|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2066 |
1) la modifica dell'articolo 609-bis del codice penale («Violenza sessuale»), in quanto è necessario modificare l'attuale formulazione che richiede il requisito della «costrizione» della vittima ai fini dell'imputazione, in favore di quella basata sulla «mera mancanza di consenso» all'atto sessuale, onde tutelare pienamente il diritto di libertà sessuale. L'articolo 609-bis richiede una condotta coartativa della volontà della vittima, attuata attraverso «violenza o minaccia o mediante abuso di autorità» al compimento dell'atto. E quasi come se il legislatore del tempo avesse previsto una sorta di «onere di resistenza» in capo alla vittima come presupposto dell'accesso alla tutela penale. In effetti la mancata reazione può nascere dal terrore che pervade l'aggredito oppure dalla convinzione che così si evita un male ancora peggiore. Introdurre la «mera mancanza di consenso» ai fini dell'imputazione significa rispondere a nuove esigenze di tutela;
2) l'inasprimento della pena attraverso la previsione, all'interno dell'articolo 609-bis, di ipotesi di ulteriore punibilità. È preferibile introdurre una nuova e ulteriore ipotesi di punibilità che preveda l'aggravamento della pena se dal fatto deriva un ulteriore evento nefasto, piuttosto che aumentare le ipotesi di aggravanti.
Il giudice, una volta accertato che si è in presenza di attenuanti e di aggravanti, dovrà procedere obbligatoriamente alla loro applicazione e al loro bilanciamento, cioè a un giudizio di prevalenza o di equivalenza (articolo 69 del codice penale). Se si ritengono prevalenti le aggravanti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le attenuanti e si fa luogo ai soli aumenti di pena sanciti per le prime. Se, viceversa, sono ritenute prevalenti le attenuanti, si applicano soltanto le relative diminuzioni di pena e non si tiene conto delle aggravanti. Se poi si ritiene che aggravanti e attenuanti siano equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza. Trattasi di un giudizio discrezionale, ma obbligatorio, di valore e non di quantità, ove le circostanze non si contano ma si pesano, onde non può ritenersi decisivo il maggior numero delle aggravanti rispetto alle attenuanti e viceversa.
Occorre procedere a una valutazione unitaria della gravità complessiva del fatto e della capacità di delinquere del soggetto, in base alla quale il giudice può ritenere che una sola attenuante prevalga su più aggravanti e viceversa. Invece, prevedendo un aumento di pena, allorché derivi un ulteriore evento che viene posto a carico dell'agente per il solo fatto di essere stato causato dalla sua condotta criminosa, si eviterebbe il suddetto «bilanciamento»,
danno alla donna in stato di gravidanza;
danno al feto, in maniera diretta o indiretta;
contagio di malattie gravi o gravissime;
gravidanza;
sindrome post traumatica da stress.
Il riferimento «alla donna in stato di gravidanza», aggravante riconosciuta in alcune legislazioni europee, tra cui quella francese, mira anche a sopperire a una grave dimenticanza del legislatore del 1996.
L'evento «danno al feto» e il possibile «contagio» sono previsti per facilitare il lavoro dei magistrati. Infatti, allo stato attuale, nel caso in cui si verificano tali ipotesi il giudice procede, a volte con molta difficoltà, configurando il concorso di reati attingendo al codice penale; così con il tentato omicidio nel caso di contagio o di lesione nel caso del danno al feto.
L'attualità del disturbo post traumatico da stress (DPTS) richiede un riconoscimento esplicito all'interno della normativa in oggetto.
Quando dieci anni fa la legge fu approvata gli studi sul DPTS non erano ancora così approfonditi e soprattutto così ben definiti. Oggi è una sindrome riconosciuta in campo psichiatrico e dunque le va individuato un suo spazio all'interno della normativa per assicurare una piena tutela della vittima;
3) l'introduzione nel nostro codice penale dell'articolo 609-bis.1 relativo a una nuova fattispecie di reato, contenente misure per contrastare il crescente fenomeno delle «molestie assillanti» (stalking) che da recenti studi effettuati possono avere conseguenze letali. Le «molestie assillanti» si caratterizzano per una serie di azioni lesive ripetute nel tempo e dirette verso una specifica persona: seguire, telefonare ostinatamente, inviare lettere, fare regali, recarsi sul posto di lavoro, danneggiare oggetti di proprietà della vittima, appostarsi. Le azioni summenzionate non sono le uniche possibili e possono o meno essere accompagnate da minacce a cui può fare seguito un'aggressione o un omicidio, come le cronache spesso ci dicono. Le nuove disposizioni dovrebbero permettere di contrastare questo fenomeno graduando gli interventi, dapprima con misure dissuasive certe e tangibili, successivamente con misure cautelari e punitive nei confronti dell'autore o degli autori della molestia assillante. Certamente le misure devono essere immediate e pregnanti quando l'autore o gli autori della molestia assillante sono autori di reati di violenza sessuale o simili, ossia sempre nella sfera di reati violenti.
