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PDL 2592

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2592



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSTANTINI, MURA

Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di ripartizione delle detrazioni fiscali per i figli a carico

Presentata il 3 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), stabilisce che la detrazione per familiari a carico, ove si tratti di figli di genitori separati affidati esclusivamente a un genitore, spetta per intero a quest'ultimo, con esclusione del genitore non affidatario, tenuto peraltro per legge (articolo 155 del codice civile) a contribuire al mantenimento dei figli. Che siano ammessi accordi diversi, improbabili in tali fattispecie, ha ovviamente scarso rilievo pratico e nessun rilievo di principio. La norma aggiunge che diverso è il trattamento riservato alle famiglie separate nelle quali l'affidamento è condiviso o congiunto. In tal caso, salvo diversa indicazione dei soggetti interessati conseguente ad accordi, la detrazione è ripartita d'ufficio tra i genitori al 50 per cento. L'associazione nazionale «Crescere Insieme», che da anni si occupa specificamente della tutela dei figli di genitori separati e che, in particolare, ha curato l'introduzione in Italia dell'affidamento condiviso, ha fatto notare a tale proposito che non esiste alcuna ragione tecnica o giuridica per discriminare le due situazioni, e solleva un grave problema di equità fiscale. La segnalazione appare corretta. Difatti, i princìpi generali dell'equità fiscale medesima prescrivono da sempre che l'alleggerimento - detrazione o deduzione che sia - spetta al contribuente sul quale gravi di fatto l'onere relativo. Ciò a prescindere dal rapporto, o meno, di convivenza o altre circostanze. Non a caso, le istruzioni per
 

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il contribuente distribuite dall'Agenzia delle entrate negli anni precedenti hanno sempre fatto riferimento, per detrazioni e deduzioni, unicamente alla circostanza che il figlio fosse effettivamente a carico del genitore. Pertanto, una situazione di fatto, concreta, ha sempre costituito l'unico dato rilevante ai fini degli sgravi fiscali. Ad esempio, nel fascicolo UNICO distribuito nel 2006 si specificava che i figli possono essere considerati familiari a carico anche se non conviventi, a differenza, tra gli altri, del coniuge legalmente ed effettivamente separato per il quale la convivenza è richiesta. Non diversamente, la circolare 15/E del 16 marzo 2007 dell'Agenzia delle entrate precisa che «La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori». Viene, dunque, meno qualsiasi differenza fiscalmente rilevante fra genitore affidatario e non affidatario, dato che entrambi sono tenuti a concorrere alle spese per il mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito e più in generale alle proprie risorse economiche.
      La questione appare di non poco rilievo, al di là dell'evidente iniquità nella ripartizione dell'agevolazione fiscale, ove si consideri che la disposizione dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sembra porsi anche in contrasto con quanto previsto dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. L'articolo 3, difatti, stabilisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e la loro pari dignità sociale a prescindere dalle loro condizioni personali e sociali. È dunque evidente che non è ammissibile una discriminazione basata sul tipo di affidamento dei figli stabilito dal magistrato, che si basa di regola su criteri di organizzazione pratica o addirittura di convincimento ideologico, senza alcuna relazione con l'onere economico, che resta a carico, comunque, di entrambi i genitori. Altrettanto sembra potersi sostenere nei confronti dell'articolo 53, che stabilisce il criterio fondamentale per la ripartizione degli oneri tra i cittadini al fine di contribuire al bilancio dello Stato. L'unico parametro che interessa è quello della capacità contributiva, a prescindere da qualsiasi aspetto familiare o sociale.
      Appare, dunque, evidente quanto sia importante procedere sollecitamente a correggere la formulazione del citato articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in questo aspetto, che coinvolge centinaia di migliaia di famiglie italiane e che, se non tempestivamente corretto, indurrebbe certamente un aspro e rilevante contenzioso, principalmente a discapito della serenità e dell'effettiva tutela dei figli stessi, i soggetti più deboli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ottavo e il nono periodo sono sostituiti dal seguente: «In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia il regime di affidamento, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


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