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PDL 2686

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2686



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CANNAVÒ

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, di strumenti e servizi per agevolare lo svolgimento del mandato parlamentare e di regime previdenziale dei membri del Parlamento nazionale

Presentata il 21 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di contenere i costi della politica è divenuta oramai un elemento insostituibile del dibattito politico. Il sentimento di sfiducia e di distacco tra la società italiana e le sedi istituzionali della politica è ormai dilagante e percepibile in ogni ambito settoriale. Si tratta di un sentimento che sconta innanzitutto una crisi strisciante della politica intesa come strumento collettivo e partecipato in grado di risolvere problemi, di migliorare condizioni di vita, di influire positivamente sulle aspettative di futuro e sui desideri che ogni individuo legittimamente possiede. L'insieme della politica istituzionale ha, a questo riguardo, una grande responsabilità e deve riuscire ad assumere posizioni e decisioni che spezzino questo sentimento negativo, ricostruiscano fiducia ed «empatia» in uno sforzo di rinnovamento che non può che esorbitare dagli stessi contenuti della presente proposta di legge.
      Si tratta, infatti, di mettere mano a una compiuta riforma della legge elettorale, al ridisegno di un sistema politico-istituzionale in cui la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il loro effettivo coinvolgimento, sia un valore fondamentale capace anche di approfondire e di trascendere le linee guida della Costituzione.
      In questo contesto, non sfugge che il tema della retribuzione degli eletti, e in particolare dei parlamentari della Repubblica, sia tra i più sentiti in quanto indice sintetico del rapporto, sempre più squilibrato,
 

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che esiste tra le condizioni di vita medie della popolazione e lo status di chi quelle condizioni è chiamato a regolare. Il fatto che il nostro Paese sia agli ultimi posti in Europa nella classifica degli stipendi medi mentre detenga il primato delle retribuzioni del parlamentari è una spia di quegli squilibri e accresce quel sentimento di sfiducia e di disincanto che costituisce ciò che oggi chiamiamo «crisi della politica».
      L'obiettivo della presente proposta di legge è quindi quello di intervenire efficacemente e drasticamente in questo senso, rimodulando la retribuzione complessiva dei parlamentari della Repubblica nel senso di una sua sensibile riduzione in un'ottica di «spirito protestante», sapendo che il ridimensionamento proposto può costituire un depotenziamento del ruolo e del prestigio del parlamentare ma con l'obiettivo di servire un bene più alto: la valorizzazione del ruolo della politica.
      L'articolo 1 quindi interviene a sostituire l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che regola l'indennità funzionale mantenendo intatto l'aggancio al trattamento dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ma proponendone la riduzione del 50 per cento.
      L'articolo 2 inserisce tutto quello che esula dall'indennità funzionale in un articolo (articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965) regolante l'attività del parlamentare il quale o la quale deve avere le condizioni favorevoli allo svolgimento della propria attività. In questo contesto il comma 1 interviene sulla corresponsione dell'indennità di missione in modo analogo a quanto previsto nell'articolo 1, cioè con il suo dimezzamento.
      Il comma 2 regola lo svolgimento del mandato demandando agli Uffici di presidenza delle due Camere la regolamentazione dell'uso gratuito dei mezzi di trasporto solo sul territorio nazionale, il rimborso delle spese telefoniche, sulla base della certificazione delle medesime, nonché la possibilità di accedere a un fondo per spese di attività politica generali.
      Il comma 3 regola il rapporto con l'assistenza parlamentare eliminando il contributo diretto al parlamentare il quale ha diritto di nominare una persona di sua fiducia che viene però retribuita direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza. Si tratta di una modalità diretta a eliminare forme di lavoro nero che pure si sono registrate e a ristabilire un principio di efficienza e di regolarità nella prestazione del lavoro subordinato entro il perimetro delle due Camere.
      Il comma 4 prevede che gli Uffici di presidenza delle due Camere possano istituire e regolamentare un fondo diretto a finanziare attività politiche, entro il limite massimo di due indennità mensili e con forme di trasparenza e di pubblicizzazione determinate dagli Uffici di presidenza delle Camere stesse.
      L'articolo 3, infine, introducendo l'articolo 6-bis della citata legge n. 1261 del 1965, interviene sul terreno più delicato, quello della rendita vitalizia spettante a ciascun parlamentare che abbia completato almeno una legislatura. L'articolo propone un regime alternativo, riportando lo status del parlamentare all'interno delle leggi vigenti che regolano il rapporto con le casse previdenziali di appartenenza.
      Il comma 1 prevede così che i lavoratori eletti nel Parlamento nazionale siano collocati in aspettativa non retribuita, come prevede l'attuale normativa, e con il versamento di contributi figurativi a carico dell'amministrazione parlamentare.
      I commi 2 e 3 regolano l'attività dei parlamentari che al momento della elezione risultino iscritti oppure non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, consentendo loro di coprire il periodo del mandato elettivo mediante l'accreditamento dei contributi figurativi a carico dell'amministrazione parlamentare.
      Con il comma 4 si sancisce il cuore dell'articolo e cioè che i parlamentari non hanno diritto ad alcun vitalizio, né ad alcuna forma di trattamento pensionistico aggiuntivi rispetto a quella prevista dal medesimo articolo.
 

