Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2662

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2662


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria sui treni

Presentata il 16 maggio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge il rafforzamento della tutela del viaggiatore. Dato che il treno è un mezzo di trasporto di grande importanza e ogni giorno migliaia e migliaia di passeggeri ne usufruiscono, sarebbe logico garantire migliori servizi e rendere maggiormente sicuro il tempo di percorrenza con l'istituzione, sul treno stesso, di un servizio di assistenza sanitaria.
      Pensiamo al sorgere di eventuali disturbi, fastidi o all'affacciarsi di dolori improvvisi e al conseguente stato di ansia che si presenterebbe proprio a seguito del manifestarsi di sintomi insoliti, mentre ci si trova in una situazione d'impotenza: si è su un treno in attesa di raggiungere, quanto prima, una stazione per ricevere le cure di cui si ha bisogno.
      Tutto questo potrebbe essere agevolato prevedendo la presenza di un medico o di un infermiere con la dotazione necessaria al primo soccorso. I viaggi, soprattutto quelli a lunga percorrenza, sarebbero più sicuri per tutti i passeggeri. Ritengo che sia necessario investire sulla salvaguardia della salute; ciò rappresenterebbe per il trasporto ferroviario nazionale un decisivo salto di qualità e garantirebbe maggiore competitività con il trasporto estero.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La società Ferrovie dello Stato Spa è tenuta a disporre la presenza di un medico o di un infermiere, per i servizi di assistenza sanitaria e di pronto intervento ai passeggeri, sui treni viaggiatori con percorrenza superiore a 600 chilometri o, comunque, sui treni che effettuano percorsi della durata di almeno 8 ore ovvero di almeno 1 ora e 45 minuti senza fermate intermedie.
      2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli standard tipologici e la dotazione dei mezzi di soccorso necessari all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria istituito ai sensi del comma 1.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su