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PDL 2159

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2159



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PALMIERI

Disposizioni in materia di rilevazione e di trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici

Presentata il 23 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il presente progetto di legge intende affiancare alle tradizionali metodologie di rilevazione e di trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie il procedimento automatizzato prevedendo l'installazione di un personal computer presso ogni seggio elettorale. L'utilizzo del personal computer è introdotto, dunque, in parallelo alle modalità manuali, che restano inalterate, in modo che sia sempre possibile procedere al conteggio e alla verifica manuali dei risultati. La contestualità dei due metodi, quello manuale e quello automatizzato, e la conseguente necessità che ogni sezione elettorale produca risultati identici per entrambi i procedimenti, assicurano il controllo e la rimozione delle cause di possibili errori di conteggio e di manipolazione dei risultati. Inoltre si accelera il processo di elaborazione e di trasmissione dei risultati elettorali ai vari enti che ne fanno uso, riducendo il tempo per la proclamazione ufficiale degli eletti dopo aver effettuato tutti i necessari controlli.
      La presente proposta di legge attua, pertanto, un rilevante principio di democrazia, garantendo la certezza del risultato elettorale e la tempestività nella sua comunicazione ai cittadini e prevenendo l'insorgere di eventuali - e quantomai pericolosi - dubbi sulla validità dei risultati. Lo stanziamento finanziario che la presente proposta di legge prevede per la sua attuazione è quindi giustificato dalla fondamentale funzione di prevenzione che le disposizioni in essa contenute rivestono
 

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nei confronti di situazioni che minano l'autorevolezza delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nelle medesime.
      Il procedimento elettorale può essere sintetizzato in due fasi fondamentali: la prima riguarda l'espressione del voto. L'utilizzo di strumenti tecnologici in tale fase non è, però, argomento della presente proposta di legge. La seconda fase riguarda, invece, lo scrutinio e le procedure a valle di tale operazione. È in questa fase che si intende procedere affiancando il procedimento manuale tradizionale e quello automatizzato. La coesistenza di due procedimenti diversi, indipendenti e contestuali, entrambi con medesimo valore giuridico, consente il controllo incrociato a livello di sezione elettorale dei risultati al termine dello scrutinio. Tali risultati possono essere comunicati alle amministrazioni competenti solo a condizione che essi risultino identici in entrambi i procedimenti utilizzati.
      Presupposto di una corretta procedura è che, ai sensi della legislazione vigente, il contenuto dell'urna non venga «svuotato» sul tavolo del seggio elettorale, ma che le schede vengano scrutinate una alla volta, come previsto dal comma 3 dell'articolo 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Le attuali modalità di scrutinio nelle sezioni elettorali prevedono infatti per tutte le tipologie di consultazione elettorale, alla chiusura delle operazioni di voto, lo spoglio scheda per scheda da parte del personale di sezione e la relativa enunciazione del voto, che viene riportata su apposite tabelle cartacee da parte degli scrutatori. Al termine dello spoglio delle schede si procede alla somma dei voti validi, di quelli non validi, delle schede bianche e nulle. Affinché la sezione possa concludere le operazioni elettorali occorre che sia verificata la quadratura complessiva delle schede e dei voti comprese le preferenze, ove queste siano previste.
      I risultati di tutte le elaborazioni vengono quindi riportati nei verbali di sezione, che sono gli unici documenti ufficiali, prodotti in triplice copia, di cui una trasmessa agli uffici circoscrizionali presso i tribunali e le corti di appello del capoluogo della circoscrizione elettorale per le operazioni di proclamazione ufficiale degli eletti e una al comune dove ha sede la sezione elettorale, posta a disposizione dei cittadini.
      Nel contempo, in modo del tutto informale, le sezioni elettorali, con varie modalità, inviano ai comuni (che fungono da centri di raccolta di primo livello di tutti i dati delle sezioni elettorali del comune di appartenenza) alcuni dati, che naturalmente riflettono quelli contenuti nei verbali, ma che non hanno alcuna ufficialità, e che successivamente sono trasmessi alle prefetture che, a loro volta, procedono al loro conteggio e li inseriscono nel sistema informativo del Ministero dell'interno per la prima comunicazione dei risultati delle elezioni; tali dati, comunque, hanno solo un ruolo ufficioso e devono essere confermati mediante il confronto con i dati certificati dei verbali. Occorre notare che nei passaggi dal seggio elettorale al Ministero dell'interno si perde traccia dei dettagli relativi ai risultati delle singole sezioni elettorali, nonché alle schede bianche e nulle e ai voti non validi. I risultati ottenuti dal conteggio dei dati trasmessi con due distinti canali, il primo ufficiale agli uffici circoscrizionali presso i tribunali e le corti di appello e il secondo ufficioso al Ministero dell'interno, possono divergere: in primo luogo, già durante il loro conteggio nella sezione elettorale, in quanto essi sono prodotti con diverse modalità, e, di seguito, anche nelle fasi successive, a causa di eventuali sempre possibili errori di trascrizione e di somma nei numerosi passaggi che essi attraversano una volta comunicati dalle sezioni.
      Al fine di rafforzare le garanzie di regolare esecuzione delle operazioni elettorali di rilevazione, conteggio, verbalizzazione, trasmissione e aggregazione dei risultati in termini di trasparenza, rapidità e accuratezza dei dati, la presente proposta di legge prevede l'uso di computer nel seggio elettorale a supporto delle attività di rilevazione, conteggio, quadratura
 

