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PDL 1546

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1546



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FUNDARÒ, BALDUCCI, BOATO, BONELLI, CASSOLA, DE ZULUETA, FRANCESCATO, LION, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, POLETTI

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Presentata il 1o agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La necessità di individuare ciascuno come persona a cui appartengono tratti distintivi propri che la identifichino e la distinguano dalle altre persone richiede il superamento di alcune disposizioni attualmente previste dal codice civile.
      L'argomento assume un profilo ancora più necessario ed urgente non solo per fare compiere un decisivo passo avanti alla società italiana in materia di stato civile, ma anche e soprattutto per dare esecuzione a una specifica segnalazione che è stata indicata dalla Corte costituzionale.
      La questione di cui si discute riguarda l'attribuzione del cognome ai figli. Con la sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta al legislatore ordinario la regolamentazione organica della materia dell'attribuzione del cognome ai figli legittimi.
      Con questa motivazione, la Corte costituzionale, pur dando atto che il sistema, attualmente vigente nel nostro Paese, di attribuzione automatica del cognome paterno alla prole, già superato dai maggiori Stati europei, sulla scia delle indicazioni delle fonti convenzionali e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, costituisce il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell'ordinamento e con il valore costituzionale della parità tra uomo e donna, ha tuttavia dichiarato inammissibile la relativa questione di legittimità
 

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costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, in considerazione della eterogeneità delle soluzioni prospettabili in alternativa al censurato regime e del vuoto di regole che la caducazione dello stesso avrebbe determinato.
      La Corte di cassazione, I sezione civile, chiamata a decidere sul ricorso proposto nei confronti della sentenza della corte di appello di Milano con la quale si confermava la decisione del tribunale di Milano di rigetto di una domanda di due coniugi, diretta a ottenere la rettificazione dell'atto di nascita della propria figlia minore nel senso che le fosse imposto il cognome materno in luogo di quello paterno, risultante dall'atto formato dall'ufficiale dello stato civile, in contrasto con la volontà espressa dal padre al momento della dichiarazione di nascita, con ordinanza del 17 luglio 2004, aveva sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, 33 e 34 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata.
      La corte di appello di Milano, sulla base di una estesa elencazione di norme applicabili in materia, desumeva l'immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è tuttavia presente nel sistema, configurandosi come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo, alla stregua della quale il cognome del figlio legittimo non si trasmette di padre in figlio, ma si estende ipso iure dal primo al secondo.
      La Corte di cassazione aveva opposto il proprio dissenso sull'asserzione della corte di appello di Milano che ravvisava il fondamento dell'attribuzione al figlio legittimo del cognome paterno in una consuetudine, la quale postulava una reiterazione e una continuità di comportamenti conformi a una medesima regola da parte della generalità dei consociati nella convinzione della loro doverosità, elementi che non erano riscontrabili nella vicenda dell'attribuzione del cognome paterno, segnata da un'attività vincolata dell'ufficiale dello stato civile, a fronte della quale la volontà ed il convincimento dei singoli dichiaranti non trovavano spazio. In tale ambito, sempre a parere della Corte di cassazione, una siffatta consuetudine sarebbe stata contra legem, in quanto contrastante con la legge di riforma del diritto di famiglia, che delinea su basi paritarie il nuovo modello della famiglia, oltre che con i princìpi costituzionali di riferimento, e, come tale, suscettibile di disapplicazione da parte del giudice.
      È evidente che il lungo tempo trascorso da quando è iniziato il dibattito su quale cognome possa attribuirsi al figlio, e il maturarsi di una diversa sensibilità nella collettività e di diversi valori di riferimento, nonché gli impegni imposti da convenzioni internazionali e le sollecitazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie, richiedono una nuova valutazione della conformità della norma denunciata agli articoli 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, e pertanto una modifica alla legislazione vigente.
      In particolare, citando ancora le dichiarazioni della Corte di cassazione, con riguardo ai profili di contrasto con il citato articolo 2 della Costituzione, si pone in evidenza il carattere di tale parametro quale norma a fattispecie aperta, diretta a recepire e a garantire le nuove esigenze di tutela della persona, sottolineandosi il diritto all'identità personale, del quale il nome costituisce il primo, e più immediato, elemento caratterizzante, e rilevandosi che la tutela costituzionale offerta dall'invocato articolo 2 ai diritti dell'uomo «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» esige che il diritto di cui si tratta sia garantito, nell'ambito di quella formazione sociale primaria che è la famiglia, nella duplice direzione del diritto
 

