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PDL 2643

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2643



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, PALOMBA, DONADI, MURA, COSTANTINI

Disposizioni per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la riduzione del debito pubblico

Presentata l'11 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il contenimento dei costi della politica e della spesa pubblica in generale è un tema fortemente sentito dai cittadini italiani e dall'opinione pubblica, soprattutto in un momento nel quale tutti sono chiamati a fare sacrifici a causa di una gestione irrazionale della spesa pubblica nei decenni che ci hanno preceduto e della situazione economica generale del Paese che trova grosse difficoltà in un mercato sempre più globalizzato e sempre più aggressivo.

      A ciò si aggiunga che i conti pubblici sono fortemente condizionati da una legislazione corporativa che tende a soddisfare le esigenze delle categorie più forti e meglio rappresentate e a non curare gli interessi generali del Paese.

      Si pensi a tutta la legislazione che riguarda gli ordini professionali, i diritti sindacali, l'assistenza previdenziale e la stessa assistenza sanitaria, che tende a consolidare le posizioni raggiunte dai lavoratori e dai pensionati nel tempo senza tenere conto di due fattori: lo Stato non può più sostenere il Welfare così come oggi congegnato e non può più permettersi il moltiplicarsi degli enti, delle prebende e dei vari privilegi; la popolazione invecchia sempre più, con oneri previdenziali e assistenziali impensabili solo cinquanta anni fa. Tutto questo a discapito delle nuove generazioni alle quali non viene offerta la possibilità di intraprendere un'attività senza dover affrontare le difficoltà oggi esistenti, sia nelle professioni che nell'attività d'impresa, con un futuro non roseo per quanto riguarda la possibilità di poter conseguire in età avanzata una pensione dignitosa.
 

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      Questa proposta di legge non ha la pretesa di affrontare le tematiche accennate, posto che queste devono trovare una risposta in articolati e condivisi grandi provvedimenti di riforma. Ma intende avviare un processo dando un segnale, non solo formale, a tutto il Paese che i tempi sono cambiati, che si intende fare sul serio e che anche l'attività più propriamente politica svolta nell'ambito dello Stato deve sottostare ai limiti e ai vincoli della legge, principio costituzionale - questo - irrinunciabile in tutte le democrazie, perché in mancanza di esso si generano gli abusi e i soprusi che i cittadini sperimentano quotidianamente, non più con malcelato fastidio, ma sempre più spesso con rabbia e con disprezzo nei confronti di tutte le forze politiche, indistintamente.
      La presente proposta di legge tiene anche conto delle più recenti pubblicazioni e dei similari progetti di legge in materia presentati in Parlamento che hanno molto efficacemente colto nel segno, e intende onorare i programmi di tutti i partiti politici e di tutte le coalizioni, che invano nel tempo hanno assunto questi temi come prioritari, ma che poi, per varie ragioni, sono rimasti lettera morta.

      Non si ritiene di dover esplicitare l'articolato in quanto ritenuto sufficientemente chiaro nella sua portata; ma è evidente che un forte abbattimento dei costi della politica potrà provenire soprattutto dalla riorganizzazione complessiva dello Stato, a partire dalla riforma dei suoi Organi costituzionali, dalla revisione degli enti locali territoriali, anche sotto il profilo quantitativo, e dalla riorganizzazione complessiva della macchina statale, ormai obsoleta o comunque non adeguata alle esigenze del mondo delle imprese nonché alle esigenze e ai bisogni dei cittadini.

      I firmatari della presente proposta di legge avrebbero voluto intervenire anche sull'entità delle spese relative agli Organi costituzionali, ma ciò non si è rivelato possibile in considerazione dell'autonomia riconosciuta ai medesimi Organi dalla stessa Costituzione. Si sottolinea tale intento nell'auspicio che gli Organi costituzionali decidano di intervenire autonomamente nella direzione indicata provvedendo alla riduzione delle rispettive spese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PARLAMENTARI

Art. 1.
(Indennità e assegno vitalizio dei parlamentari).

      1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria e di assegno di fine mandato.

