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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2643 |
1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria e di assegno di fine mandato.
2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
3. Spetta, inoltre, al parlamentare il rimborso delle spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili all'esercizio del mandato. Sono in ogni caso rimborsate le spese relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.
4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati su richiesta
a) dopo almeno dieci anni di mandato parlamentare: 25 per cento;
b) dopo almeno quindici anni di mandato parlamentare: 40 per cento;
c) dopo almeno venti anni di mandato parlamentare: 50 per cento.
10. L'assegno vitalizio è erogato ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo cessati dal mandato, quando abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Non sono ammesse deroghe al limite di età stabilito dal presente comma.
11. Le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 si applicano ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo eletti successivamente al 31 dicembre 1993.
1. A decorrere dall'anno finanziario 2008 e fino all'anno finanziario 2012, la spesa complessiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero è ridotta annualmente nella misura del 2 per cento rispetto all'anno precedente.
2. I bilanci annuali della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, della Corte costituzionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono resi pubblici secondo modalità determinate dai medesimi organi.
3. I bilanci annuali della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle regioni, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici sono pubblicati in un apposito sito internet, tenuto e aggiornato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo un modello uniforme di bilancio, predisposto secondo criteri che assicurino la chiarezza e la comparabilità delle principali voci di spesa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai Presidenti e ai componenti di organi costituzionali, giurisdizionali, della magistratura, degli enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione pubblica non spettano, in conseguenza della cessazione dall'incarico, benefìci erogati sotto forma di servizi quali la disponibilità di automobili di servizio, di locali o di personale addetto.
1. A decorrere dall'anno finanziario 2008 l'ammontare complessivo delle spese correnti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 298, non può essere superato per i cinque anni successivi, fermo restando che l'eventuale aumento delle spese obbligatorie deve trovare una correlata copertura attraverso la riduzione di altre spese correnti.
1. Il numero dei Ministri non può essere superiore a dodici e il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore a due Ministri e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.
2. Il numero totale dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non può essere superiore a settantadue.
1. Gli uffici di supporto all' attività politica dei Ministri, dei Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
a) un capo di gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) un consulente;
d) un responsabile del servizio del cerimoniale;
e) un addetto stampa;
f) due addetti all'ufficio di gabinetto;
g) tre addetti all'ufficio di segreteria;
h) un autista addetto all'ufficio di gabinetto;
i) due commessi.
2. L'ufficio di supporto all'attività politica del Presidente del Consiglio dei ministri è costituito da:
a) un capo di gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) due consulenti;
d) un responsabile e tre addetti del servizio del cerimoniale;
e) due addetti stampa;
f) sei addetti all'ufficio di gabinetto;
g) quattro addetti all'ufficio di segreteria;
h) un autista addetto all'ufficio di gabinetto;
i) quattro commessi.
3. Il personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 deve essere scelto, ad eccezione
1. Il trattamento economico annuale dei parlamentari, come determinato dal comma 1 dell'articolo 1, rappresenta il tetto massimo di riferimento per la retribuzione di funzioni e di incarichi pubblici e di consulenza. Particolari ed eccezionali deroghe, in relazione alla delicatezza e all'importanza strategica dell'attività svolta nell'interesse dello Stato, possono essere proposte dal Governo in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria.
2. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni statali di pubblicare negli atti ufficiali e sul rispettivo sito internet le retribuzioni complessive dei propri amministratori e dei consulenti, ivi comprese le indennità percepite presso altri enti e società pubblici o controllati, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Gli atti che impegnano risorse pubbliche, inclusi incarichi e consulenze, non possono trovare attuazione prima della loro pubblicazione ai sensi del periodo precedente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali territoriali, agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici, e alle società da essi dipendenti o direttamente o indirettamente controllati.
4. Le regioni provvedono ad adeguare la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, il quale costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto»;
b) al comma 3, le parole: «le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile»;
c) i commi 4, 10 e 11 sono abrogati;
d) al comma 8, lettera c), le parole: «degli assessori e dei consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «e degli assessori»;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 nonché l'ammontare della relativa spesa».
