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PDL 2548

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2548



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAITI, ASTORE, CARTA, LUMIA, LEOLUCA ORLANDO, OSSORIO, PELINO, RAZZI, ROTONDO

Disposizioni concernenti la dislocazione territoriale degli enti, dei reparti e delle infrastrutture delle Forze armate

Presentata il 24 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le infrastrutture militari nel nostro Paese risultano dislocate in maniera disomogenea e fortemente concentrate nelle regioni del centro, del nord e del nord-est. Tale dislocazione nasce dall'esigenza, avvertita dopo il secondo conflitto mondiale e nel quadro di preoccupante assetto politico-strategico della «Guerra fredda», di concentrare presìdi militari e di assicurare un'efficace vigilanza lungo la cosiddetta «soglia di Gorizia».
      Il rinnovato assetto politico-istituzionale europeo, nonché l'allargamento della NATO a Paesi aderenti all'ex Patto di Varsavia, hanno fatto venire meno le ragioni d'essere di un siffatto dislocamento logistico-geografico delle infrastrutture militari.
      A ciò si aggiunga il venire meno dell'obbligo di leva avviato con il processo di professionalizzazione delle Forze armate (disciplinato dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale»), che vede come protagonisti del nuovo procedimento di arruolamento, per la maggior parte, giovani provenienti dal sud e dalle isole.
      La maggior parte dei militari è quindi costretta ad allontanarsi considerevolmente e immotivatamente, se non per ragioni logistico-strutturali, dai loro luoghi di origine, provocando situazioni di forte disagio e di affollamento abnorme delle strutture militari concepite per un certo numero di militari che, per soli dodici mesi, adempivano i loro obblighi di leva.
      Una tale forma di «pendolarismo» comporta l'inutile spreco di capitali e di energie che potrebbero essere investiti in maniera più razionale e proficua, determinando
 

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gravi disagi per coloro i quali, intraprendendo con convinzione e dedizione la carriera militare, aspirano a crearsi una famiglia e un futuro stabile e sereno senza dover coprire distanze «siderali» per raggiungere il posto di lavoro.
      Lo scopo della presente proposta di legge è quello di operare una razionalizzata «ridislocazione» delle infrastrutture sul territorio nazionale in relazione al rinnovato assetto politico-comunitario e alle reali esigenze dei nostri professionisti delle Forze armate.
      L'articolo 1 individua nelle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari.
      L'articolo 2 prevede che il Ministro della difesa, con uno o più decreti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, individui, nelle suddette regioni, le sedi ove ubicare le infrastrutture militari e di conseguenza gli enti e i reparti militari da ridislocare e fissi i tempi e le modalità di realizzazione delle nuove caserme e di ristrutturazione di quelle già esistenti. Prevede, inoltre, che per la realizzazione e per la costruzione delle nuove infrastrutture militari siano utilizzate aree demaniali assegnate o in uso al Ministero della difesa, previa intesa con le regioni e con gli enti locali interessati.
      L'articolo 3 prevede apposite agevolazioni per il personale delle Forze armate costretto quotidianamente a spostarsi dal luogo di residenza a quello di servizio.
      L'articolo 4, infine, prevede la copertura finanziaria della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Piano di dislocazione territoriale).

      1. Al fine di realizzare un'equilibrata distribuzione degli enti e dei reparti delle Forze armate sul territorio nazionale, la presente legge prevede un nuovo piano di dislocazione degli stessi individuando nelle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari.

Art. 2.
(Criteri di organizzazione).

      1. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) individua, nelle regioni indicate all'articolo 1, le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari e stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione e la costruzione delle stesse;

          b) individua gli enti e i reparti militari da insediare nelle sedi di cui alla lettera a);

          c) stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la costruzione o l'acquisizione di unità abitative di edilizia economica e popolare da assegnare, previa intesa con gli enti locali interessati, nella misura del 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente;

          d) stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle infrastrutture militari e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari

 

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in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

      2. I progetti per la realizzazione e per la costruzione delle nuove infrastrutture militari e per la costruzione o l'acquisizione delle unità abitative, di cui al comma 1, lettere a) e c), sono effettuati mediante l'utilizzo privilegiato di aree demaniali assegnate o in uso al Ministero della difesa, previa intesa con le regioni e con gli enti locali interessati.

Art. 3.
(Agevolazioni).

      1. Al fine di ridurre i disagi del personale militare delle Forze armate derivanti dallo spostamento dalla sede di residenza alla sede di servizio, il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità per fornire al medesimo personale abbonamenti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, secondo criteri e modalità da fissare in regime di concertazione e di contrattazione.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla messa in liquidazione dell'«Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa», di cui al comma 460 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


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