      2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

      3. Spetta, inoltre, al parlamentare il rimborso delle spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili all'esercizio del mandato. Sono in ogni caso rimborsate le spese relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.
      4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati su richiesta

 

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dell'interessato, corredata della relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.
      5. I membri del Parlamento non hanno diritto a tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale né al rimborso di spese telefoniche.
      6. All'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale stipendio non è riconosciuto ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento».
      7. La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata.
      8. Ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spetta un assegno vitalizio, a condizione che abbiano versato le quote contributive per un periodo di almeno dieci anni di mandato esercitato nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. Qualora il parlamentare abbia esercitato il mandato per almeno sette anni e sei mesi, può conseguire il diritto all'assegno vitalizio mediante volontaria prosecuzione del versamento delle quote contributive per i successivi due anni e sei mesi.
      9. L'importo dell'assegno vitalizio di cui al comma 8 è commisurato all'importo mensile dell'indennità parlamentare, secondo i seguenti parametri:

          a) dopo almeno dieci anni di mandato parlamentare: 25 per cento;

          b) dopo almeno quindici anni di mandato parlamentare: 40 per cento;

          c) dopo almeno venti anni di mandato parlamentare: 50 per cento.

      10. L'assegno vitalizio è erogato ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo cessati dal mandato, quando abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Non sono ammesse deroghe al limite di età stabilito dal presente comma.
      11. Le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 si applicano ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo eletti successivamente al 31 dicembre 1993.

 

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Capo II
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE E PER LA PUBBLICITÀ DEI BILANCI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Art. 2.
(Contenimento della spesa e pubblicità dei bilanci).

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2008 e fino all'anno finanziario 2012, la spesa complessiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero è ridotta annualmente nella misura del 2 per cento rispetto all'anno precedente.
      2. I bilanci annuali della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, della Corte costituzionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono resi pubblici secondo modalità determinate dai medesimi organi.
      3. I bilanci annuali della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle regioni, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici sono pubblicati in un apposito sito internet, tenuto e aggiornato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo un modello uniforme di bilancio, predisposto secondo criteri che assicurino la chiarezza e la comparabilità delle principali voci di spesa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Ai Presidenti e ai componenti di organi costituzionali, giurisdizionali, della magistratura, degli enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione pubblica non spettano, in conseguenza della cessazione dall'incarico, benefìci erogati sotto forma di servizi quali la disponibilità di automobili di servizio, di locali o di personale addetto.

 

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Capo III
CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 3.
(Norme in materia di bilancio dello Stato).

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2008 l'ammontare complessivo delle spese correnti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 298, non può essere superato per i cinque anni successivi, fermo restando che l'eventuale aumento delle spese obbligatorie deve trovare una correlata copertura attraverso la riduzione di altre spese correnti.

Art. 4.
(Numero dei componenti del Governo).

      1. Il numero dei Ministri non può essere superiore a dodici e il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore a due Ministri e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.
      2. Il numero totale dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non può essere superiore a settantadue.

Art. 5.
(Uffici di supporto).

      1. Gli uffici di supporto all' attività politica dei Ministri, dei Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

 

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dei ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono costituiti da:

          a) un capo di gabinetto;

          b) un segretario particolare;

          c) un consulente;

          d) un responsabile del servizio del cerimoniale;

          e) un addetto stampa;

          f) due addetti all'ufficio di gabinetto;

          g) tre addetti all'ufficio di segreteria;

          h) un autista addetto all'ufficio di gabinetto;

          i) due commessi.

      2. L'ufficio di supporto all'attività politica del Presidente del Consiglio dei ministri è costituito da:

          a) un capo di gabinetto;

          b) un segretario particolare;

          c) due consulenti;

          d) un responsabile e tre addetti del servizio del cerimoniale;

          e) due addetti stampa;

          f) sei addetti all'ufficio di gabinetto;

          g) quattro addetti all'ufficio di segreteria;

          h) un autista addetto all'ufficio di gabinetto;

          i) quattro commessi.

