culturali e scientifiche, nonché i contatti e le collaborazioni tra università e istituti di formazione superiore, anche attraverso la mobilità di docenti, ricercatori e studenti (articoli 3, 4, 5 e 6).
      Con l'articolo 7, l'Italia e il Pakistan si impegnano a promuovere la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli e mostre. Gli articoli 8 e 9 incoraggiano la reciproca traduzione e pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici, nonché le attività volte alla conservazione, valorizzazione e promozione dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e scientifici.
      L'impegno assunto dalle Parti ad assicurare l'importazione di pubblicazioni, materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività culturali e scientifiche e indispensabili allo svolgimento dei compiti assegnati alle istituzioni ad esse preposte è sancito dall'articolo 10, mentre l'articolo 11 stabilisce che tanto l'Italia quanto il Pakistan facilitino, in regime di reciprocità e allo scopo di perseguire obiettivi di mutuo vantaggio, lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle proprie università e istituti di istruzione.
      L'articolo 12 pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e della conservazione dei beni culturali. Al riguardo, l'Italia e il Pakistan effettueranno scambi di documentazione e di esperti, nonché ricerche congiunte in settori di comune interesse.
 

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      L'Accordo non manca di promuovere la collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi e di incoraggiare la collaborazione in campo archeologico (articolo 13). L'articolo 15 sostiene altresì la collaborazione tra le rispettive emittenti radio-televisive, mentre l'articolo 17 invita le Parti a promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa.
      L'articolo 14 sancisce che ciascuna Parte, compatibilmente con le proprie possibilità, in regime di reciprocità, assegni ai cittadini dell'altra Parte borse di studio a studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituzioni di istruzione superiore che trattino materie di specifico interesse per entrambi i Paesi.
      Con l'articolo 16 l'Italia e il Pakistan si impegnano a favorire lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché in quello delle pari opportunità tra i sessi. I due Paesi favoriranno anche ogni iniziativa volta a sostenere programmi di sviluppo sociale.
      La collaborazione italo-pakistana viene estesa nell'articolo 18 anche alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte, nonché allo scambio di informazioni tecnologiche e scientifiche, nel rispetto dei princìpi enunciati nell'Annesso relativo alla tutela della proprietà intellettuale, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
      Con l'articolo 19 le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista approverà programmi esecutivi pluriennali e si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici. Mediante le vie diplomatiche verranno risolte anche le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione o relative all'interpretazione dell'Accordo (articolo 20).
      L'articolo 21 disciplina le modalità per eventuali modifiche dell'Accordo.
      L'articolo 22 detta le norme rituali in materia di ratifica, entrata in vigore, durata (illimitata), denuncia, lingue facenti fede (italiana e inglese) dell'Accordo. In particolare viene indicato che, al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, vengono abrogate le due precedenti intese in materia, firmate nel 1975.
      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli:

          l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica;

          l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione;

          l'articolo 3 riguarda la necessaria copertura finanziaria del provvedimento;

          l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.

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APPENDICE

        L'attuazione dell'Accordo con il Governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 3.

        Al fine di favorire le iniziative rivolte allo studio delle rispettive lingue e letterature, si prevede la concessione dei seguenti contributi:

            contributi ad istituzioni universitarie pakistane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana per un ammontare di euro 10.000;

            contributi ad istituzioni universitarie pakistane per la creazione e il funzionamento di lettorati di lingua italiana per un ammontare di euro 10.000.

Totale onere (articolo 3) euro 20.000

Articolo 4.

        Per la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti sui rispettivi ordinamenti scolastici, è previsto l'invio in missione di due funzionari di cui uno del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero della pubblica istruzione con una permanenza di cinque giorni ad Islamabad; detto invio avverrà ogni triennio:

spese di pernottamento:
(euro 150 al giorno x 2 persone x 5 giorni) = euro   1.500

diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 90, che viene ridotta di euro 30, corrispondenti ad 1/3 della stessa. Ad euro 60 vanno aggiunti euro 23 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, per un totale di 83 euro
(euro 83 x 2 persone x 5 giorni) = euro     830

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Islamabad
(euro 2.000 x 2 persone) = euro   4.000

Totale onere (articolo 4) euro 6.330

 

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        Di detto onere l'importo di euro 3.165 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 6.

