PDL 2662
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2662
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CARLUCCI
Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria sui treni
Presentata il 16 maggio 2007
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge il rafforzamento della tutela del viaggiatore. Dato che il treno è un mezzo di trasporto di grande importanza e ogni giorno migliaia e migliaia di passeggeri ne usufruiscono, sarebbe logico garantire migliori servizi e rendere maggiormente sicuro il tempo di percorrenza con l'istituzione, sul treno stesso, di un servizio di assistenza sanitaria.
Pensiamo al sorgere di eventuali disturbi, fastidi o all'affacciarsi di dolori improvvisi e al conseguente stato di ansia che si presenterebbe proprio a seguito del manifestarsi di sintomi insoliti, mentre ci si trova in una situazione d'impotenza: si è su un treno in attesa di raggiungere, quanto prima, una stazione per ricevere le cure di cui si ha bisogno.
Tutto questo potrebbe essere agevolato prevedendo la presenza di un medico o di un infermiere con la dotazione necessaria al primo soccorso. I viaggi, soprattutto quelli a lunga percorrenza, sarebbero più sicuri per tutti i passeggeri. Ritengo che sia necessario investire sulla salvaguardia della salute; ciò rappresenterebbe per il trasporto ferroviario nazionale un decisivo salto di qualità e garantirebbe maggiore competitività con il trasporto estero.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La società Ferrovie dello Stato Spa è tenuta a disporre la presenza di un medico o di un infermiere, per i servizi di assistenza sanitaria e di pronto intervento ai passeggeri, sui treni viaggiatori con percorrenza superiore a 600 chilometri o, comunque, sui treni che effettuano percorsi della durata di almeno 8 ore ovvero di almeno 1 ora e 45 minuti senza fermate intermedie.
2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli standard tipologici e la dotazione dei mezzi di soccorso necessari all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria istituito ai sensi del comma 1.