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PDL 866

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 866



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SILIQUINI

Istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati in ingegneria

Presentata il 23 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati in ingegneria e l'attribuzione della delega al Governo per la riunione nel nuovo Ordine degli iscritti agli albi dei collegi dei geometri, dei periti industriali, dei periti agrari e degli agrotecnici, nonché l'unificazione delle rispettive casse di previdenza e assistenza.
      A seguito della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e con la realizzazione della riforma universitaria è stato elevato il livello di formazione, prevedendosi la laurea triennale per tutte le professioni tecniche alle quali si accedeva semplicemente con diploma di scuola superiore. Con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono state istituite in ambito tecnico-ingegneristico nuove figure professionali, con una moltiplicazione di profili e di livelli di competenza: un insieme complesso, poco trasparente e non funzionale alle richieste del mercato. In particolare, risulta poco convincente l'introduzione della figura del professionista cosiddetto «junior», collocato in posizione subordinata nelle sezioni B degli albi degli ordini delle varie professioni ingegneristiche, con competenze ancora da definire.
      In altri Paesi europei, abbiamo semplicemente l'ingegnere e il tecnico di ingegneria, variamente definito (tecnicien, tecnico ingeneiro, tecnico de engenheria).
      Le ragioni che giustificano il processo di unificazione delle professioni dei geometri e dei periti industriali e agrari sono varie. Innanzitutto l'unificazione si rende necessaria in quanto le predette figure svolgono quotidianamente attività professionali tra loro connesse e parallele, nei settori civile, edile, ambientale, geotopocartografico e catastale, estimativo e di gestione immobiliare, industriale, impiantistico e agrario.
      Inoltre, in un contesto comunitario dove vige il principio della corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali,
 

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il mantenimento della distinzione tra i tre albi non appare giustificato, tenuto conto che il percorso formativo è contiguo e le materie necessarie alla formazione delle professionalità sono assai simili. In mancanza dell'unificazione, pertanto, ci troveremmo di fronte a un'anomalia che gli stessi rappresentanti delle categorie professionali interessate intendono superare.
      I riferimenti normativi sui quali poggiano le ragioni e le esigenze di unificazione dei tre albi professionali confermano tale necessità.
      Le professioni di geometra, perito industriale e perito agrario sono attualmente disciplinate, rispettivamente, con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e con il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365. Con i successivi regolamenti di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 1986, 29 dicembre 1991, n. 445, e 16 marzo 1993, n. 168, sono stati disciplinati rispettivamente, e in modo sostanzialmente analogo, gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di perito industriale e di perito agrario, nonché le modalità di accesso agli esami e di svolgimento del tirocinio a seguito del conseguimento del diploma.
      Anche l'organizzazione dei tre albi professionali è sostanzialmente coincidente: il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, prevedono i consigli del collegio, istituiti in ogni circondario nel cui ambito esercitino la professione un numero minimo di professionisti, e un Consiglio nazionale, con relativi procedimenti elettivi.
      Più recente è stata la costituzione dell'albo degli agrotecnici. L'ordinamento della professione di agrotecnico è disciplinato dalla legge 6 giugno 1986, n. 251, e dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, che ha consentito ai diplomati degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente di accedere alla professione di agrotecnico.
      L'iniziale differenza di formazione rispetto ai periti agrari provenienti dagli istituti tecnici è stata successivamente colmata virtualmente con la dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio ad opera dell'articolo 197, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
      Analogamente, gli ordinamenti di queste professioni dispongono che l'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici, a meno che l'ordinamento dell'amministrazione lo consenta.
      Con riferimento alla formazione professionale, le nuove classi di lauree e lauree specialistiche disciplinate dai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, e 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, prevedono percorsi ed esami di Stato che in parte coincidono. Ad esempio, il titolo universitario di primo livello contraddistinto come classe di laurea n. 4 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile) riguarda geometri e periti industriali; la classe di laurea n. 7 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) riguarda geometri, periti industriali e periti agrari. Di qui l'ulteriore conferma della tendenziale natura unitaria delle professioni in oggetto.
      La presente proposta di legge muove, dunque, dalla premessa che l'attuale distinzione delle tre professioni non appare più giustificata e prevede che gli attuali collegi dei geometri, dei periti industriali, dei periti agrari e degli agrotecnici siano unificati nell'ordine dei tecnici laureati in ingegneria. Al fine di attuare la predetta unificazione, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della legge di delega, demandando a successivi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri introdotti con la presente proposta di legge, le definizioni di una normativa dettagliata e tecnicamente completa.
 

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      Nel merito, la proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati in ingegneria, con l'attribuzione del titolo professionale di «ingegnere tecnico».
      L'articolo 2 dispone che l'unificazione delle professioni è realizzata tramite apposito decreto legislativo, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia. L'articolo stabilisce, quindi, i criteri e le modalità per l'attuazione della delega, volti a garantire una disciplina analitica degli organi, dei requisiti di ammissione all'esame di Stato e dell'istituzione di diverse sezioni all'interno del costituendo albo. Vengono definiti, inoltre, gli ambiti di attività consentiti agli iscritti alle diverse sezioni, le prove di esame da sostenere e le norme transitorie per gli iscritti negli attuali albi professionali.
      L'articolo 3 stabilisce, con riferimento all'unificazione delle rispettive casse di previdenza e assistenza, l'emanazione, entro tempi necessariamente più lunghi, di un apposito decreto legislativo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati e privati dalla normativa vigente. In particolare, viene prevista l'osservanza delle regole fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e il rispetto dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e nel decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché l'applicazione da parte delle casse unificande del principio del pro rata di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo che caratterizzano ciascuna gestione.
      Con l'articolo 4 vengono dettati, quindi, i princìpi e criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel predisporre la disciplina riguardante la durata dei consigli nazionali e locali e degli organi degli enti previdenziali in carica al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi da emanare ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente proposta di legge.