        Per favorire i contatti e la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore, viene previsto l'invio di forniture librarie, materiale didattico e audiovisivo: a tale fine si prevede un contributo complessivo di euro 5.000.
        Per rafforzare l'intesa accademica tra i due Paesi viene inoltre previsto lo scambio di docenti e ricercatori. Per detti scambi vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.
        Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

spese di soggiorno per un numero complessivo di tre docenti e ricercatori pakistani in Italia:
(euro 93 al giorno x 10 giorni x 3 persone) = euro   2.790

        Sempre in relazione ai suddetti scambi si prevede che l'Italia possa inviare in Pakistan un numero complessivo di tre docenti e ricercatori universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono cosi quantificati:

euro 2.000 x 3 persone = euro   6.000

Totale onere (articolo 6) euro 13.790

        Di detto onere l'importo di euro 8.790 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 7.

        Per assicurare la realizzazione in Pakistan di iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede una spesa complessiva di euro 60.000.

Totale onere (articolo 7) euro 60.000

Articolo 8.

Per la concessione di premi e contributi, volti a promuovere in Pakistan la traduzione e la pubblicazione del libro italiano, viene prevista l'erogazione di contributo di euro 10.000.

Totale onere (articolo 8) euro 10.000

 

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Articolo 12.

        Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica viene previsto lo scambio di esperti e specialisti. Per gli scambi vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi si ritiene che il nostro Paese possa offrire dieci soggiorni di breve durata (10 giorni) e dieci soggiorni di lunga durata (1 mese); ospitando le sottoindicate unità la spesa è così suddivisa:

spesa per i soggiorni di breve durata:
(euro 93 al giorno x 10 giorni x 10 persone) = euro     9.300

spese per i soggiorni di lunga durata:
(euro 1.300 x 1 mese x 10 persone) = euro   13.000

spese di assicurazione:
(euro 30 x 20 persone) = euro       600

        Sempre in relazione ai suddetti scambi, è ipotizzabile che l'Italia possa inviare in Pakistan 10 esperti e specialisti. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

biglietto aereo A/R Roma-Islamabad
(euro 2.000 x 10 persone) = euro   20.000

        Per la concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse si prevedono iniziative complessivamente quantificabili in euro 50.000.
        Per intensificare la cooperazione tra le iIstituzioni universitarie dei due Paesi è ipotizzabile il finanziamento di progetti di ricerca congiunti per una spesa di euro 50.000.

Totale onere (articolo 12) euro 142.900

        Di detto onere l'importo di euro 50.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 13.

        Allo scopo d'incoraggiare la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi attraverso lo scambio di esperti, sono previste le seguenti attività con i rispettivi oneri:

spese di soggiorno per un bibliotecario pakistano:
(euro 93 al giorno x 7 giorni) = euro        651

spese di viaggio per un bibliotecario italiano:
biglietto aereo A/R Roma-Islamabad euro     2.000

spese di soggiorno per un archivista pakistano:
(euro 93 al giorno x 7 giorni) = euro        651

 

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spese di viaggio per un archivista italiano:
biglietto aereo A/R Roma-Islamabad euro     2.000

Totale onere (articolo 13) euro     5.302

        Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 14.

        Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti pakistani, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 80 borse con i seguenti oneri:

euro 620 x 20 borse = euro   49.600

spese di assicurazione:
(euro 30 x 80 borse) = euro     2.400

Totale onere (articolo 14) euro   52.000

Articolo 17.

        Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze nel settore della gioventù si prevedono i seguenti oneri:

            contributi per la partecipazione di operatori socio-culturali giovanili ad iniziative multilaterali e per la realizzazione di progetti di scambi tra associazioni ed enti dei due Paesi: euro 50.000.

Articolo 19.

        Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi, che si riunirà alternativamente ogni tre anni in Pakistan e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Islamabad di quattro funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell'università e della ricerca per un periodo di cinque giorni e in base al precedente calcolo della missione, si avrà la seguente spesa:

spese di pernottamento:
(euro 150 al giorno x 5 giorni x 4 persone) = euro     3.000

diaria:
(euro 83 al giorno x 5 giorni x 4 persone) = euro     1.660

biglietto aereo A/R Roma-Islamabad
(euro 2.000 x 4 persone) = euro     8.000

Totale onere (articolo 19) euro   12.660

 

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        Di detto onere l'importo di euro 6.330 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
        Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per ciascuno degli anni 2007 e 2008 ammonta ad euro 353.992, in cifra tonda 353.995, e a decorrere dal 2009 ad euro 372.985. Di detto onere l'importo di euro 52.460 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 58.790 a decorrere dal 2009 e da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, l'importo di euro 3.165 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, l'importo di euro 5.305 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e la restante parte è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

  Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
Articolo 3
euro    20.000 euro    20.000 euro    20.000
Articolo 4
- -     »        6.330
Articolo 6
    »      13.790     »      13.790     »      13.790
Articolo 7
    »      60.000     »      60.000     »      60.000
Articolo 8
    »      10.000     »      10.000     »      10.000
Articolo 12
    »    142.900     »    142.900     »    142.900
Articolo 13
    »        5.302     »        5.302     »        5.302
Articolo 14
    »      52.000     »      52.000     »      52.000
Articolo 17
    »      50.000     »      50.000     »      50.000
Articolo 19
- -     »      12.660
Totale
euro  353.992 euro  353.992 euro  372.982
In cifra tonda
euro  353.995 euro  353.995 euro  372.985

        Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Pakistan, allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione di borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, di iniziative scientifiche e tecnologiche, di quelle in favore della gioventù e delle intese tra le università costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
        Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Pakistan è stata fino ad ora disciplinata dai due Accordi in materia firmati dai due Paesi nel 1975. La mutata realtà nel corso degli ultimi anni ha sempre più evidenziato l'inadeguatezza di detti strumenti giuridici ai fini dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare e aggiornare iniziative comuni.
        In particolare, il nuovo Accordo sostituirà, secondo quanto disposto dall'articolo 22 del medesimo, l'Accordo di cooperazione culturale, firmato il 17 marzo 1975 (in vigore dal 16 aprile 1976) e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 20 agosto 1975 (in vigore dal 13 febbraio 1976), ratificati senza provvedimenti legislativi.
        Il nuovo Accordo soddisfa le nuove e più moderne esigenze, aprendo orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare - quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro - e getta le basi per una proficua collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza e alla tecnologia.
        Esso destina inoltre alle relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi adeguati alle necessità di due Paesi che, nell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali a tutto campo, sono desiderosi di instaurare anche nei settori culturale e scientifico un rapporto di collaborazione sempre più stretto e mutuamente proficuo.
        La ratifica legislativa dell'Accordo in esame è resa necessaria dalla sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato, che ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi del quadro normativo.

        Non risulta che l'Accordo in oggetto richieda l'adozione di atti normativi oltre alla legge di autorizzazione alla ratifica.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo prevede che la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica italo-pakistana venga attuata nel rispetto delle vigenti normative nazionali.

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

 

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E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

F)  Verifica della coerenza con le parti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

G)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Non sussistono rilegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

2. Elementi di drafting e di linguaggio normativo.

        Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.
        Il nuovo Accordo non contiene riferimenti normativi.
        Il nuovo Accordo sostituisce l'Accordo di cooperazione culturale, firmato il 17 marzo 1975 (in vigore dal 16 aprile 1976) e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 20 agosto 1975 (in vigore dal 13 febbraio 1976), ratificati senza provvedimenti legislativi.

3. Ulteriori elementi.

        Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

        Il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica coinvolge in primo luogo le amministrazioni competenti per la promozione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, ovvero - per l'Italia - il Ministero degli affari esteri, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali.
        Si rivolge principalmente alle istituzioni culturali e scientifiche, quali università e istituti di formazione superiore, accademie, istituzioni archeologiche, musei e biblioteche, enti deputati alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché agli operatori socio-culturali giovanili, soggetti ai quali è affidato il compito di mettere in pratica la collaborazione concordata.
        Il Pakistan è un Paese in rapida evoluzione con un'economia in forte crescita. Il nuovo Accordo italo-pakistano pone la base giuridica per ampliare le possibilità di sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale, nella logica di un rapporto tra i due Paesi in continuo sviluppo e in un contesto sempre più vivo dell'Unione europea.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        L'applicazione concreta dell'Accordo viene affidata alla stipula di programmi esecutivi pluriennali approvati dalla Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle due capitali.
        La dotazione finanziaria della quale godrà il nuovo Accordo, unitamente al fatto che esso apre la cooperazione culturale e scientifica italo-pakistana a nuovi settori, genererà concreti benefìci già in un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso, permettendo di concordare programmi esecutivi che favoriscano un rapporto di collaborazione tra Italia e Pakistan sempre più ampio e mutuamente vantaggioso.

C) Condizioni di operatività.

        L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto della pubblica amministrazione, né richiede la creazione di nuove strutture organizzative all'interno di essa.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 353.995 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 372.985 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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