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e trasmissione dei risultati di voto. Uno dei membri del personale di seggio, con idonee competenze informatiche, in parallelo alle tradizionali operazioni manuali, rileva le risultanze dello spoglio scheda per scheda. Al termine dello spoglio, il computer produce i prospetti riepilogativi che vengono riscontrati con i risultati elaborati manualmente. Effettuati i controlli previsti per la quadratura dei risultati, delle schede e dei voti, il presidente del seggio procede alla chiusura delle operazioni di scrutinio, siglando il verbale e i riepiloghi prodotti al computer e manualmente. Le copie cartacee e quella elettronica vengono trasmesse agli uffici competenti per le attività di proclamazione ufficiale dei risultati e degli eletti. Un'altra copia elettronica viene trasmessa al Ministero dell'interno per la comunicazione dei risultati ufficiosi, con rilevanti benefìci in termini di tempestività e di qualità dei dati (in questa fase della procedura, infatti, i «vecchi dati ufficiosi» quadrano con quelli ufficiali).
      Gli strumenti per assicurare completa attuazione al procedimento informatizzato dello scrutinio dei voti elettorali sono oggi pienamente disponibili. La firma digitale apposta dal presidente di seggio garantisce, a norma di legge e con il massimo livello di sicurezza possibile, la veridicità della copia elettronica dei risultati del seggio e la massima protezione da tentativi di manipolazione. La posta elettronica certificata garantisce, a norma di legge, la certezza della consegna ai destinatari della copia elettronica dei risultati con rilascio di apposita ricevuta di consegna al mittente. Tale soluzione è in linea con le sperimentazioni di rilevazione informatizzata del voto tenute a partire dalle elezioni europee del 2004 e proseguite con le elezioni regionali del 2005 e con le elezioni politiche del 2006.
      La circostanza per cui tutte le operazioni, dalla lettura della scheda alla comunicazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti, avvengono attraverso due distinti procedimenti contestuali e indipendenti, quello elettronico e quello manuale, assicura la piena garanzia dell'eliminazione di qualsiasi possibilità di errore. Per di più favorisce l'uso dei dati digitali, per la quadratura dei risultati, nelle successive fasi di aggregazione e di comunicazione dei risultati ufficiosi e ufficiali, poiché a questi devono sempre fare riscontro identici dati riportati sul supporto cartaceo tradizionale. In particolare, la disponibilità dei dati con il dettaglio di ciascuna sezione elettorale, compresi i voti validi, non validi, le schede bianche e nulle, consente di evitare qualsiasi problematica relativa a ipotetiche manipolazioni nella fase di aggregazione dei risultati. I dati pubblicati in tempo reale sul sito INTERNET del Ministero dell'interno, con il dettaglio per ogni sezione elettorale, consentono infatti a tutti i cittadini di verificare le successive operazioni di aggregazione dei risultati e al personale e ai rappresentanti di lista di ciascun seggio un immediato riscontro sulla corrispondenza tra i dati trasmessi e quelli pubblicati, fugando a priori qualsiasi tentativo di manipolazione informatica dei risultati, che può essere immediatamente individuato.
      L'organizzazione complessiva, la logistica, il supporto operativo e la gestione delle dotazioni tecnologiche saranno garantiti da un'apposita struttura, che curerà la consegna e il funzionamento nelle sezioni elettorali delle dotazioni informatiche e il funzionamento del centro servizi elettorale.
      Sotto il profilo della quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della proposta di legge, si evidenzia che la Commissione di verifica dei risultati della rilevazione informatizzata dello scrutinio e della sperimentazione della trasmissione informatizzata degli stessi, istituita a seguito delle elezioni politiche dell'aprile 2006 dal Ministero dell'interno e composta anche da parlamentari rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, ha evidenziato che il modo più semplice e attendibile per valutare i costi della rilevazione informatizzata del voto è quello di utilizzare, come indicatore di riferimento, il costo per elettore. Tale costo è stato di circa 10 euro in occasione
 