Con riferimento al momento delle indagini, la presente proposta di legge prevede:
1) la creazione di nuclei specializzati presso gli ospedali dotati di pronto soccorso, predisposti per le vittime di violenza sessuale, in funzione ventiquattro ore al giorno, con personale preparato sul piano medico-legale e psicologico. Il nucleo specializzato è formato almeno da uno psicologo e da un ginecologo. Esso accoglie la vittima, la aiuta a superare lo choc e ad affrontare la procedura necessaria per le indagini (visita ginecologica o accertamenti medici, visita medico-legale, raccolta e adeguata conservazione dei reperti), in modo da consentire la denuncia della violenza entro i sei mesi successivi, e ogni altra attività utile. Tali centri sono presenti da tempo in Francia, in Germania e negli Stati Uniti; in Italia ve n'è uno presso la clinica Mangiagalli di Milano, che opera
2) le creazione di un pool specializzato di magistrati per tutti i reati legati alla sfera delle violenze, degli abusi e dei maltrattamenti sessuali, presso le procure della Repubblica, affinché il personale possa acquisire conoscenze approfondite relative al fenomeno dei reati sessuali;
3) la relazione di un albo di avvocati specializzati per la difesa della vittima, con la previsione di fondi vincolati per il patrocinio a spese dello Stato;
4) la modifica, per i delitti di violenza sessuale sui minori, del termine di prescrizione dell'azione penale, che deve iniziare dal giorno in cui la vittima raggiunge la maggiore età. La prescrizione dei reati sessuali su minori in Austria, Germania, Francia, Paesi Bassi, Norvegia e Spagna decorre dal giorno in cui la vittima raggiunge la maggiore età. La common law non prevede termini di prescrizione ed è quindi sempre possibile perseguire penalmente il reato. In Svezia la prescrizione decorre dal giorno in cui la vittima compie quindici anni;
5) previsione di fondi destinati alla creazione dei nuclei specializzati e del pool e volti a favorire programmi di aggiornamento e di formazione professionale adeguati agli scopi previsti dalla presente proposta di legge.
1. La presente legge è volta a potenziare e a migliorare gli strumenti di contrasto alla violenza sessuale, anche al fine di attuare una maggiore tutela delle vittime dei reati sessuali.
1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è aumentata di un terzo, se da siffatta condotta del colpevole deriva:
1) danno alla donna in stato di gravidanza;
2) danno al feto, in maniera diretta o indiretta;
3) contagio di malattie gravi o gravissime;
4) gravidanza;
5) sindrome post traumatica da stress».
1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 609-bis.1. - (Reato di molestie assillanti). - Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, di paura o di disagio emotivo, tale da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psichica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa.
La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle stesse. In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestie assillanti.
Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestie assillanti il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri posti abitualmente frequentati dalla persona offesa o al domicilio di parenti, affini o conoscenti della stessa.
Nel caso in cui l'indagato è il coniuge o il convivente, un parente o un affine convivente, il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis, 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordinare le misure di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile».
1. Sono istituiti, presso gli ospedali sede di pronto soccorso, nuclei specializzati per le vittime di violenze sessuali, in funzione ventiquattro ore al giorno, con personale fornito di adeguata preparazione in campo medico-legale e psicologico. Tali nuclei specializzati comprendono almeno uno psicologo e un ginecologo.
2. Ciascun nucleo specializzato di cui al comma 1 accoglie la vittima della violenza sessuale, la aiuta a superare lo choc e ad affrontare la procedura necessaria per le indagini, comprendente visita ginecologica e accertamenti medici, visita medico-legale, raccolta e adeguata conservazione dei reperti, in modo da consentire la denuncia della violenza sessuale entro i sei mesi successivi, nonché ogni altra attività utile.
3. Presso i commissariati e i posti di polizia di pubblica sicurezza e presso i comandi dell'Arma dei carabinieri è disponibile l'elenco completo dei nuclei specializzati di cui al comma 1.
4. Presso ciascuna procura della Repubblica è istituito un pool di magistrati specializzato nel perseguimento di tutti i reati collegati alla sfera delle violenze, degli abusi e dei maltrattamenti sessuali.
1. Il patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale è a totale carico dello Stato.
2. È istituito presso ogni tribunale della Repubblica un albo speciale in cui sono iscritti gli avvocati che si occupano di reati legati alla sfera delle violenze sessuali. Da tale albo sono tratti gli avvocati da assegnare alle vittime del reato, in caso di patrocinio a spese dello Stato.
1. All'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti di violenza sessuale sui minori, la decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione penale inizia dal giorno in cui la vittima raggiunge la maggiore età».
1. Per la formazione e l'aggiornamento professionali del personale adibito agli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 200 milioni di euro.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2007, a 300 milioni di euro per l'anno 2008 e a 700 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|