      L'articolo 5, infine, stabilisce che all'istituzione del nuovo ordine e all'unificazione delle quattro professioni e delle rispettive casse di previdenza e assistenza si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      Per tutti i motivi sopra esposti, si auspica un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questa proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Ordine professionale dei tecnici laureati in ingegneria).

      1. È istituito l'Ordine professionale dei tecnici laureati in ingegneria, di seguito denominato «Ordine», al quale sono iscritti i soggetti in possesso dei titoli di studio universitari abilitanti all'esercizio della professione per tutte le classi di laurea triennali dei settori tecnico-ingegneristici, nonché, in fase transitoria, i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei periti agrari e dei periti agrari laureati e degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Presso l'Ordine è istituito l'albo dei tecnici laureati in ingegneria, di seguito denominato «albo».
      2. A seguito dell'iscrizione all'Ordine, i professionisti conseguono il titolo di «ingegnere tecnico», seguito dalla definizione del proprio ambito di competenza.

Art. 2.
(Delega al Governo per la confluenza nell'Ordine dei soggetti attualmente iscritti agli albi professionali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rappresentanti delle professioni interessate, un decreto legislativo per la definizione della disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ordine nonché delle modalità di confluenza nell'Ordine stesso dei soggetti attualmente iscritti agli albi professionali di cui all'articolo 1,

 

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comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle modalità per la costituzione e la composizione del Consiglio nazionale e dei consigli locali dell'Ordine, nonché dei relativi organi esecutivi, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alla lettera b), alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno;

          b) istituzione di distinte sezioni dell'albo, individuate in base ai diversi percorsi formativi di cui alla lettera d);

          c) determinazione delle figure professionali e dei relativi profili di competenze in ambito tecnico-ingegneristico, in coerenza con il percorso formativo di cui alle lettere d) e e), fatte salve le competenze degli iscritti agli albi di cui all'articolo 1, comma 1, confluiti nell'Ordine ai sensi della presente legge;

          d) istituzione di lauree triennali specialistiche che costituiscano titolo di accesso esclusivo per l'iscrizione all'Ordine e per l'esercizio della libera professione;

          e) determinazione delle prove dell'esame di Stato per l'iscrizione alle sezioni dell'albo, con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi in convenzione fra le università e l'Ordine, e previsione dell'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato qualora il percorso formativo universitario sia preceduto da diploma ottenuto presso il liceo tecnologico nello stesso indirizzo della laurea triennale specialistica conseguita ai sensi della lettera d);

          f) adozione di norme transitorie che prevedano, per i soggetti attualmente iscritti negli albi professionali di cui all'articolo 1, comma 1, la confluenza nell'Ordine mantenendo le competenze e l'anzianità di iscrizione, in fase transitoria, nonché, per i laureati triennali iscritti nelle sezioni B dei medesimi albi, la facoltà di optare per la migrazione nell'Ordine

 

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alle medesime condizioni degli iscritti ai collegi;

          g) adozione di norme transitorie che garantiscano, per la durata di due mandati a decorrere dalla data di scioglimento degli organi direttivi di cui all'articolo 4, comma 1, la distribuzione delle cariche nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando, comunque, agli appartenenti a ciascuna delle sezioni dell'albo un numero minimo di rappresentanti non inferiore a uno all'interno degli organi collegiali;

          h) adozione di norme transitorie che definiscano le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli organismi nazionali e locali degli attuali collegi nei rispettivi organismi territoriali dell'Ordine, definendone altresì l'ambito territoriale e le procedure per la prima elezione.

Art. 3.
(Delega al Governo per l'unificazione degli enti di previdenza e assistenza dei settori tecnico-ingegneristici).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle casse e agli enti di previdenza dalla normativa vigente, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, della Gestione separata dei periti agrari e della Gestione separata degli agrotecnici finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, anche al fine di assicurare la sostenibilità delle prestazioni da erogare, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque,

 

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nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi degli enti previdenziali interessati, adottati con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo decisionale di ciascuno degli enti previdenziali interessati, sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994;

          b) applicazione da parte degli enti coinvolti nel processo di unificazione del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le prestazioni già maturate, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti ciascuna gestione;

          c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle casse, al processo di unificazione;

          d) esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione;

          e) disciplina della durata degli organi degli enti coinvolti, secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 4.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

 

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Art. 4.
(Disposizioni transitorie).

      1. Il Governo, nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 2 e 3, disciplina la durata dei Consigli nazionali, dei consigli dei collegi locali e degli organi degli enti previdenziali in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dai medesimi articoli, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la facoltà per i consigli locali di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato;

          b) prevedere l'eventuale proroga degli organi deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno per un anno successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Disposizione finanziaria).

      1. All'istituzione dell'Ordine e all'unificazione degli enti di assistenza e previdenza di cui all'articolo 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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