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della sperimentazione del 2004 ed è sceso a poco meno di 5 euro in occasione di quella del 2005. Per le elezioni politiche del 2006 il costo per elettore è sceso al valore di 2,75 euro, comprensivo degli oneri per la retribuzione dell'operatore informatico, che ha operato in parallelo al personale di seggio. Il costo per elettore è destinato a diminuire ulteriormente a circa 2,20 euro, qualora le funzioni dell'operatore informatico presente in ogni seggio siano svolte da uno dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione, assorbendo in tale modo il relativo trattamento economico nell'ambito degli ordinari stanziamenti finalizzati allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Per le elezioni amministrative del 2007, per esempio, che coinvolgono circa 11.710.000 elettori, si stimano in circa 26 milioni di euro i costi complessivi della rilevazione informatizzata dello scrutinio e della trasmissione telematica dei risultati, nell'ipotesi che l'operatore informatico sia scelto tra i componenti dell'ufficio elettorale di sezione.
      Il Ministero dell'interno avrà la responsabilità della predisposizione dei «seggi informatizzati», considerando due possibili alternative: la prima è quella di scegliere apparecchiature di basso costo appositamente predisposte per le consultazioni elettorali e utilizzabili solo per tale finalità; la seconda è quella di prevedere che le apparecchiature informatiche installate nei seggi elettorali siano rese disponibili, nell'intervallo fra una consultazione elettorale e la successiva, alle amministrazioni pubbliche, ad esempio, al Ministero dell'interno, al Ministero della pubblica istruzione e alle amministrazioni comunali.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, al comma 1, che in tutte le consultazioni elettorali e referendarie la registrazione degli elettori ammessi alle votazioni, il conteggio dei voti scrutinati, la redazione dei verbali e la trasmissione dei risultati siano effettuati, in ogni sezione elettorale, secondo le modalità tradizionali e, contestualmente, anche mediante strumenti informatici.
      Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che a conclusione delle operazioni di spoglio delle schede il presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione sia tenuto ad attestare la conformità degli esiti del voto secondo le modalità di scrutinio tradizionali rispetto a quelli risultanti dalla rilevazione informatizzata dello scrutinio; qualora non sia verificata tale conformità, si renderà necessario effettuare nuovamente le operazioni di scrutinio.
      Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che in ogni ufficio elettorale di sezione almeno uno dei componenti sia dotato di competenza idonea all'effettuazione dello scrutinio mediante strumenti informatici.
      Il comma 4 dell'articolo 1 prescrive che soltanto nei casi, debitamente certificati, di assenza o impedimento di scrutatori dotati delle necessarie competenze o di impossibilità di funzionamento degli strumenti informatici, sia possibile effettuare le operazioni di scrutinio secondo le sole modalità tradizionali, su supporto cartaceo.
      L'articolo 2 contiene una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, al fine di modificare la normativa vigente in materia di procedure elettorali, in modo che le operazioni di cui all'articolo 1 siano svolte anche mediante strumenti informatici.
      L'articolo 3, al comma 1, autorizza le amministrazioni competenti a procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per l'attuazione della legge, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ferma restando la responsabilità dell'amministrazione per gli aspetti organizzativi e gestionali.
      Il comma 2 dell'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rilevazione informatizzata dello scrutinio e trasmissione telematica dei risultati nelle consultazioni elettorali e referendarie).

      1. Nelle consultazioni elettorali relative all'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e nei referendum popolari, in ciascun ufficio elettorale di sezione la registrazione degli elettori ammessi alle votazioni, la rilevazione dei risultati dello scrutinio, la redazione del verbale delle operazioni di votazione e la trasmissione dei risultati dello scrutinio agli uffici competenti sono effettuate anche mediante strumenti informatici.
      2. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee.
      3. Per assicurare lo svolgimento delle operazioni indicate al comma 1, negli uffici elettorali di sezione almeno uno dei componenti è scelto tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede la sezione, per i quali non vi siano cause di esclusione e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di idonea competenza informatica.
      4. Le operazioni indicate al comma 1 possono essere effettuate esclusivamente su supporto cartaceo nei soli casi eccezionali di improvvisa assenza o impedimento di scrutatori con competenza informatica o di certificate insormontabili difficoltà tecniche che non consentano l'uso degli strumenti informatici.

 

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Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalle consultazioni elettorali e referendarie successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) apportare al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di procedimento elettorale per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per le elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e per le consultazioni referendarie, le modifiche necessarie per la corretta e integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge;

          b) prevedere, per ogni consultazione elettorale o referendaria, la costituzione di una commissione per la garanzia e la trasparenza dei risultati relativi alla rilevazione informatizzata dello scrutinio e alla trasmissione informatizzata dei risultati agli uffici preposti alla proclamazione e alla convalida degli eletti, nonché per la formulazione di eventuali proposte migliorative delle procedure e dell'organizzazione amministrativa, composta da qualificati rappresentanti delle amministrazioni

 

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interessate e delle coalizioni di maggioranza e di opposizione parlamentare.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dei relativi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono comunque emanati.

Art. 3.
(Norme di contabilità e copertura finanziaria).

      1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria è autorizzata l'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. Le amministrazioni competenti sono comunque responsabili degli aspetti organizzativi e gestionali e sono tenute ad assicurare il necessario tempestivo controllo.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Per gli anni successivi, l'attuazione delle disposizioni della presente legge è assicurata nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno destinati allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, ove necessario integrati mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.


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