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della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e di quello del figlio di acquisire segni di identificazione rispetto a entrambi i genitori, testimoniando la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna.
      La disciplina attualmente applicata in materia sarebbe altresì in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. In tale circostanza, la Corte rileva che l'attribuzione, automatica e indefettibile, ai figli del cognome paterno si risolve in una discriminazione e in una violazione del principio fondamentale di uguaglianza e di pari dignità, che, nella legge di riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975) trova espressione sia con riferimento ai rapporti tra coniugi - i quali, ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri - sia con riguardo al rapporto con i figli, nei cui confronti l'articolo 147 del medesimo codice impone ai coniugi obblighi di identico contenuto.
      La Corte di cassazione solleva anche la discordanza con l'articolo 29, secondo comma, della Costituzione, rilevando che il necessario bilanciamento tra l'esigenza di tutela dell'unità familiare, cui è riconosciuta copertura costituzionale, e la piena realizzazione del principio di uguaglianza non è correttamente perseguibile attraverso una norma così marcatamente discriminatoria, tenuto anche conto che l'unità familiare si rafforza nella misura in cui i rapporti tra i coniugi siano governati dalla solidarietà e dalla parità.
      Pertanto, il principio di uguaglianza tra i coniugi, che costituisce esplicazione del principio fondamentale di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto funzionale alla realizzazione dell'unità familiare, non può connotarsi solo in chiave negativa, come divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso, ma implica anche il riconoscimento di una uguale responsabilità dei coniugi nello svolgimento in concreto dei rapporti familiari, nel quadro di una reciproca solidarietà.
      Le conclusioni scaturite riguardo al tema in oggetto rilevano che il limite all'uguaglianza dei coniugi a tutela dell'unità della famiglia può trovare giustificazione solo in presenza di situazioni che rendano indispensabile una specifica previsione normativa, e che comunque, in siffatte ipotesi, la soluzione legislativa che privilegi uno dei coniugi rispetto all'altro non può essere ancorata al criterio del sesso del coniuge designato, non tollerando né il principio di cui all'articolo 3 della Costituzione, né le varie convenzioni internazionali sui diritti umani, cui l'Italia ha aderito, discriminazioni basate sul sesso. Inoltre, è dubbio che l'attribuzione del cognome del coniuge di genere maschile sia effettivamente indispensabile per assicurare l'unità familiare, ed è da escludere che le altre soluzioni praticabili, ispirate al criterio della scelta preventiva dei coniugi o a quello del doppio cognome, possano costituire attentato all'unità e alla stabilità della famiglia, come a tale proposito evidenziano le numerose esperienze di altri Paesi la cui legislazione si è già mossa nel senso auspicato.
      Per fugare ogni incertezza sulla legittimità di eventuali procedimenti che sostituiscano l'attuale prassi di attribuzione del cognome alla prole diventa indispensabile intervenire per vie legislative, anche se non varrebbe il rilievo che il superamento del principio di immediata e automatica attribuzione di un unico e predeterminato cognome possa creare problemi e incertezze nel sistema: l'esplicazione del fondamentale principio costituzionale di uguaglianza non può infatti arrestarsi in presenza di inconvenienti, pur seri, ma suscettibili di essere risolti in via legislativa.
      Con la presente proposta di legge intendiamo definire una normativa che consenta a ciascuno di essere individuato come una persona che ha un cognome suo proprio, sufficiente a distinguerla, eventualmente insieme ad altri elementi come la data di nascita, o altro ancora, qualora fosse necessario, e non come una persona che ha un cognome «appoggiato» a un altro, così come stabilisce ora il nostro codice civile.
      L'attuale formulazione dell'articolo 143-bis del codice civile prevede infatti che
 

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la moglie aggiunga al proprio il cognome del marito, mentre l'articolo 156-bis tutela il marito dall'uso per lui pregiudizievole del suo cognome da parte della moglie. L'articolo 262, infine, oltre a stabilire la filiazione patrilineare, prevede tra l'altro che, in caso di riconoscimento successivo del figlio naturale da parte del padre, questi possa attribuire il suo cognome al figlio, sostituendolo a quello della madre.
      Si tratta di norme che occorre superare non solo per garantire che ciascuno sia se stesso anche nel cognome che porta, ma anche per assicurare una effettiva pari dignità di persona a entrambi i genitori nei confronti dei figli, senza operare quella «cancellazione» della donna-madre che le attuali norme stabiliscono.
      Con le norme che si propongono si intende offrire ai genitori l'opportunità di decidere di comune accordo il cognome del figlio, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre ovvero quello di entrambi, senza automatismi né obblighi.
      Naturalmente, la scelta di attribuire ai figli il doppio cognome, di cui è auspicabile la diffusione in quanto non impone nulla al figlio, richiede l'introduzione di un correttivo per evitare che si assista alla moltiplicazione dei cognomi nelle prossime generazioni: sarà il figlio stesso, al compimento della maggiore età, a decidere quale cognome conservare per sé da quel momento in poi; nel caso non dovesse decidere, sarà il cognome della madre ad avere la priorità e ad essere trasmesso. Le nuove norme si applicano anche in caso di adozione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 143-bis del codice civile).

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome e, se del caso, dopo il suo cognome è apposta la dizione "coniugato con" ovvero "coniugata con" seguita dal cognome dell'altro coniuge».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 143-bis. 1 del codice civile).

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis.1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile i genitori, in relazione al cognome da attribuire al figlio stesso, possono scegliere tra:

          a) l'attribuzione di un cognome unico, stabilito con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile da cui risulti univocamente la comune volontà di determinare quale dei loro cognomi sarà attribuito al figlio stesso. In caso di mancato accordo tra i genitori si applica quanto previsto dalla lettera b);

          b) l'attribuzione del doppio cognome; in tal caso il cognome del figlio è composto dai cognomi di entrambi i genitori; il cognome della madre precede quello del padre. Entro due mesi dal compimento del diciottesimo anno di età, ovvero al momento del matrimonio qualora questo avvenga prima del compimento del diciottesimo anno di età, il figlio, possibilmente

 

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d'intesa con i genitori, comunica all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza quale dei due cognomi intende conservare e utilizzare come distintivo di sé. Qualora tale comunicazione non sia effettuata, è attribuito d'ufficio il cognome della madre».

Art. 3.
(Abrogazione dell'articolo 156-bis del codice civile).

      1. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 262 del codice civile).

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio). - Nel caso di riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte di entrambi i genitori si applica la disciplina prevista dall'articolo 143-bis.1.
      Nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. Qualora l'altro genitore riconosca successivamente il figlio, ovvero qualora la filiazione venga accertata in un momento successivo al primo riconoscimento, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 299 del codice civile).

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome che i genitori decidono ai sensi dell'articolo 143-bis.1».


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