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      Il comma 5 elimina l'obbligatorietà vigente per gli eletti nelle due Camere di versare a proprio carico i contributi previdenziali gravanti sul lavoro dipendente in modo da uniformare la disciplina allo spirito della legge.
      Il comma 2 dell'articolo 3, infine, definisce i termini dell'avvio della nuova disciplina.
      La presente proposta di legge non solo contribuisce a generare un notevole risparmio per l'amministrazione pubblica soprattutto in virtù della riorganizzazione del trattamento pensionistico, ma consente anche di riportare con nettezza il Parlamento a un contatto più diretto con il popolo rappresentato. Si tratta di una proposta di legge equa che potrà affrontare, sia pure solo parzialmente, il grande nodo della «crisi della politica» consentendo di riavvicinare rappresentanti e rappresentati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo).

      1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili. Gli Uffici di presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuito del 50 per cento».

      2. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni».

Art. 2.
(Svolgimento dell'attività parlamentare).

      1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuita del 50 per cento; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuare per ogni

 

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assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
      2. Al fine di garantire il corretto svolgimento del mandato, ai membri del Parlamento sono assicurati, secondo modalità determinate dagli Uffici di presidenza delle due Camere, l'uso gratuito di mezzi di trasporto sul territorio nazionale, la disponibilità di sale per convegni pubblici, la disponibilità del fondo eventualmente istituito ai sensi del comma 4 nonché il rimborso del 50 per cento delle spese di telefonia, entro il limite massimo determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere.

      3. Per l'adempimento delle attività di segreteria, ogni membro del Parlamento ha la possibilità di nominare una persona di sua fiducia. Tale persona è assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e retribuita direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento, in conformità a quanto stabilito dagli Uffici di presidenza delle due Camere. Il rapporto di lavoro cessa di diritto con la cessazione dalla carica del membro del Parlamento che ha provveduto alla nomina.
      4. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono istituire e regolamentare, secondo criteri di trasparenza e di riduzione della spesa, un fondo diretto a finanziare iniziative politiche, preventivamente documentate, dei membri del Parlamento, il cui ammontare non sia superiore a due indennità mensili, come stabilite dall'articolo 1. L'entità delle somme eventualmente stanziate e le modalità del loro utilizzo da parte dei membri del Parlamento sono rese pubbliche con forme determinate dagli uffici di Presidenza delle Camere stesse».

Art. 3.
(Disciplina pensionistica).

      1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. I lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale, qualora

 

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collocati in aspettativa non retribuita, possono richiedere che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione del datore di lavoro.
      2. I membri del Parlamento nazionale, per il periodo del mandato parlamentare durante il quale non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi, possono richiedere che tale periodo, che può ricoprire anche l'intero mandato parlamentare, sia considerato utile ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, purché gli stessi, anteriormente a tale periodo, possano già far valere periodi di iscrizione alle citate forme assicurative. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore autonomo.
      3. I membri del Parlamento nazionale che al momento in cui inizia il mandato parlamentare non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi e che, anteriormente a tale momento, non possano far valere periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, possono richiedere che il periodo corrispondente
 

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all'esercizio del mandato sia considerato utile ai fini della corresponsione di un trattamento pensionistico per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In tal caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede a versare alla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i relativi contributi previdenziali, calcolati su una retribuzione figurativa rispondente all'indennità spettante ai membri del Parlamento di cui all'articolo 1 della presente legge.
      4. I membri del Parlamento nazionale non hanno diritto ad alcun vitalizio né ad alcuna forma di trattamento pensionistico aggiuntivi rispetto a quella prevista dal presente articolo.
      5. Ai membri del Parlamento nazionale non si applica l'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. I medesimi pertanto non sono tenuti a corrispondere all'amministrazione della Camera di appartenenza l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore».

      2. La disciplina di cui all'articolo 6-bis della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica ai membri del Parlamento nazionale eletti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


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