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PDL 2645

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2645



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ALLASIA, FAVA

Disposizioni sulla collaborazione occasionale di congiunti dell'imprenditore all'attività delle imprese artigiane

Presentata il 14 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il comparto artigiano rappresenta un importante settore occupazionale, in virtù della propria capacità di adattarsi repentinamente alle variazioni del mercato del lavoro.
      La tipologia di impresa artigiana possiede connotati specifici, fortemente radicati nella società e nell'ambito familiare dell'imprenditore che vi opera; ambito, quest'ultimo, che riveste una valenza sociale e culturale unica. L'osmosi continua tra famiglia e lavoro permette, infatti, all'ambito familiare dell'imprenditore artigiano di coltivare quei valori fondamentali che sono alla base della società civile. Tuttavia sono ancora troppi i vincoli che, ancora oggi, limitano la partecipazione occasionale dei componenti il nucleo familiare dell'imprenditore artigiano all'attività dell'impresa stessa.
      Accade spesso che cause di forza maggiore, quali malattie, infortuni o gravidanze, finiscano con il penalizzare l'attività delle imprese artigiane, perché la forte rigidità nei rapporti di lavoro, dovuta agli innumerevoli adempimenti burocratici, impedisce agli imprenditori e alle imprenditrici artigiani di ottenere l'apporto dei propri familiari.
      Entrare nella bottega paterna o dello zio o del nonno, impiegare il proprio tempo libero per apprendere l'arte e aiutare nel lavoro, per divertimento o per passione, è da sempre una tradizione della nostra società. Eppure, per la normativa vigente in materia, si tratta di forme di lavoro subordinato che diventa «lavoro in nero», qualora non si eseguano tutti gli adempimenti burocratici del caso.
 

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      La presente proposta di legge vuole, pertanto, introdurre anche nel settore artigiano la medesima facoltà già prevista per il settore agricolo ai sensi dell'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ovvero la possibilità per gli imprenditori artigiani di avvalersi delle collaborazioni occasionali offerte dai parenti, contemplando anche i giovani studenti afferenti al gruppo familiare dell'imprenditore che, pur studiando, intendono dedicare parte del proprio tempo extrascolastico a una collaborazione nell'impresa, divenendo così, sin dalla giovane età, i protagonisti e al contempo i trasmettitori di una solida cultura del lavoro.
      Ovviamente, per quanto concerne gli aspetti relativi al rapporto previdenziale e assistenziale, trattandosi di collaborazioni occasionali rese a titolo gratuito, le stesse non configurano un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e, pertanto, non possono dare luogo all'insorgere di obbligazioni contributive, come peraltro precisato a proposito del settore agricolo con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2001.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, per l'espletamento dell'attività lavorativa, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti e affini entro il quinto grado, anche se studenti, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi nel corso dell'anno.


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