1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
a) il comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».
2. I comuni e le province non possono sponsorizzare associazioni e società sportive che militano in competizioni professionistiche.
1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
a) al comma l, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 50.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».
1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
1. Le spese sostenute dalle regioni in relazione all'aumento del numero dei consiglieri regionali e all'erogazione del relativo trattamento economico comprensivo di indennità e di rimborsi di spese sostenute a vario titolo, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
2. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, le spese sostenute dalle ragioni per l'acquisto o per la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
3. Le spese sostenute dalle regioni per l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque per lo svolgimento di attività dirette a tali fini, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese sostenute da ciascun ente nell'anno è detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti allo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.
1. I comuni e le province, secondo il patto di stabilità interno, devono adottare le misure necessarie per contenere la spesa corrente entro il 70 per cento delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
2. L'obiettivo di cui al comma 1 deve essere raggiunto entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2011; in mancanza del raggiungimento di tale obiettivo si applicano le
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali predispongono, a livello regionale, liste di mobilità dei rispettivi dipendenti in esubero da aggiornare ogni tre mesi, suddivise per competenze.
2. Gli enti locali territoriali che intendano ricorrere all'acquisizione di servizi o di consulenze esterni, giustificati dalla mancanza delle specifiche professionalità richieste all'interno dell'ente, devono preventivamente ricorrere alle liste di cui al comma 1 richiedendo il trasferimenti nei propri ruoli organici dei dipendenti ivi iscritti.
3. Il dipendente dello Stato trasferito ai sensi del comma 2 non può rifiutare la mobilità, pena la perdita del posto di lavoro.
4. Nel caso in cui la procedura di mobilità instaurata ai sensi del presente articolo comporti il trasferimento del dipendente ad una sede di lavoro situata ad una distanza superiore a 100 chilometri dalla sua residenza, al medesimo è riconosciuto un contributo a titolo di copertura delle spese di cambio di residenza.
1. L'istituzione di una nuova provincia è finanziata con l'imposizione di una tassa di scopo posta a carico dei cittadini che risiedono nel territorio della stessa provincia e il cui ammontare deve coprire il 70 per cento delle spese relative all'istituzione.
1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
2. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.
3. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
1. Cessa dal 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma a Sviluppo Italia Spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi di Sviluppo Italia Spa e in quelli delle società da essa partecipate o controllate.
3. L'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è soppresso.
4. Il liquidatore dell'IPI provvede, entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico, a rendere disponibili le risorse derivanti dall'attuazione del comma 3, per trasferirle al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ai relativi interventi attraverso le rispettive strutture ordinarie.
1. Sono soppressi tutti i tipi di contributi per le imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
2. Sono soppressi i contributi previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
3. Sono soppressi i contributi per le imprese editrici di quotidiani o periodici di organi di movimenti politici costituitesi in società cooperative ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Sono soppressi i contribuiti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, per i quotidiani periodici editi da cooperative di giornalisti o da società la cui maggioranza del capitale sociale è detenuta da cooperative che siano comunque riconducibili a partiti o movimenti politici.
5. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,80».
1. In corrispondenza con le minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 ed entro tale limite, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, un piano di rientro del debito pubblico attraverso l'offerta ai sottoscrittori persone fisiche di età non inferiore a cinquantacinque anni di un tasso di interesse sui titoli di Stato superiore di due punti e fino all'importo massimo di 300.000 euro per ciascun titolare. A fronte del maggior interesse riconosciuto, il titolare rinuncia alla restituzione del valore dei titoli alla scadenza. Lo stesso tasso di interesse è riconosciuto al coniuge superstite per tutta la durata della vita. I predetti titoli sono iscritti in un registro speciale. A seguito dell'iscrizione nel registro speciale, i titoli sono cancellati dal debito pubblico.
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