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PDL 2408

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2408



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'ULIZIA, LUPI, ASTORE, EVANGELISTI, LEOLUCA ORLANDO, OSSORIO

Esclusione delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni dall'applicazione dell'articolo 1, commi da 755 a 757, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di trattamento di fine rapporto

Presentata il 19 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - In virtù delle disposizioni introdotte dalla recente legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 755 a 757), dal 1o gennaio 2007 è divenuto operativo il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto», istituito presso la tesoreria centrale dello Stato e gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), cui confluirà il trattamento di fine rapporto (TFR) maturato «inoptato», vale a dire quello non espressamente destinato a forme pensionistiche complementari.
      È doveroso evidenziare che la presente proposta di legge trae origine da un ordine del giorno (n. 9/01746-bis/382, presentato il 18 novembre 2006) accolto nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria alla Camera dei deputati, con cui si impegnava il Governo «a valutare (...) ulteriori iniziative legislative volte ad esonerare dall'obbligo di versamento del
 

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contributo al Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto (...) le società di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale».
      Il conferimento del TFR al nuovo «Fondo INPS» in alternativa ai fondi pensione, se è discrezionale per le imprese con un numero di addetti inferiore a 50, è cogente per le imprese con un numero di dipendenti maggiore. Ciò perché essendo il TFR una sorta di autofinanziamento per le imprese, pur essendo previste per legge misure di compensazione dei costi conseguenti al conferimento dello stesso alla previdenza integrativa, si è voluto salvaguardare le piccole e medie imprese (PMI) da una repentina mancanza di liquidità.
      Tuttavia esistono talune realtà (enti, organizzazioni, imprese) che, a prescindere dalla loro dimensione - piccole, medie o grandi, con meno o più di 50 dipendenti - necessitano per l'espletamento delle proprie attività del mantenimento della liquidità al proprio interno, la quale costituisce condicio sine qua non ai fini della loro sopravvivenza.
      Quest'ultima non va rapportata alle mere caratteristiche del mercato, poiché le realtà richiamate, prescindendo da scopi lucrativi e meramente competitivi, ottemperano prioritariamente al raggiungimento di uno scopo sociale perseguito esclusivamente con finalità solidaristiche.
      Inoltre, diviene ancora più necessario il mantenimento di detta liquidità in quelle realtà che si caratterizzano per lo svolgimento di un'attività di impresa orientata agli scopi e alle finalità predetti, ovvero le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991.
      A tale riguardo, si ricorda che la promozione della cooperazione è un dovere prima di tutto morale poiché essa consente di conseguire quella partecipazione dei lavoratori, che non ne avrebbero avuto la possibilità, all'organizzazione economica del Paese, che è prevista tra i princìpi fondamentali della Costituzione, e quindi dell'intero ordinamento, come condizione per l'uguaglianza sostanziale. Inoltre, il favore legislativo per la cooperazione è strettamente connesso alla funzione di «mutualità esterna» che tale sistema imprenditoriale garantisce, ovvero la capacità di indirizzare l'attività a beneficio non già dei soli soci, bensì dell'intera compagine di riferimento allargandosi alla collettività in generale, o dell'utilità pubblica in genere. Ciò lega indissolubilmente l'articolo 45 della Costituzione con la tutela delle formazioni sociali intermedie e con i doveri di solidarietà previsti da un altro dei princìpi fondamentali della stessa Costituzione. In definitiva, gli interventi del legislatore italiano in materia di cooperazione non sono frutto di iniziative occasionali o asistematiche, ma s'inquadrano in un disegno generale «programmato» dal citato articolo 45, cui il legislatore stesso è, evidentemente, vincolato.
      La genesi e lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale di tipo cooperativo ha permesso, in anni di immobilismo progettuale, di assicurare quel quantum necessario affinché il motore dell'economia continuasse a muoversi, seppure a valori minimi, sfruttando le caratteristiche fondanti la cooperazione, ovvero l'autoimprenditorialità e i profondi legami reticolari.
      È pertanto doveroso sostenere la crescita dimensionale di queste imprese che hanno garantito servizi all'utenza nonostante i pagamenti ritardati (i ritardi raggiungono anche i diciotto mesi), soprattutto nel settore sanitario, e che hanno responsabilmente incorporato i difetti di un welfare praticamente inesistente, permettendo a intere fasce di popolazione «dimenticate» di poter usufruire di servizi dignitosi.
      Se, dunque, a questi ritardi che hanno anche generato l'utilizzo di risorse interne per pagare i soci lavoratori e i dipendenti si somma anche l'eventuale perdita di liquidità derivante dal conferimento obbligatorio del TFR ai fondi pensione o all'istituendo Fondo INPS, verrebbe messo a repentaglio il livello minimo di assistenza agli utenti e compromessa la sopravvivenza dell'impresa cooperativa stessa, in termini di sviluppo e di competitività.
      Lo stesso ragionamento vale altresì per tutte le altre realtà simili che, pur non
 

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essendo caratterizzate dallo svolgimento di un'attività d'impresa, hanno necessità di risorse per l'espletamento della funzione ad esse assegnata, risorse che generalmente sono attinte al proprio interno.
      Per questi motivi riteniamo non rinviabile il presente intervento legislativo, finalizzato a esonerare dal conferimento obbligatorio del TFR al nuovo Fondo INPS tutte le cooperative sociali, le associazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni come definite dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e dalla legge n. 383 del 2000, comprese quelle con più di 50 addetti alle proprie dipendenze, e ne auspichiamo la rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 755, 756 e 757, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle associazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, ivi incluse le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e alle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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