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PDL 2654

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2654


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Agevolazione fiscale relativa al canone di locazione dell'abitazione in favore dei nuclei familiari indigenti residenti nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti

Presentata il 16 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'accesso all'abitazione nei grandi centri ad alta densità abitativa è divenuto, per oltre un milione di famiglie, un problema enorme a causa dei costi elevati dell'affitto. Soprattutto le famiglie monoreddito e quelle a basso reddito soffrono per tale problema e quindi a loro è destinata la presente proposta di legge. In effetti, la Corte costituzionale già nel 1995, con la sentenza n. 358, e nel 1998, con la sentenza n. 12, raccomandava al Governo di rimuovere dall'ordinamento tributario gli effetti distorsivi e sperequativi a carico dei nuclei familiari ad unico reddito. Questa soluzione, suggerita dall'Assoconsum piemontese, sembra valida, e con la presente proposta di legge si intende agire in tale direzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, i nuclei familiari residenti, con un reddito inferiore a 15.000 euro annui, che non sono proprietari di una unità immobiliare abitativa e che non usufruiscono a qualsiasi titolo di alloggi di natura pubblica o di edilizia agevolata o economico-popolare, hanno diritto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a dedurre dal reddito imponibile il 50 per cento del canone di locazione, stabilito in base a contratto regolarmente registrato.

Art. 2.

      1. Il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 1.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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