      3. Il personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 deve essere scelto, ad eccezione

 

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dei consulenti e degli addetti stampa, tra i funzionari e gli impiegati di ruolo dell'amministrazione statale e dei ruoli organici degli enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici e gli enti pubblici territoriali.

Art. 6.
(Indennità per gli incarichi pubblici e di consulenza e trasparenza amministrativa).

      1. Il trattamento economico annuale dei parlamentari, come determinato dal comma 1 dell'articolo 1, rappresenta il tetto massimo di riferimento per la retribuzione di funzioni e di incarichi pubblici e di consulenza. Particolari ed eccezionali deroghe, in relazione alla delicatezza e all'importanza strategica dell'attività svolta nell'interesse dello Stato, possono essere proposte dal Governo in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria.
      2. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni statali di pubblicare negli atti ufficiali e sul rispettivo sito internet le retribuzioni complessive dei propri amministratori e dei consulenti, ivi comprese le indennità percepite presso altri enti e società pubblici o controllati, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Gli atti che impegnano risorse pubbliche, inclusi incarichi e consulenze, non possono trovare attuazione prima della loro pubblicazione ai sensi del periodo precedente.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali territoriali, agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici, e alle società da essi dipendenti o direttamente o indirettamente controllati.
      4. Le regioni provvedono ad adeguare la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, il quale costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

 

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Capo IV
DISPOSIZIONI SUGLI ENTI LOCALI E NORME DI PRINCIPIO SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di retribuzione degli eletti negli enti locali).

      1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto»;

          b) al comma 3, le parole: «le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile»;

          c) i commi 4, 10 e 11 sono abrogati;

          d) al comma 8, lettera c), le parole: «degli assessori e dei consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «e degli assessori»;

          e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 nonché l'ammontare della relativa spesa».

Art. 8.
(Contenimento degli organi di governo degli enti locali e sponsorizzazioni).

      1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

 

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n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          «5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

          a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

              b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

      2. I comuni e le province non possono sponsorizzare associazioni e società sportive che militano in competizioni professionistiche.

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

      1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

 

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cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma l, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 50.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».

Art. 10.
(Comunità montane).

      1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
      2. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

 

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Art. 11.
(Norme di principio sul coordinamento della finanza pubblica).

      1. Le spese sostenute dalle regioni in relazione all'aumento del numero dei consiglieri regionali e all'erogazione del relativo trattamento economico comprensivo di indennità e di rimborsi di spese sostenute a vario titolo, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
      2. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, le spese sostenute dalle ragioni per l'acquisto o per la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
      3. Le spese sostenute dalle regioni per l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque per lo svolgimento di attività dirette a tali fini, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
      4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese sostenute da ciascun ente nell'anno è detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti allo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.

Art. 12.
(Patto di stabilità per comuni e province).

      1. I comuni e le province, secondo il patto di stabilità interno, devono adottare le misure necessarie per contenere la spesa corrente entro il 70 per cento delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
      2. L'obiettivo di cui al comma 1 deve essere raggiunto entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2011; in mancanza del raggiungimento di tale obiettivo si applicano le

 

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norme vigenti per l'ipotesi di dissesto finanziario con la nomina di un commissario.
      3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 è tenuto a raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1 entro due anni dalla data della sua nomina. Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta la soppressione dell'ente e l'incorporazione del relativo territorio a quello del comune contiguo di maggiori dimensioni. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le province il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta la prosecuzione della procedura di commissariamento fino al raggiungimento dell'obiettivo stesso.

Art. 13.
(Mobilità dei dipendenti della pubblica amministrazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali predispongono, a livello regionale, liste di mobilità dei rispettivi dipendenti in esubero da aggiornare ogni tre mesi, suddivise per competenze.
      2. Gli enti locali territoriali che intendano ricorrere all'acquisizione di servizi o di consulenze esterni, giustificati dalla mancanza delle specifiche professionalità richieste all'interno dell'ente, devono preventivamente ricorrere alle liste di cui al comma 1 richiedendo il trasferimenti nei propri ruoli organici dei dipendenti ivi iscritti.
      3. Il dipendente dello Stato trasferito ai sensi del comma 2 non può rifiutare la mobilità, pena la perdita del posto di lavoro.
      4. Nel caso in cui la procedura di mobilità instaurata ai sensi del presente articolo comporti il trasferimento del dipendente ad una sede di lavoro situata ad una distanza superiore a 100 chilometri dalla sua residenza, al medesimo è riconosciuto un contributo a titolo di copertura delle spese di cambio di residenza.

 

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Art. 14.
(Istituzione di nuove province).

      1. L'istituzione di una nuova provincia è finanziata con l'imposizione di una tassa di scopo posta a carico dei cittadini che risiedono nel territorio della stessa provincia e il cui ammontare deve coprire il 70 per cento delle spese relative all'istituzione.

Capo V
CONTENIMENTO DELLA SPESA NELLE SOCIETÀ A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Art. 15.
(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica).

      1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
      2. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.
      3. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

 

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agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
      4. Le regioni provvedono ad adeguare ai princìpi di cui al presente articolo le partecipazioni in società, salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.

Capo VI
SOPPRESSIONE DI ENTI E TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 16.
(Disposizioni in materia di Sviluppo Italia Spa, Istituto per la promozione industriale, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Istituto diplomatico, Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

      1. Cessa dal 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma a Sviluppo Italia Spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi di Sviluppo Italia Spa e in quelli delle società da essa partecipate o controllate.
      3. L'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è soppresso.
      4. Il liquidatore dell'IPI provvede, entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico, a rendere disponibili le risorse derivanti dall'attuazione del comma 3, per trasferirle al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ai relativi interventi attraverso le rispettive strutture ordinarie.

 

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      5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.
      6. Le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. L'Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è soppresso.
      8. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è soppresso.
      9. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è soppressa.
      10. Fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 6 con riferimento all'IPI e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le funzioni già svolte dagli enti e dagli organi soppressi in attuazione del presente articolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      11. Il personale dipendente in servizio presso gli enti e gli organi soppressi in attuazione del presente articolo è assegnato ad altra amministrazione ai sensi di quanto previsto dal capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione oppure nelle liste di mobilità previste dall'articolo 13 della presente legge.
      12. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 

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cessano dalla carica i commissari o i membri degli enti e degli organi soppressi in attuazione del presente articolo, comunque eletti o nominati. Dalla stessa data termina ogni corresponsione ai soggetti medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI E DI RIMBORSI ELETTORALI

Art. 17.
(Divieto di contributi ad imprese editrici di giornali e ad imprese radiofoniche di organi di forze politiche. Divieto di rimborsi elettorali).

      1. Sono soppressi tutti i tipi di contributi per le imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
      2. Sono soppressi i contributi previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
      3. Sono soppressi i contributi per le imprese editrici di quotidiani o periodici di organi di movimenti politici costituitesi in società cooperative ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
      4. Sono soppressi i contribuiti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, per i quotidiani periodici editi da cooperative di giornalisti o da società la cui maggioranza del capitale sociale è detenuta da cooperative che siano comunque riconducibili a partiti o movimenti politici.
      5. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,80».

 

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Capo VIII
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 18.
(Piano di rientro del debito pubblico).

      1. In corrispondenza con le minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 ed entro tale limite, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, un piano di rientro del debito pubblico attraverso l'offerta ai sottoscrittori persone fisiche di età non inferiore a cinquantacinque anni di un tasso di interesse sui titoli di Stato superiore di due punti e fino all'importo massimo di 300.000 euro per ciascun titolare. A fronte del maggior interesse riconosciuto, il titolare rinuncia alla restituzione del valore dei titoli alla scadenza. Lo stesso tasso di interesse è riconosciuto al coniuge superstite per tutta la durata della vita. I predetti titoli sono iscritti in un registro speciale. A seguito dell'iscrizione nel registro speciale, i titoli sono cancellati dal debito pubblico.


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